Corte di giustizia, Sentenza C-825/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 ottobre 2022. — UP contro Centre public d’action sociale de Liège. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Domanda di asilo – Rigetto – Ordine di lasciare il territorio – Articolo 6, paragrafo 4 – Domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute – Domanda ammissibile – Rilascio di un’autorizzazione al soggiorno temporaneo in pendenza dell’esame della domanda – Rigetto della domanda – Assistenza sociale – Diniego – Condizione relativa alla regolarità del soggiorno – Assenza di decisione di rimpatrio – Effetti di un’autorizzazione al soggiorno temporaneo sull’ordine di lasciare il territorio. — Causa C-825/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che la direttiva rimpatri consente agli Stati membri di rilasciare, in qualsiasi momento, un permesso o altra autorizzazione di soggiorno per motivi umanitari, caritatevoli o altri motivi. Quando ciò avviene, il diritto UE permette anche che la precedente decisione di rimpatrio sia revocata, e non solo sospesa. La norma belga contestata non è quindi incompatibile con l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115.
Direttiva rimpatri: compatibilità con il diritto UE di una norma nazionale che, quando viene rilasciato un diritto di soggiorno temporaneo per motivi di salute in pendenza dell’esame della domanda, comporta la revoca implicita della precedente decisione di rimpatrio.
La questione giuridica
Se gli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/115/CE ostino a una normativa nazionale secondo cui il rilascio di un’autorizzazione al soggiorno, concessa in via temporanea e precaria durante l’esame di una domanda di soggiorno per motivi di salute considerata ricevibile, comporti la revoca implicita di una decisione di rimpatrio già adottata a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115 non osta a una normativa nazionale che preveda, quando a un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare sia concesso un diritto di soggiorno in attesa dell’esito dell’esame di una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, che tale concessione comporti la revoca implicita di una precedente decisione di rimpatrio. La disposizione UE lascia infatti agli Stati membri un ampio margine discrezionale: possono rilasciare un’autorizzazione di soggiorno e scegliere se farne derivare la sospensione oppure l’annullamento della decisione di rimpatrio già adottata.
Norme richiamate
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 3, punto 4, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 6, paragrafo 4, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Direttiva rimpatri e revoca implicita della decisione di rimpatrio in caso di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation belga in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di effetti, sul precedente ordine di lasciare il territorio, del rilascio di un’autorizzazione di soggiorno temporanea per motivi di salute. La Corte è stata chiamata a stabilire se la direttiva 2008/115/CE osti a una disciplina nazionale che attribuisce a tale autorizzazione l’effetto di revocare implicitamente la decisione di rimpatrio già adottata dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente, cittadina della Repubblica democratica del Congo, aveva presentato domanda di protezione internazionale in Belgio. Dopo il rigetto della domanda da parte del CGRA, le era stato notificato un ordine di lasciare il territorio. Successivamente, ella aveva presentato una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute ai sensi dell’articolo 9 ter della legge sugli stranieri; la domanda era stata dichiarata ricevibile e le era stata rilasciata un’attestazione di registrazione, con conseguente concessione dell’assistenza sociale economica da parte del CPAS.
In un secondo momento, tuttavia, la domanda per motivi di salute era stata respinta e il CPAS aveva revocato l’assistenza sociale, ritenendo che, una volta cessata l’attestazione di registrazione, il soggiorno fosse divenuto irregolare e che l’interessata avesse diritto solo all’assistenza sanitaria urgente ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della legge sui CPAS. I giudici del merito avevano condiviso questa impostazione, e la controversia è giunta in cassazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- il considerando 4 della direttiva 2008/115/CE, che sottolinea l’esigenza di norme chiare, trasparenti ed eque per una politica di rimpatrio efficace;
- l’articolo 3, punto 4, della direttiva, che definisce la "decisione di rimpatrio";
- l’articolo 6, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare;
- l’articolo 6, paragrafo 4, che consente agli Stati membri di rilasciare, in qualsiasi momento, un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, prevedendo che, in tali casi, non sia emessa la decisione di rimpatrio o che, se già adottata, essa sia revocata o sospesa;
- l’articolo 8, paragrafo 1, relativo all’esecuzione della decisione di rimpatrio.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se la direttiva 2008/115 osti a una regola nazionale secondo cui il rilascio, in pendenza dell’esame di una domanda ricevibile di soggiorno per motivi di salute, di un’autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno temporaneo e precario comporti la revoca implicita della decisione di rimpatrio adottata in precedenza a seguito del rigetto della domanda di asilo.
Ricevibilità del rinvio
Il governo belga contestava la rilevanza della questione, sostenendo che nel diritto nazionale l’autorizzazione rilasciata non conferirebbe un vero diritto di soggiorno e che la decisione di rimpatrio sarebbe soltanto sospesa, non revocata. La Corte respinge tale obiezione ricordando che spetta al giudice nazionale definire il contesto normativo interno e che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza. Poiché il giudice del rinvio aveva chiaramente formulato la questione assumendo l’esistenza di una norma nazionale nel senso indicato, il rinvio è stato dichiarato ricevibile.
Ragionamento della Corte
Nel merito, la Corte interpreta l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115 tenendo conto del testo, del contesto e degli obiettivi della direttiva.
La Corte osserva che la disposizione consente agli Stati membri di rilasciare "in ցանկացած momento" un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare per motivi anche diversi da quelli espressamente menzionati, poiché la formula "o di altra natura" attribuisce un margine discrezionale molto ampio. Ne consegue che nulla impedisce a uno Stato membro di riconoscere un diritto di soggiorno temporaneo a un cittadino di paese terzo che abbia presentato una domanda ricevibile di soggiorno per motivi di salute, in attesa dell’esito dell’esame nel merito.
La Corte attribuisce rilievo decisivo alla terza frase dell’articolo 6, paragrafo 4, che, nella sua formulazione, prevede espressamente che, se la decisione di rimpatrio è già stata adottata, essa è "revocata o sospesa" per il periodo di validità del titolo di soggiorno o dell’altra autorizzazione. L’uso dell’alternativa "o" mostra che il diritto UE consente agli Stati membri di scegliere tra sospensione e revoca, e quindi anche di prevedere che il rilascio del titolo di soggiorno determini l’annullamento della decisione di rimpatrio già esistente.
La Corte esclude che l’obiettivo generale della direttiva 2008/115, cioè assicurare una politica efficace e rapida di allontanamento e rimpatrio, conduca a una soluzione diversa. Il riferimento alla giurisprudenza N. viene distinto: quella pronuncia riguardava gli effetti di una nuova domanda di protezione internazionale sul procedimento di rimpatrio, in un contesto in cui il diritto dell’Unione non disciplinava espressamente le conseguenze del rilascio di un’autorizzazione a restare nel territorio rispetto a una precedente decisione di rimpatrio. Qui, invece, l’articolo 6, paragrafo 4, disciplina espressamente la situazione e autorizza la revoca della decisione di rimpatrio.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale secondo la quale, quando un diritto di soggiorno è concesso a un cittadino di un paese terzo in attesa dell’esame di una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi contemplati dalla disposizione, il rilascio di tale diritto comporta la revoca implicita della precedente decisione di rimpatrio adottata dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale.
Principio affermato
Il diritto dell’Unione consente agli Stati membri, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, di prevedere che il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo durante l’esame di una domanda di soggiorno per motivi umanitari, caritatevoli o altri motivi determini non soltanto la sospensione, ma anche la revoca della decisione di rimpatrio già adottata nei confronti del cittadino di paese terzo irregolarmente soggiornante.
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