Ordinanza n. 3165/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Ordinanza prot. n. -OMISSIS- sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - del provvedimento del MIM, conosciuto lo scorso 8 aprile 2026, di assegnazione del ricorrente come candidato privatista all’Istituto Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (SR), quale sede difforme dalla sede di esame indicata dal candidato nella propria domanda; - per quanto occorrer possa, dei provvedimenti dell’USR Sicilia, di data ed estremi ignoti, quali gli avvisi pubblicati sul sito dell’11/11/2025 e del 3/02/2026, meramente applicativi dei provvedimenti ministeriali sopra indicati, sulla base dei quali è stata disposta l’assegnazione del candidato esterno ad una sede di esame difforme da quella dallo stesso prescelta; Nonché di tutti di gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato privatista a un istituto scolastico diverso dalla sede indicata nella domanda, nonché gli atti ministeriali e dell’USR relativi ai termini, alle modalità di presentazione delle domande e alla formazione delle commissioni dell’esame di maturità
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato esterno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, le note e l’ordinanza ministeriali relative all’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui sarebbero state interpretate come idonee a consentire all’USR di assegnare i candidati esterni prescindendo dalle preferenze di sede espresse nella domanda. Ha inoltre impugnato il concreto provvedimento di assegnazione presso un istituto statale situato in Sicilia, ritenuto difforme dalla sede prescelta, nonché gli atti applicativi dell’USR. In sede cautelare ha dedotto l’illegittimità dell’assegnazione e l’insufficienza del percorso motivazionale seguito dall’amministrazione, sostenendo la rilevanza delle preferenze indicate nella domanda. Il TAR ha esaminato il fumus boni iuris; il decreto monocratico che aveva respinto la tutela ex art. 56 c.p.a. era stato precedentemente adottato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente l’assegnazione del candidato alla sede preferita, ma ordinando il riesame della sua posizione. Ha rilevato che né il provvedimento impugnato né gli elementi successivamente depositati consentivano di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito dall’USR per l’assegnazione della sede. Ha quindi ritenuto necessario che l’amministrazione riesaminasse l’istanza applicando i criteri dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 62/2017 e del paragrafo 3 della circolare n. 74346 del 10 novembre 2025, secondo l’elaborazione giurisprudenziale richiamata, tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato. Il riesame dovrà avvenire in tempi compatibili con la regolare partecipazione agli esami di Stato. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 23 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l’istanza ai fini del riesame della posizione del candidato.
art. 56 c.p.a.
La domanda di misure cautelari monocratiche era stata respinta con precedente decreto; la successiva ordinanza ha deciso la domanda cautelare collegiale.
art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Individua i criteri normativi che l’amministrazione deve considerare nel riesame dell’assegnazione del candidato esterno, insieme alle preferenze espresse.
par. 3 circolare 10 novembre 2025, n. 74346
È richiamato quale criterio amministrativo applicabile all’assegnazione della sede d’esame, da coordinare con la normativa e con la giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione assegna un candidato esterno a una sede d’esame diversa da quella indicata nella domanda, deve rendere comprensibile il percorso motivazionale seguito e applicare i criteri normativi e amministrativi pertinenti, tenendo conto delle preferenze espresse dall’interessato.
- In sede cautelare, l’inadeguatezza o non agevole comprensibilità della motivazione dell’assegnazione costituisce elemento idoneo a giustificare una misura cautelare conformativa consistente nel riesame della posizione, senza che il giudice debba sostituire direttamente la propria valutazione a quella amministrativa.
- Il riesame imposto in sede cautelare deve essere effettuato in tempi compatibili con l’esercizio effettivo del diritto del candidato a partecipare regolarmente agli esami di Stato.
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