Cassazione Penale, Sentenza n. 2163/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per il reato di insolvenza fraudolenta sostenendo due principali censure: (1) errata qualificazione della condotta come "insolvenza fraudolenta" invece che mero inadempimento contrattuale, per mancanza della prova della dissimulazione dello stato di insolvenza; (2) vizio di motivazione della Corte territoriale per avere omesso di valutare il motivo di gravame relativo alla recidiva qualificata, con conseguente errore nella determinazione della prescrizione del reato.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'appello ha omesso di esaminare specificamente la censura sulla recidiva qualificata, integrando un vizio di motivazione. Ciò ha portato alla statuizione che il reato è estinto per prescrizione e all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali (art. 620 c.p.p.). Invece le statuizioni civili sono state confermate: i fatti accertati in primo grado integrano responsabilità civile risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha richiamato tali censure come strutturanti i profili di impugnazione
art. 620, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; applicata per dichiarare l'estinzione del reato e annullare gli effetti penali
art. 157, comma 1, cod. pen.
art. 157, comma 1, cod. pen.
Usato per il calcolo del termine massimo di prescrizione (richiamato nella determinazione della data di estinzione)
art. 161, comma 2, cod. pen.
art. 161, comma 2, cod. pen.
Rilevante per il calcolo del termine di prescrizione quando si applicano le regole sui due terzi; la Corte ha considerato tale computo nel valutare la prescrizione
art. 2043 cod. civile
Fondamento della conferma della responsabilità civile: i fatti accertati possono integrare un illecito civile risarcibile indipendentemente dall'estinzione del reato
giurisprudenza citata (es. Sez. U. n. 32/2000; Sez. U. n. 5859/2011; Sez. 5 n.30718/2021)
varie sentenze di legittimità richiamate in motivazione
Richiami dottrinali e giurisprudenziali sono stati utilizzati per definire i criteri di verifica della dissimulazione dell'insolvenza e per i principi sul computo della prescrizione e sugli effetti dell'affidamento in prova
Massime di principio
- L'omissione dell'esame di un motivo specificamente dedotto in appello configura un vizio di motivazione che può giustificare l'annullamento in Cassazione, specialmente se incide sul risultato penale (es. prescrizione).
- La distinzione tra insolvenza fraudolenta e mero inadempimento contrattuale si basa sulla prova della dissimulazione dello stato di insolvenza (comportamenti proditori, garanzie prive di provvista, rappresentazioni mendaci sulla solvibilità).
- L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce che rimangano operanti le statuizioni civili: la responsabilità civile può essere confermata anche quando il profilo penale è estinto.
- In sede di calcolo della prescrizione occorre valutare l'eventuale incidenza della recidiva qualificata e gli effetti di misure alternative (es. affidamento in prova) che possono incidere sui termini; errori in questo calcolo possono determinare l'estinzione del reato.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando lo stato di estinzione del reato è accertato e non è necessaria una nuova valutazione di merito, limitando invece il sindacato sulle questioni civili se i fatti sono già stati accertati
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