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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09067/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto per due violazioni dell'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 commesse il 16 e il 17 novembre 2020. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse determinato la pena senza applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. e senza ricostruire il percorso logico-giuridico seguito, omettendo di valutare personalità, motivi a delinquere e condotta successiva al reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo sufficiente il trattamento sanzionatorio: pena-base fissata nel minimo edittale, concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e aumento molto modesto per il reato satellite; inoltre il giudice di merito aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi ulteriori utili a contenere la pena e aveva operato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei due capi contestati.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di commisurazione della pena che il giudice deve considerare nella graduazione del trattamento sanzionatorio; può essere motivato sinteticamente quando la pena è contenuta entro limiti non eccedenti la media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la necessità di verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

  • Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243

    "La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: \"pena congrua\", \"pena equa\" o \"congruo aumento\", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale"

    La motivazione sulla pena può essere sintetica e per relationem ai criteri legali, salvo che la pena sia significativamente superiore alla media edittale.

  • Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288

    "Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo"

    Quando la pena è inferiore alla media edittale, non è richiesta una motivazione analitica sulla dosimetria.

Massime di principio

  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se la pena irrogata è contenuta entro il minimo o comunque al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La motivazione sulla dosimetria diventa invece specifica e dettagliata solo quando la pena si discosta sensibilmente dalla misura media dell'edittale.
  • La mancata esplicitazione analitica di personalità, motivi del delinquere e condotta successiva non integra di per sé vizio di motivazione quando il giudice abbia comunque dato conto degli elementi rilevanti e della modestia dell'aumento sanzionatorio.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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