Ordinanza n. 246/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto di una pratica SUAPE relativa a opere edilizie incidenti sulla facciata di un edificio, corredato da parere negativo del Servizio edilizia privata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto della pratica SUAPE, il connesso parere negativo e gli atti presupposti e consequenziali, chiedendo anche la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’intervento progettato o da sanare è idoneo a incidere sulla facciata dell’edificio. I controinteressati, proprietari di altre porzioni dell’immobile, non hanno prestato il consenso e hanno anzi espresso il proprio dissenso. La questione cautelare è stata valutata alla luce della necessità dell’assenso condominiale per opere che incidono sostanzialmente sul decoro architettonico e sulla facciata dell’edificio condominiale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il consenso del condominio è necessario anche per realizzare o sanare opere edilizie che modifichino la facciata, senza che il privato possa autonomamente valutare come esteticamente irrilevante l’innovazione. Il decoro architettonico della facciata è stato qualificato come bene comune; pertanto, ogni intervento che vi incida sensibilmente richiede l’assenso dell’assemblea dei condomini, indipendentemente dal giudizio estetico sul risultato progettato. L’assenza del consenso costituisce un presupposto che il Comune deve verificare in istruttoria e che condiziona la legittimità del titolo edilizio. Nel caso concreto, la documentazione fotografica rendeva indubbia l’incidenza dell’intervento sulla facciata e risultava pacifica la mancanza dell’assenso, sicché il rigetto cautelare è stato ritenuto giustificato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione richiesta.
Massime di principio
- Quando un intervento edilizio realizza o sana opere suscettibili di incidere sostanzialmente sulla facciata di un edificio condominiale, è necessario l’assenso dell’assemblea dei condomini, poiché il decoro architettonico della facciata costituisce bene comune.
- L’interessato non può escludere la necessità del consenso condominiale mediante una propria valutazione circa l’irrilevanza estetica delle opere: la rilevanza dell’intervento sulla facciata deve essere apprezzata obiettivamente.
- L’assenza dell’assenso condominiale per opere incidenti sulla facciata costituisce un presupposto che l’amministrazione comunale deve verificare in sede istruttoria e può condizionare la legittimità del titolo abilitativo edilizio.
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