Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un lavoratore autonomo residente in un Comune siciliano colpito dagli eventi calamitosi del 1990 aveva chiesto il rimborso delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l’agevolazione prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado e in appello; la CTR aveva ritenuto compatibile il beneficio con la disciplina sugli aiuti di Stato perché rientrante nel regime de minimis, valorizzando l’importo richiesto a rimborso e una dichiarazione sostitutiva, e aveva anche affermato che il limite del 50% previsto dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 operasse solo nella fase esecutiva e non già in quella di cognizione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, dell’art. 112 c.p.c. e delle norme UE sugli aiuti di Stato, sostenendo che la CTR non aveva verificato correttamente la compatibilità dell’agevolazione con il regime de minimis e aveva errato nel considerare sufficiente il solo importo richiesto a rimborso e una dichiarazione riferita a un triennio non pertinente; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., assumendo che l’onere di provare il rispetto dei requisiti de minimis gravasse sul contribuente, quale attore sostanziale nel giudizio di rimborso, e che l’Ufficio potesse contestare liberamente i presupposti senza preclusioni, non operando il principio di non contestazione a favore del contribuente. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, affermando che la CTR non aveva applicato correttamente i principi già enunciati in tema di aiuti de minimis: occorre verificare la soglia vigente al momento della concessione del beneficio; il periodo triennale va calcolato a ritroso dal primo aiuto rilevante; l’onere probatorio grava sul contribuente; l’autodichiarazione è ammessa, per il periodo anteriore alla piena operatività del registro centrale degli aiuti di Stato, ma deve riferirsi al triennio corretto e non può essere valorizzata in modo generico. Poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento in modo indeterminato al limite di euro 200.000,00 e aveva valorizzato una dichiarazione senza chiarire il triennio di riferimento, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR Sicilia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare, alla luce dei principi sul regime de minimis e sulla prova a carico del contribuente, se nel caso concreto sussistano effettivamente i presupposti per il riconoscimento del rimborso; dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La censura è stata accolta perché il giudice di merito aveva fondato la decisione su un richiamo generico alla soglia de minimis e su un’autocertificazione non verificata quanto al triennio rilevante, senza applicare correttamente il criterio temporale e l’onere probatorio.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizione agevolativa invocata dal contribuente per ottenere il rimborso delle imposte versate per gli anni 1990-1992; la sua applicazione è subordinata alla compatibilità con il regime degli aiuti di Stato e con il de minimis.
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
È richiamato come ius superveniens; il limite del 50% del rimborso non rileva nella cognizione secondo la CTR, ma la Cassazione richiama il tema nel contesto della verifica dei presupposti del beneficio e della compatibilità con gli aiuti di Stato.
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia o ultrapetizione nella valutazione della compatibilità del beneficio con il regime de minimis.
artt. 107 e 108 TFUE
Norme sugli aiuti di Stato che impongono la verifica della compatibilità dell’agevolazione con il divieto di aiuti, salva la deroga de minimis.
Regolamento CE n. 69 del 2001
È indicato come il regolamento ratione temporis applicabile alla concessione del beneficio nel caso di specie, perché vigente al momento del riconoscimento del diritto all’aiuto.
Regolamento CE n. 1998 del 2006
Richiamato come regolamento successivo non applicabile ratione temporis, pur avendo innalzato la soglia del de minimis.
Regolamento UE n. 1407/2013
Richiamato per il regime del registro centrale degli aiuti di Stato e per la disciplina probatoria dell’autodichiarazione fino alla piena funzionalità del registro.
art. 52, legge n. 234 del 2012
Norma richiamata per il registro centrale degli aiuti di Stato e per il regime probatorio sostitutivo prima della piena operatività del registro.
d.m. n. 115 del 2017
Indicato come atto regolamentare che ha reso pienamente operativo il registro nazionale degli aiuti di Stato dal 31 maggio 2017.
d.P.R. n. 445 del 2000
La dichiarazione sostitutiva è ammessa con questa forma, come prova eccezionale del mancato superamento dei limiti de minimis nel periodo anteriore alla piena operatività del registro.
art. 2697 c.c.
Richiamato per affermare che l’onere di provare la compatibilità dell’aiuto con il regime de minimis grava sul contribuente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’uso del principio di non contestazione e la valutazione delle prove documentali e dichiarative.
d.lgs. n. 546 del 1992
È evocato come disciplina processuale tributaria generale, derogata dalla norma speciale di derivazione comunitaria che consente l’ingresso dell’autocertificazione in giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso fondato su un’agevolazione configurabile come aiuto di Stato, il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti del regime de minimis, senza limitarsi a richiamare in modo generico la soglia massima prevista dal regolamento applicabile.
- La soglia e il periodo triennale rilevanti vanno determinati con riferimento al momento in cui l’aiuto è giuridicamente concesso secondo il diritto nazionale vigente ratione temporis, indipendentemente dal momento della materiale erogazione o fruizione.
- Il periodo di tre anni per il calcolo del de minimis decorre dal primo aiuto rilevante e deve essere valutato in modo mobile, considerando l’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti.
- Nel giudizio tributario di rimborso l’onere di provare la compatibilità dell’agevolazione con il regime de minimis grava sul contribuente, che è attore in senso sostanziale.
- Prima della piena operatività del registro centrale degli aiuti di Stato, l’autodichiarazione può essere ammessa come prova del rispetto del de minimis, ma deve riferirsi specificamente al triennio giuridicamente rilevante e non può essere valorizzata in modo indeterminato.
- Se il giudice di merito afferma la sussistenza dei requisiti del de minimis senza verificare il triennio corretto e senza spiegare la relazione tra dichiarazione sostitutiva e soglia applicabile, la decisione è censurabile per errata applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato e per difetto di motivazione sulla prova decisiva.
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