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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6033/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'erronea applicazione degli artt. 157, 161 e 646 c.p., sostenendo che il reato di cui all'art. 646 c.p. fosse già estinto per prescrizione. In particolare si censurava il mancato riconoscimento, da parte della Corte d'Appello, dell'intervenuta prescrizione del reato, alla luce della data di commissione (5 dicembre 2011) e dell'assenza di cause di sospensione dei termini.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo fondato: calcolato il termine di prescrizione in base agli artt. 99 (commi primo, secondo e terzo), 157 e 161 c.p., il termine massimo è spirato il 5 dicembre 2020. Poiché la prescrizione è intervenuta prima della deliberazione della Corte d'Appello (2 novembre 2021), il reato di cui all'art. 646 c.p. si è estinto per prescrizione. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione che il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Nella sentenza di merito era stata già dichiarata la non procedibilità per prescrizione in relazione a tale articolo; citato come riferimento alle decisioni precedenti

  • art. 646 cod. pen.

    Articolo relativo al reato oggetto del ricorso; la Corte ha ritenuto che il reato disciplinato da questa norma si sia estinto per prescrizione in data 5 dicembre 2020

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato unitamente ad altre norme ai fini del calcolo e della verifica del termine prescrizionale applicabile al caso concreto

  • art. 161 cod. pen.

    Utilizzato insieme alle altre disposizioni richiamate per determinare l'eventuale sospensione o decorso dei termini di prescrizione e il relativo esito

  • art. 99 cod. pen. (commi primo, secondo e terzo)

    Richiamato per stabilire il termine massimo di prescrizione applicabile, il quale è stato ritenuto spirato il 5 dicembre 2020

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di commissione del reato e la presenza di eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini prescrizionali: sono elementi determinanti per stabilire se la prescrizione sia intervenuta.
  • Per il calcolo della prescrizione è necessario applicare congiuntamente le norme sul termine massimo (es. art. 99 c.p.) e le disposizioni che incidono sulla durata e sulle sospensioni (es. artt. 157 e 161 c.p.), come fatto dalla Corte.
  • Se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia di una corte di merito, la Corte di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione.
  • Nel caso di pluralità di reati o di diverse qualificazioni giuridiche, occorre valutare separatamente la prescrizione di ciascun reato e l'incidenza sul trattamento sanzionatorio complessivo.
  • È utile per il difensore sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione e fornire calcoli chiari e documentati delle date rilevanti per evitare decisioni sfavorevoli basate su conteggi prescrizionali errati.

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