Cassazione Penale, Ordinanza n. 24118/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità. Dal testo emerge che i primi quattro motivi censuravano, sotto diversi profili, la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione li ha letti come una pedissequa riproposizione delle doglianze già svolte in appello, prive di specificità e sostanzialmente volte a ottenere una nuova valutazione del fatto. Il quinto motivo riguardava il giudizio di bilanciamento delle circostanze, ma è stato ritenuto manifestamente infondato e, soprattutto, del tutto carente di argomentazione critica, riducendosi a una mera richiesta priva di reale confronto con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi quattro motivi non specifici e manifestamente infondati perché diretti alla rivalutazione del fatto e non a una critica di legittimità della sentenza impugnata, in presenza di doppia conforme. Ha inoltre considerato il quinto motivo sul bilanciamento delle circostanze del tutto privo di adeguato apparato giustificativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato solo implicitamente nel controllo di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione della prova, che la Corte non può sostituire con una propria rivalutazione del fatto.
art. 606 c.p.p.
La Corte valorizza il principio di specificità del ricorso per cassazione e l'inammissibilità delle doglianze meramente valutative o riproduttive di quelle già respinte in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Quando vi è doppia conforme, il ricorso deve confrontarsi con il percorso argomentativo delle decisioni di merito e non può essere usato per ottenere una terza valutazione del fatto.
- Le doglianze che mirano esclusivamente alla rivalutazione del materiale probatorio o a un diverso apprezzamento del merito sono estranee al giudizio di legittimità.
- Un motivo di ricorso che si risolva in una richiesta generica, priva di reale apparato argomentativo, è inammissibile perché non assolve alla funzione di critica della sentenza impugnata.
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