Sentenza n. 16718/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - dell’atto implicito di macro-organizzazione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di prediligere lo strumento dell’affidamento degli incarichi dirigenziali per la copertura dei posti vacanti, in luogo dello scorrimento delle graduatorie approvate con DD 22 maggio 2023, Prot. n. 270941/RU, DD 26 maggio 2023 Prot. n. 280042/RU, con DD 19 aprile 2023 Prot.n. 208418/RU (e successive rettifiche DD 27 luglio 2023, Prot. n. 447692/RU, e DD 10 ottobre 2023, Prot. n. 616586/RU) e la DD 23 maggio 2023, Prot. n. 272064/RU relative al “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 unità - di cui una riservata alla Provincia autonoma di Bolzano - con la qualifica di dirigenti di II fascia”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per l’accertamento e il riconoscimento del diritto dei ricorrenti allo scorrimento delle graduatorie relative al “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 unità - di cui una riservata alla Provincia autonoma di Bolzano - con la qualifica di dirigenti di II fascia” per la copertura dei posti vacanti di dirigente di II fascia presso l’ADM; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 maggio 2025, - delle determine di affidamento degli incarichi dirigenziali provvisori, complessivamente intese e conseguenti, all’atto implicito di macro-organizzazione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di prediligere lo strumento dell’affidamento degli incarichi dirigenziali per la copertura dei posti vacanti, in luogo dello scorrimento delle graduatorie approvate con DD 22 maggio 2023, Prot. n. 270941/RU, DD 26 maggio 2023 Prot. n. 280042/RU, con DD 19 aprile 2023 Prot.n. 208418/RU (e successive rettifiche DD 27 luglio 2023, Prot. n. 447692/RU, e DD 10 ottobre 2023, Prot. n. 616586/RU e la DD 23 maggio 2023, Prot. n. 272064/RU) relative al “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 unità – di cui una riservata alla Provincia autonoma di Bolzano - con la qualifica di dirigenti di II fascia” – di seguito indicate: 1. Direzione Amministrazione e Finanza- Ufficio tesoreria Prot. n. 200843 /RU del 5 aprile 2024; 2. Direzione Legale e Contenzioso: Civile, Penale, Amministrativo Prot. n. 507098/RU del 21 agosto 2023; 3. Direzione Personale: Ufficio Affari generali e relazioni sindacali Prot. n. 741779/RU del 9 dicembre 2024; 4. Direzione Personale: Reclutamento Prot. n. 156028/RU del 22 marzo 2023; 5. Direzione Organizzazione e Digital Transformation: Analisi e Processi Prot. n. 568355/RU del 12 settembre 2024; 6. DT I Lombardia: Antifrode Prot. n. 282437/RU del 30 maggio 2023 incarico ad interim Maria Prieti; 7. DT I Lombardia: UD Como Prot. n.765071/RU del 13 dicembre 2024; 8. DT II Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta: UD Imperia Prot. n. 591607/RU del 24 settembre 2024; 9. DT II Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta: UD Savona Prot. n. 591591/RU del 24 settembre 2024; 10. DT II Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta - Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia- Retroporto di Genova Prot. n. 48860/RU del 26 aprile 2019; 11. DT II Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta: UD Cuneo Prot. n. 591610/RU del 24 settembre 2024; 12. DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia: UD Fernetti - Retroporto di Trieste Prot. n. 286119/RU del 31 maggio 2023; 13. DT III Veneto e Friuli-Venezia Giulia: UM Friuli Prot. n. 549138; 14. DT IV Lazio e Abruzzo: UD Viterbo Prot. n. 600457/RU del 27 settembre 2024; 15. DT IV Lazio e Abruzzo: UM Abruzzo Prot. n.741818/RU del 9 dicembre 2024; 16. DT VII Sicilia: Ufficio delle Dogane di Canale di Sicilia/Lampedusa Prot. n. 591706/RU del 28 settembre 2023; 17. DT VII Sicilia: UD Porto Empedocle Prot. n.805496/RU del 23 dicembre 2024; 18. DT VIII Puglia, Molise e Basilicata: UM Puglia, Molise e Basilicata Prot. n. 780943/RU del 18 dicembre 2024; 19. DT IX Campania: Ufficio Antifrode Prot. n. 376572/RU del 19 giugno 2024; 20. DT IX Campania: UD Benevento Prot. n.765057/RU del 13 dicembre 2024; 21. DT X Calabria - Ufficio delle Dogane di Roccella Jonica Prot. n. 174497/RU del 30 marzo 2023; 22. DT XI Toscana, Sardegna e Umbria: UM Sardegna Prot. n. 600484/RU del 27 settembre 2024; 23. DT XII Trentino-Alto Adige: UM Trentino-Alto Adige Prot. n. 600519/RU del 27 settembre 2024; 24. DT XII Trentino-Alto Adige: Ufficio Antifrode e Laboratorio Prot. n. 600502/RU del 27 settembre 2024; 25. DT XII Trentino-Alto Adige: Ufficio Affari generali Prot. n. 60974/RU del 27 settembre 2024; 26. DT IV Lazio e Abruzzo: Antifrode Prot. n. 220007/RU del 10 aprile 2025; 27. DT IV Lazio e Abruzzo: UD L’Aquila Prot. n. 220019/RU del 10 aprile 2025; - di tutti gli atti precedenti connessi e consequenziali non conosciuti dagli odierni ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto implicito di macro-organizzazione che avrebbe privilegiato il conferimento di incarichi dirigenziali ad interim rispetto allo scorrimento delle graduatorie del concorso per dirigenti di II fascia, nonché 27 determinazioni di conferimento di tali incarichi
Esito
Favorevole al resistente (agenzia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, collocati in graduatoria fuori dai posti inizialmente banditi nei profili amministrativo, legale, economico e informatico, hanno contestato la scelta dell’ADM di coprire posti dirigenziali vacanti mediante incarichi ad interim anziché scorrere le graduatorie. Con un unico motivo hanno dedotto violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità, dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché difetto di motivazione, illogicità ed eccesso di potere. Hanno sostenuto che lo scorrimento delle graduatorie efficaci costituisse la modalità ordinaria di copertura dei posti, mentre gli incarichi temporanei avrebbero carattere eccezionale e richiederebbero specifiche ragioni organizzative e funzionali; hanno inoltre invocato l’autovincolo derivante dal PIAO 2023/2025 e dal PIAO 2024/2026. Con motivi aggiunti hanno impugnato 27 conferimenti di incarichi ad interim, deducendone l’illegittimità derivata. L’ADM ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti di conferimento.
La decisione
Il TAR ha parzialmente respinto il ricorso introduttivo quanto alla contestazione della scelta organizzativa generale. Ha escluso che l’ADM si fosse autovincolata a coprire tutte le vacanze mediante assunzioni dei vincitori e scorrimento delle graduatorie: il PIAO 2023/2025 contemplava anche incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001; il successivo aggiornamento del piano dei fabbisogni prevedeva alternativamente lo scorrimento o il conferimento di incarichi. Ha inoltre rilevato che la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia era stata ridotta da 242 a 200 unità prima dell’indizione del concorso e che, nell’istruttoria dei singoli incarichi, l’Amministrazione aveva considerato gli elementi richiesti dall’art. 19, comma 1, d.lgs. 165/2001. Ha respinto anche la censura relativa all’assunzione dei vincitori dell’VIII corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione, prevista dall’art. 7, comma 1, d.P.R. 272/2004. Ha invece dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le censure relative ai singoli incarichi ad interim, compresi i motivi aggiunti: la controversia sul conferimento degli incarichi dirigenziali appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il processo può essere proseguito davanti a tale giudice secondo l’art. 11 c.p.a. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 63, commi 1 e 2, d.lgs. 165/2001
In tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall’eventuale disapplicazione (dell’atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso art. 63 d.lgs. 165 del 2001.
Le controversie sul conferimento e sulla revoca di incarichi dirigenziali, anche quando coinvolgono atti amministrativi presupposti, spettano al giudice ordinario; la tutela è assicurata anche mediante l’eventuale disapplicazione degli atti presupposti.
art. 19, comma 1, d.lgs. 165/2001
Di tali aspetti ADM ha debitamente tenuto conto, come emerge dalle istruttorie propedeutiche al conferimento dei contestati incarichi ad interim secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti dall’Avvocatura erariale e contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il che conferma la legittimità dell’operato dell’Amministrazione resistente.
Nel conferire incarichi dirigenziali, l’amministrazione deve considerare la natura e le caratteristiche degli obiettivi e della struttura, le attitudini e capacità professionali del dirigente, i risultati conseguiti, le competenze organizzative e le esperienze pertinenti; l’istruttoria che documenti tale valutazione concorre a fondare la legittimità del conferimento.
art. 7, comma 1, d.P.R. 272/2004
Risulta, pertanto, che le determinazioni assunte da ADM siano conformi anche a tale ulteriore parametro di legittimità espressamente previsto dalla normativa vigente applicabile ratione materiae.
La scelta di assumere vincitori del corso-concorso della Scuola nazionale dell’amministrazione è legittima in quanto coerente con la previsione normativa che riserva al corso-concorso una quota non inferiore al cinquanta per cento dei posti dirigenziali da ricoprire.
art. 11 c.p.a.
Il processo può essere proseguito davanti a tale giudice secondo l’articolo 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può proseguire davanti al giudice ordinario indicato, secondo le modalità e i termini previsti per la translatio iudicii.
Massime di principio
- Le controversie relative al conferimento o alla revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando la contestazione investa atti amministrativi presupposti; davanti a tale giudice è possibile ottenere la disapplicazione dell’atto presupposto.
- La programmazione del fabbisogno di personale non determina un autovincolo a coprire tutte le vacanze dirigenziali mediante scorrimento delle graduatorie quando gli atti programmatori contemplano anche, in alternativa, il conferimento di incarichi e non stabiliscono l’esclusività dello scorrimento.
- La legittimità del conferimento di un incarico dirigenziale va valutata anche alla luce dell’istruttoria sulla natura e complessità degli obiettivi e della struttura, sulle attitudini e capacità professionali del dirigente, sui risultati conseguiti e sulle competenze ed esperienze pertinenti.
- La riduzione della dotazione organica intervenuta prima dell’indizione del concorso può essere considerata nel valutare la coerenza delle successive modalità di copertura dei posti con la programmazione assunzionale.
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