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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11134/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo dell'impresa individuale e di Euro 4.087,65: si deduceva insufficiente motivazione in relazione alla richiesta, formulata in via subordinata, di limitare il sequestro alle sole porzioni dell'azienda funzionalmente connesse al reato (escludendo le parti dedite a servizi diversi dal money transfer) e si denunciava la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 125, comma 3, 324 e 309 c.p.p. a causa della lacunosa motivazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il provvedimento al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, perché valuti espressamente la doglianza difensiva. La Corte ha osservato che il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta subordinata di limitazione del sequestro e che, nel caso di sequestro di aziende, il giudice deve verificare i principi di adeguatezza e proporzionalità, valutando l'uso strumentale dell'impresa ai fini del reato rispetto alla sua operatività lecita

Norme richiamate

  • artt. 81 cod. pen. e art. 55, commi 1 e 2 D. Lg.vo 231/2007

    evento del reato contestato (profitto del reato)

    Le norme sono richiamate quale fondamento del reato e per l'individuazione del profitto cui funzionalmente collegare la misura cautelare reale

  • art. 3 comma 3 lett. c) D. Lg.vo 231/2007

    richiamata nella descrizione del ruolo dell'indagato come soggetto obbligato

    Usata per delineare i doveri dell'operatore (obblighi antiriciclaggio) la cui violazione integra la fattispecie contestata

  • art. 23 comma 8 del DL 137/2020

    requisitoria scritta trasmessa dalla Procura Generale

    Norma richiamata solo per indicare la trasmissione della requisitoria scritta ai fini del procedimento

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    citato dalla difesa a fondamento della doglianza sulla motivazione

    Richiama esigenze di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha rilevato che l'omessa risposta a una richiesta rilevante può integrare vizio motivazionale

  • art. 324 c.p.p.

    citato dalla difesa in tema di nullità del provvedimento

    Norma sulla nullità derivante da difetti procedurali: invocata per sostenere che la lacunosa motivazione avrebbe determinato una nullità del provvedimento

  • art. 309 c.p.p.

    citato dalla difesa in tema di nullità

    Riferimento alle formalità del provvedimento di sequestro; indicato dalla difesa per sostenere vizio di forma/sostanza

  • art. 325 c.p.p.

    richiamato dalla Corte nella valutazione dei limiti di sindacato in cassazione sull'omesso esame di memorie

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione per violazione di legge; secondo la Corte l'omesso esame di una memoria può essere censurato in Cassazione se introduce tema potenzialmente decisivo e il giudice del riesame è rimasto del tutto silente

Massime di principio

  • Se la difesa eccepisce, anche in via subordinata, la necessità di limitare il sequestro di un'azienda alle sole parti strumentali al reato, il tribunale del riesame deve pronunciarsi espressamente su tale richiesta; il silenzio può costituire motivo di annullamento in cassazione se la questione è potenzialmente decisiva
  • Nel sequestro preventivo che riguarda un'impresa il giudice deve applicare i principi di adeguatezza e proporzionalità: valutare se l'impresa sia stata usata strumentalmente per il reato e, in caso contrario, considerare misure meno intrusive (sequestro parziale, modellazione della misura sulle specifiche porzioni aziendali)
  • L'omesso esame di memorie difensive dal tribunale del riesame è sindacabile in Cassazione solo se la memoria introduce temi nuovi e potenzialmente decisivi e il provvedimento impugnato è rimasto totalmente silente su di essi; se invece gli argomenti sono incompatibili con la ricostruzione motivazionale complessiva, l'omesso esame non costituisce automaticamente vizio
  • Le censure per carenza di motivazione devono essere specifiche: la difesa dovrebbe indicare con precisione quali elementi e quali porzioni aziendali sostenga non possano essere assoggettate al sequestro e, se possibile, proporre criteri operativi per la limitazione della misura, in modo da rendere la censura scrutinabile
  • La confisca o il sequestro funzionale a confisca richiedono un nesso chiaro tra il profitto/strumentalità e l'attività aziendale; il giudice deve valutare il valore preponderante dell'utilizzo illecito rispetto all'attività lecita

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