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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31589/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Torino che, nel procedimento per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora. Il Procuratore ha dedotto la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. perché, al momento della sostituzione (30/03/2023), era già divenuta irrevocabile la sentenza di patteggiamento che aveva inflitto ad Andrea Bruera tre anni di reclusione e 16.000 euro di multa; secondo il Procuratore, ai sensi dell'art. 656, comma 10, e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, una volta sopravvenuta l'irrevocabilità la misura detentiva si converte in espiazione pena e non può essere modificata dal giudice della cognizione, spettando al Tribunale di sorveglianza decidere su eventuali misure alternative.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora. La decisione è motivata dal principio per cui, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, le misure cautelari detentive (custodia cautelare e arresti domiciliari) si convertono in espiazione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen.; quindi il Tribunale del riesame non poteva sostituire la misura. Non è stato disposto il ripristino della misura originaria perché il procedimento è ormai nella fase esecutiva; si ordinano le comunicazioni di rito (art. 626 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    "il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al Tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti"

    Quando la sentenza diventa irrevocabile le misure cautelari detentive si convertono in espiazione della pena; per condanne entro il limite previsto (in particolare fino a tre anni) il pubblico ministero sospende l'ordine di carcerazione e invia gli atti al Tribunale di sorveglianza, che valuta eventuali misure alternative; fino alla decisione il tempo di detenzione è computato come pena effettivamente scontata.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Le misure cautelari detentive sono computabili ai fini della determinazione della pena da espiare: il tempo trascorso in detenzione cautelare concorre alla pena applicata nella sentenza irrevocabile.

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Le questioni relative alla persistenza o all'affievolimento delle esigenze cautelari, una volta passata la sentenza in giudicato, spettano al giudice dell'esecuzione (giudice procedente) e non al giudice della cognizione.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Prevede le comunicazioni a carico della cancelleria in materia esecutiva; la sentenza dispone l'invio delle comunicazioni necessarie all'ufficio esecuzioni/autorità competenti.

Massime di principio

  • Se una sentenza di condanna diventa irrevocabile, le misure cautelari detentive in corso (carcerazione o arresti domiciliari) si convertono automaticamente in espiazione della pena e non possono essere sostituite dal giudice della cognizione.
  • Per le condanne entro il limite previsto dall'art. 656, comma 10 (es. pena non superiore a tre anni), il pubblico ministero deve sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza, che è l'organo competente per valutare misure alternative; fino alla sua decisione il tempo di detenzione è computato come pena scontata.
  • Ogni istanza volta a rideterminare la misura cautelare dopo il passaggio in giudicato deve essere rivolta al Tribunale di sorveglianza; decisioni assunte dal giudice della cognizione in tale fase sono inefficaci e possono essere annullate.
  • Prima di disporre sostituzioni o modifiche di misure detentive occorre verificare la definitiva irrevocabilità della sentenza: se la sentenza è ormai passata in giudicato il procedimento è di competenza esecutiva, non di riesame cautelare.
  • Difensore e pubblico ministero devono attivare le procedure previste per la fase esecutiva (segnalazione al Tribunale di sorveglianza, richieste di misure alternative, comunicazioni di esecuzione) piuttosto che istanze al giudice della cognizione quando la sentenza è irrevocabile.

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