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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9628/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Facchino ha impugnato l'ordinanza del GIP di Torino che disponeva il sequestro preventivo di € 115.787,50 sul conto della societa' Alex Office Business s.r.l., deducendo violazione e errata applicazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. perche' non sarebbe stata imputata la somma alla societa' e non vi sarebbe stato alcun passaggio di capitali dalla persona alla societa', mentre la societa' stessa non risulta indagata. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto il ricorso viziato perche' la ricorrente non ha chiarito la propria qualifica: se agisce in nome e per conto della societa' manca una procura speciale/procura alle liti; se agisce personalmente, non ha un interesse attuale e concreto ad impugnare il sequestro dell'importo sul conto societario (posizione analoga a quella di altro terzo citato, Aversano). Di conseguenza il ricorso e' inammissibile.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. La Corte ha ritenuto che mancasse prova di idonea rappresentanza della societa' (procura speciale o procura alle liti) se la Facchino intendeva agire per la societa' e, se invece agisse personalmente, non aveva un interesse attuale e concreto all'impugnazione del sequestro relativo a somme presenti sul conto della societa'. In virtu' dell'art. 616 cod. proc. pen. e per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Sentenza depositata il 24 gennaio 2024.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b)

    Richiamata dalla ricorrente come norma che giustificherebbe la censura per mancata imputazione della societa'. Il giudice ha ritenuto la censura inidonea a sanare l'incertezza sulla qualifica della ricorrente e sulla legittimazione ad impugnare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e per prevedere l'ammenda a fronte della manifesta infondatezza/inidoneita' del ricorso.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011, Pambianchi Rv. 251997 - 01)

    Richiamata per il principio secondo cui la societa', come terza interessata non indagata, deve essere patrocinata mediante conferimento di procura alle liti al difensore per esercitare il diritto di impugnazione.

Massime di principio

  • Se si impugna un provvedimento che incide su somme su conto intestato a una societa', occorre chiarire la qualita' in cui si agisce: rappresentante della societa' (con adeguata procura speciale o procura alle liti) oppure soggetto personale. L'assenza di procura alle liti comporta inammissibilita' se chi impugna non agisce nell'interesse proprio.
  • Quando la societa' non e' indagata e il provvedimento le reca pregiudizio in quanto terza interessata, la societa' deve essere formalmente rappresentata dal suo legale mediante procura alle liti; non e' sufficiente l'azione personale di un terzo privo di mandato speciale.
  • Se chi impugna e' indagato personalmente ma il sequestro riguarda somme su conto societario, deve essere dimostrato un interesse attuale e concreto all'impugnazione; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Prima di proporre impugnazioni contro misure cautelari patrimoniali e' opportuno allegare documentazione che attesti la titolarita' dei poteri rappresentativi (procura speciale, verbali societari, deleghe) e ogni elemento probatorio che dimostri la titolarita' dei fondi contestati.
  • Ricorsi manifestamente infondati o formalmente deficienti possono comportare non solo il rigetto/inammissibilita' ma anche condanne alle spese e, se sussistono profili di colpa, ammende ex art. 616 cod. proc. pen.; valutare attentamente la fondatezza e la completezza formale prima di proporre impugnazioni.

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