Sentenza n. 706/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento quanto al ricorso n. 1525 del 2025: del decreto con cui la Questura di -OMISSIS- in data 20 febbraio 2025, ha disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, presentata dal ricorrente in data 15 luglio 2024, nonché per la condanna dell’Amministrazione medesima al rilascio del titolo di soggiorno per lavoro stagionale e alla conversione del permesso di soggiorno; quanto al ricorso n. 2398 del 2025 R.G. del provvedimento in data 13 ottobre 2025, notificato in pari data, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha confermato il rigetto dell’istanza suddetta, nonché per la condanna dell’Amministrazione a rilasciare a favore del ricorrente un valido titolo di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e successivo provvedimento di conferma del diniego adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro stagionale nell’ambito del decreto flussi, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno e presentato il kit postale per il rilascio del primo permesso. La convocazione presso la Questura era intervenuta dopo circa sette mesi, quando l’Amministrazione aveva preannunciato il rigetto dell’istanza, ritenendo necessaria una domanda di conversione. Il primo diniego era stato impugnato per difetto di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che l’attività lavorativa svolta e la situazione lavorativa sopravvenuta imponessero di valutare la conversione del titolo. A seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, la Questura aveva riaperto il procedimento, ma con nuovo provvedimento del 13 ottobre 2025 aveva confermato il rigetto, rilevando il superamento del periodo massimo di soggiorno stagionale, l’instaurazione di un rapporto non coerente con il titolo stagionale, la presentazione tardiva della domanda di conversione e l’assenza di un titolo valido. Contro tale provvedimento il ricorrente ha dedotto il difetto assoluto di motivazione e la violazione dell’art. 3 l. 241/1990; l’omessa considerazione della mancata informazione sulla scadenza del titolo e della propria situazione lavorativa; la violazione degli artt. 5, comma 5, e 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la scadenza del permesso stagionale non costituisse ostacolo automatico alla conversione, che non fosse previsto un termine decadenziale e che dovessero essere valutati gli elementi sopravvenuti favorevoli, tra cui lo svolgimento di attività lavorativa per oltre tre mesi, la disponibilità di un contratto subordinato e la domanda di conversione. È stata inoltre dedotta la violazione dell’ordinanza cautelare, per mancato effettivo riesame della posizione. È stata infine chiesta la condanna dell’Amministrazione al rilascio di un titolo per lavoro subordinato, attesa occupazione o altra causale idonea a regolarizzare il soggiorno.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente depositata ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., la documentazione prodotta dall’Amministrazione il 16 marzo 2026. Il primo ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento del 13 ottobre 2025 aveva integralmente sostituito quello precedentemente impugnato. Il secondo ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato. Il giudice ha affermato che il superamento del periodo massimo di soggiorno stagionale e la scadenza del permesso non costituiscono ostacoli automatici alla conversione, poiché l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 riconosce al lavoratore stagionale che abbia lavorato regolarmente per almeno tre mesi e disponga di un’offerta di lavoro subordinato la facoltà di chiedere la conversione. L’Amministrazione deve inoltre valutare, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, gli elementi sopravvenuti favorevoli prima della conclusione del procedimento. Nel caso concreto risultavano lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre tre mesi, la presentazione della domanda di conversione e la documentazione di un rapporto di lavoro subordinato; tuttavia la Questura si era limitata a reiterare le motivazioni precedenti, senza svolgere un’effettiva istruttoria sulla domanda di conversione. Il nuovo provvedimento è stato quindi annullato per violazione degli artt. 24, comma 10, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e motivazione. È stata invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna al rilascio diretto del permesso per lavoro subordinato o per attesa occupazione, perché la pretesa non costituiva diritto soggettivo, il potere non era vincolato e occorreva completare l’istruttoria. È stato comunque ribadito l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso conforme ai principi enunciati. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi
Il limite massimo di nove mesi disciplina la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale, ma non costituisce, da solo, causa ostativa automatica alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato
La disposizione consente la conversione quando siano dimostrati lo svolgimento di attività lavorativa regolare per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto subordinato; non prevede un termine decadenziale la cui scadenza renda automaticamente irricevibile o infondata la domanda.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi
Il limite di nove mesi riguarda la durata complessiva del permesso per lavoro stagionale e non esclude la successiva conversione in presenza dei presupposti sostanziali.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone all’Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all’interessato prima della definizione del procedimento; nel caso concreto dovevano essere considerati la domanda di conversione, il lavoro svolto e il contratto subordinato documentato.
art. 3 l. 241/1990
Richiede una motivazione adeguata e coerente con la situazione concreta; il provvedimento di riesame è stato ritenuto carente perché aveva reiterato le ragioni del diniego senza confrontarsi effettivamente con gli elementi sopravvenuti.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La documentazione depositata dall’Amministrazione il 16 marzo 2026 è stata dichiarata inammissibile perché tardiva rispetto ai termini processuali.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha previamente avvisato le parti della possibile improcedibilità del primo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La condanna pubblicistica all’adozione del provvedimento richiesto non è stata accordata perché la pretesa non era riconducibile a un’attività interamente vincolata e richiedeva ulteriori adempimenti istruttori.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. per delimitare l’azione di condanna pubblicistica quando siano necessari ulteriori accertamenti istruttori.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per qualificare la domanda di rilascio diretto del titolo come domanda di condanna pubblicistica o azione di adempimento.
Massime di principio
- La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e il superamento del limite massimo di soggiorno stagionale non costituiscono automaticamente ostacoli alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, quando il lavoratore dimostri di avere svolto attività lavorativa regolare per almeno tre mesi e disponga di un’offerta o di un contratto di lavoro subordinato.
- L’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 non prevede un termine decadenziale per la richiesta di conversione del permesso stagionale; pertanto l’Amministrazione non può respingere la domanda per la sola tardività formale o per la sopravvenuta scadenza del titolo, senza verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali.
- Prima di definire il procedimento relativo al rilascio o alla conversione del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all’interessato, tra cui l’attività lavorativa svolta, la disponibilità di un contratto subordinato e la domanda di conversione presentata.
- Il riesame disposto dal giudice amministrativo deve essere effettivo e non può consistere nella mera reiterazione delle motivazioni del provvedimento annullato o sospeso; l’Amministrazione deve confrontarsi concretamente con gli elementi indicati nella pronuncia cautelare e con la situazione aggiornata dell’interessato.
- La domanda di condanna al rilascio diretto di un permesso di soggiorno è ammissibile soltanto quando la pretesa sia collegata a un’attività amministrativa interamente vincolata e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori; se residuano valutazioni amministrative e istruttoria da completare, il giudice può annullare il diniego e imporre la conclusione del procedimento, ma non ordinare direttamente il rilascio del titolo.
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