Cassazione Penale, Ordinanza n. 13185/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, in relazione alla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2014, nella quale aveva indicato elementi passivi fittizi avvalendosi di una fattura emessa da una ditta edile riferita a servizi in parte ineseguiti. Era stata disposta anche la confisca per equivalente fino al profitto quantificato in euro 7.700. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, con il primo e il secondo motivo, vizi di motivazione e violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe svolto un effettivo e concreto accertamento del fatto e avrebbe omesso un adeguato esame degli elementi probatori acquisiti. La censura, in sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e della responsabilità dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e volto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non indicavano specificamente quali passaggi decisori fossero errati né quali prove fossero state trascurate. Ha inoltre valorizzato gli elementi probatori già ritenuti decisivi dai giudici di merito: falsità della fattura, modalità anomale di formazione del documento, mancanza della fattura nella contabilità del soggetto emittente e disconoscimento da parte di quest'ultimo. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
È la norma incriminatrice contestata; la Corte ne ribadisce la sussistenza sulla base della prova della fattura falsa e dell'indicazione di elementi passivi fittizi in dichiarazione IVA.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato dai motivi di ricorso e dalla decisione come disposizione incriminatrice relativa all'uso di fatture per operazioni inesistenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare in modo apodittico vizi di motivazione o violazioni di legge senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una rilettura del fatto, quando la motivazione di merito sia puntuale e sorretta da elementi probatori decisivi.
- In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la prova della falsità della fattura, della sua estraneità alla contabilità del soggetto emittente e del disconoscimento da parte di quest'ultimo può sorreggere l'affermazione di responsabilità sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la regola dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
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