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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03873/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme IVA che una società sosteneva di avere sopportato due volte: prima pagando in rivalsa l’imposta addebitata nelle fatture emesse da società con le quali aveva rapporti di associazione in partecipazione, poi versando nuovamente l’imposta in esecuzione di avvisi di accertamento divenuti definitivi, con i quali l’Amministrazione aveva recuperato l’IVA indebitamente detratta su quelle fatture perché riferita a operazioni ritenute esenti. La contribuente ha chiesto il rimborso all’Erario deducendo violazione del principio di neutralità dell’IVA e del divieto di doppia imposizione. L’Ufficio ha respinto le istanze, affermando che il rimborso verso il Fisco spettava al cedente/prestatore, mentre il cessionario/committente doveva rivalersi sul medesimo soggetto che aveva addebitato l’imposta. I giudici di merito hanno confermato il diniego, ritenendo che la contribuente non avesse dimostrato l’impossibilità o eccessiva difficoltà di recuperare l’IVA dal prestatore/cedente, specie perché non risultava esperita un’azione civilistica preventiva; la mera allegazione del fallimento della società incorporante il prestatore è stata ritenuta non sufficiente a integrare in concreto il presupposto dell’insolvenza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dei principi di effettività e neutralità dell’IVA, nonché delle norme IVA interne e processuali, per avere negato la legittimazione a domandare direttamente il rimborso all’Amministrazione; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dal fallimento della società incorporante il prestatore; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non provata l’insolvenza; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; 5) omesso esame del fatto che gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi solo dopo il fallimento, sì da impedire un previo recupero civilistico dell’indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, secondo i principi nazionali e unionisti richiamati, il destinatario della prestazione può agire direttamente verso l’Amministrazione solo in via eccezionale, quando il recupero nei confronti del prestatore sia concretamente impossibile o eccessivamente difficile, e tale impossibilità va verificata ex post e in concreto, dopo l’effettivo esperimento delle azioni civilistiche ordinarie. Nel caso di specie la CTR aveva correttamente osservato che la contribuente non aveva provato di aver tentato di recuperare l’IVA dal prestatore/cedente, sicché non era dimostrato il presupposto per l’azione diretta verso l’Erario. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo e il quinto perché non denunciavano un vero omesso esame di fatti storici, ma miravano a una rivisitazione del merito; inoltre operava la preclusione della doppia conforme; il terzo e il quarto perché, sotto l’apparente deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. e di motivazione apparente, contestavano in realtà la valutazione delle prove e non una decisione fondata su prove non introdotte o una mancanza assoluta di motivazione. La Corte ha quindi confermato il diniego di rimborso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata esclusa perché la CTR si è conformata ai principi in tema di IVA indebitamente fatturata e di legittimazione al rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le censure di nullità sono state respinte perché non denunciavano un vizio processuale reale, ma una contestazione della valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è stato ritenuto inammissibile perché non riguardava fatti storici omessi, ma deduzioni difensive e valutazioni probatorie; inoltre operava la doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisce diverso peso alle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito e non è sindacabile come violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente è esclusa quando la sentenza consente di ricostruire la ratio decidendi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da una motivazione sufficiente; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per individuare il rapporto tra Amministrazione e cedente/prestatore quale soggetto passivo dell’imposta.

  • art. 18 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per la struttura della rivalsa e la distinzione tra rapporto tributario e rapporto civilistico.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo per la disciplina della detrazione IVA e per il rapporto con il recupero dell’imposta indebitamente detratta.

  • art. 21, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimazione processuale nel giudizio tributario.

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel ricorso come base normativa dell’istanza di rimborso IVA.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 21, par. 1, lett. c)

    Serve a distinguere il soggetto che indica l’IVA in fattura come debitore d’imposta dal soggetto che la sopporta in rivalsa.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 203

    Conferma che l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in fattura.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stata richiamata la preclusione al motivo ex art. 360 n. 5 in caso di doppia conforme.

Massime di principio

  • In materia di IVA indebitamente fatturata e pagata, il destinatario della prestazione non può rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso se non quando la ripetizione nei confronti del prestatore o cedente sia concretamente impossibile o eccessivamente difficile, situazione che deve essere verificata in concreto e non solo allegata in astratto.
  • La legittimazione al rimborso dell’IVA indebitamente versata all’Erario spetta, in via ordinaria, al cedente o prestatore che ha emesso la fattura e ha il rapporto tributario con il Fisco; il cessionario o committente, che ha pagato l’imposta in rivalsa, di regola deve agire in via civilistica verso il medesimo soggetto.
  • Il principio di neutralità dell’IVA impone che l’operatore economico non sopporti definitivamente un’imposta non dovuta, ma la tutela deve essere coordinata con l’esigenza di evitare duplicazioni di rimborso e salvaguardare il gettito erariale.
  • Per dedurre in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare un fatto storico principale o secondario realmente trascurato dal giudice di merito; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o riproporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si limita ad attribuire diverso valore alle prove ritualmente dedotte.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente limitato e il ricorrente deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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