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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-585/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2022. — BFF Finance Iberia SAU contro Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo Valladolid. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Recupero, nei confronti di una pubblica amministrazione, di crediti ceduti da talune imprese a una società di recupero crediti – Risarcimento per le spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo pari a EUR 40 – Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni – Articolo 4 – Procedura di certificazione della conformità delle merci o dei servizi – Termine di pagamento – Articolo 2, punto 8 – Nozione di “importo dovuto” – Presa in considerazione dell’imposta sul valore aggiunto ai fini del calcolo degli interessi di mora. — Causa C-585/20

Giurisprudenza europea62020CJ0585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso rigoroso la direttiva 2011/7/UE per rafforzare la tutela del creditore nei ritardi di pagamento. Conferma che il forfait di 40 EUR matura per ciascuna fattura insoluta, non per ciascuna domanda giudiziale o amministrativa. Esclude inoltre che gli Stati membri possano generalizzare un termine di pagamento di 60 giorni nelle transazioni con le pubbliche amministrazioni. Infine, chiarisce che l’IVA indicata in fattura va inclusa nella base di calcolo degli interessi di mora anche se non ancora versata dal fornitore al fisco.

Direttiva 2011/7/UE: importo forfettario di 40 EUR per ogni fattura insoluta, limiti ai termini di pagamento verso le pubbliche amministrazioni e computo dell’IVA negli interessi di mora

La questione giuridica

Se la direttiva 2011/7/UE imponga l’importo forfettario minimo di 40 EUR per ciascuna fattura insoluta anche quando le fatture sono cumulate in un’unica domanda; se osti a una normativa nazionale che preveda, in via generale, un termine complessivo di pagamento di 60 giorni per le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni; e se, ai fini del calcolo degli interessi di mora, l’IVA indicata in fattura rientri nell’"importo dovuto" indipendentemente dal fatto che il creditore l’abbia già versata all’erario.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, nelle transazioni commerciali disciplinate dalla direttiva 2011/7/UE, l’importo forfettario minimo di 40 EUR spetta per ogni singola transazione/fattura non pagata alla scadenza, anche se più fatture sono incluse in un’unica domanda; che una normativa nazionale non può prevedere in generale, per tutti i rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, un termine massimo di pagamento di 60 giorni, salvo le eccezioni tassative previste dalla direttiva; e che l’IVA indicata in fattura rientra nell’"importo dovuto" ai fini degli interessi di mora indipendentemente dal momento in cui il creditore la versi all’erario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 1 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 2 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 4 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 6 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 7 direttiva 2011/7/UE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 220 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 226 direttiva 2006/112/CE

Direttiva 2011/7/UE: importo forfettario, termini di pagamento e IVA negli interessi di mora

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid in una controversia tra una società di recupero crediti cessionaria di crediti commerciali e un’amministrazione sanitaria regionale spagnola. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riguardo alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.

Contesto fattuale e procedimento principale

BFF Finance Iberia SAU aveva acquistato i crediti vantati da 21 imprese per forniture di beni e servizi rese a centri medici dipendenti dall’amministrazione regionale. La società ha chiesto il pagamento del capitale, degli interessi di mora, dell’importo forfettario di 40 EUR per ciascuna fattura non pagata e di ulteriori somme a titolo di interessi legali. Il giudice spagnolo ha sollevato tre questioni pregiudiziali relative all’articolo 6 della direttiva, alla disciplina dei termini di pagamento per le pubbliche amministrazioni e alla nozione di "importo dovuto" di cui all’articolo 2, punto 8.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2011/7/UE, in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 7;
  • la direttiva 2006/112/CE sull’IVA, in particolare gli articoli 220 e 226. Sono inoltre richiamati i considerando 3, 9, 17, 18, 19, 23 e 26 della direttiva 2011/7/UE, che evidenziano la finalità di contrastare i ritardi di pagamento e la necessità di proteggere in modo effettivo i creditori.

Ricevibilità e ambito di applicazione della direttiva

La Corte precisa preliminarmente che la controversia rientra nell’ambito materiale della direttiva 2011/7/UE. I crediti ceduti derivano infatti da transazioni commerciali tra imprese e una pubblica amministrazione, consistenti nella fornitura di beni e servizi contro corrispettivo. La cessione dei crediti a una società di recupero non altera tale qualificazione, perché si inserisce nel quadro delle transazioni commerciali originarie.

Prima questione: importo forfettario di 40 EUR per ciascuna fattura

La Corte afferma che l’articolo 6 della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel senso che l’importo forfettario minimo di 40 EUR è dovuto per ogni singola operazione commerciale non pagata alla scadenza e documentata da fattura, anche quando più fatture sono raggruppate in un’unica domanda amministrativa o giudiziale.

Nel ragionamento della Corte rilevano in particolare tre elementi:

  • il diritto al forfait nasce insieme agli interessi di mora, in caso di ritardo di pagamento riferito a ciascuna transazione commerciale considerata singolarmente;
  • il fatto che il creditore agisca con un’unica domanda non incide sulle condizioni di esigibilità, perché gli interessi e il forfait maturano automaticamente e senza sollecito;
  • una soluzione diversa svuoterebbe di effetto utile l’articolo 6, ridurrebbe la tutela del creditore e consentirebbe al debitore di beneficiare di una deroga non prevista dalla direttiva.

La Corte precisa anche che l’articolo 6, paragrafo 3, relativo al risarcimento ragionevole per i costi ulteriori di recupero, non può essere usato per limitare il diritto al forfait minimo; può solo rilevare per la valutazione di costi ulteriori eccedenti.

Seconda questione: termine massimo di pagamento verso le pubbliche amministrazioni

La Corte interpreta l’articolo 4, paragrafi 3-6, della direttiva 2011/7/UE nel senso che esso osta a una normativa nazionale che preveda, in generale e per tutte le transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, un termine massimo di pagamento di 60 giorni di calendario, composto da 30 giorni per l’accettazione/verifica e da altri 30 giorni per il pagamento.

Secondo la Corte:

  • il termine ordinario è di 30 giorni;
  • la procedura di accettazione o verifica non è inerente in modo automatico a tutte le transazioni, e se è prevista non può superare di regola 30 giorni;
  • la proroga fino a 60 giorni è ammessa solo in ipotesi eccezionali e tassative, se espressamente pattuita e giustificata dalla natura del contratto;
  • ulteriori proroghe sono possibili solo per categorie specifiche di amministrazioni pubbliche indicate dalla direttiva, come gli enti sanitari riconosciuti.

Ne consegue che una disciplina nazionale generalizzata che innalzi sempre a 60 giorni il termine complessivo non è compatibile con la direttiva.

Terza questione: inclusione dell’IVA nell’"importo dovuto"

La Corte stabilisce che, ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/7/UE, l’"importo dovuto" comprende l’IVA indicata nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento, indipendentemente dal fatto che, alla data del ritardo, il creditore abbia già versato o meno tale imposta all’erario.

La soluzione si fonda sul dato letterale della norma, che include espressamente le imposte applicabili indicate in fattura, e trova conferma nella disciplina IVA della direttiva 2006/112/CE, la quale impone che la fattura riporti l’importo dell’IVA da pagare. La base degli interessi di mora non dipende quindi dal momento del versamento dell’IVA da parte del fornitore.

Dispositivo e principi affermati

La Corte risponde alle tre questioni in senso favorevole alla tutela del creditore:

  • il forfait di 40 EUR spetta per ogni fattura insoluta;
  • una disciplina nazionale generale che consenta 60 giorni per il pagamento alle pubbliche amministrazioni è incompatibile con la direttiva;
  • l’IVA indicata in fattura rientra nell’importo su cui calcolare gli interessi di mora, senza rilievo del suo successivo versamento al fisco.

La pronuncia rafforza l’interpretazione pro-creditore della direttiva 2011/7/UE e conferma che le pubbliche amministrazioni sono soggette a un regime più rigoroso nei tempi di pagamento rispetto alle transazioni tra privati.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamentoappalti pubblicipubbliche amministrazionirecupero creditiiva

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