Corte di giustizia, Sentenza C-473/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 ottobre 2022. — «Invest Fund Management» contro Komisia za finansov nadzor. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2009/65/CE – Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Società di gestione di OICVM – Obblighi riguardanti l’informazione degli investitori – Articolo 72 – Obbligo di aggiornamento degli “elementi essenziali del prospetto” – Portata – Articolo 69, paragrafo 2 – Informazioni menzionate nello schema A dell’allegato I – Composizione di un organo della società di gestione – Articolo 99 bis, lettera r) – Recepimento nell’ordinamento giuridico degli Stati membri – Normativa nazionale che estende i casi in cui una violazione relativa all’aggiornamento del prospetto può essere accertata e sanzionata. — Causa C-473/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’obbligo di aggiornamento del prospetto previsto dalla direttiva OICVM in senso ampio: le informazioni minime sulla società di gestione elencate nello schema A dell’allegato I sono parte degli "elementi essenziali" del prospetto e, se mutate, vanno aggiornate. Quanto alle sanzioni, la direttiva non impedisce agli Stati membri di prevedere più sanzioni per ciascun OICVM gestito, anche per un’unica omissione di aggiornamento, ma solo nel rispetto dei criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività.
Rinvio pregiudiziale sulla portata dell’obbligo di aggiornamento del prospetto OICVM e sulla legittimità di sanzioni nazionali plurime per omessa tempestiva modifica del prospetto.
La questione giuridica
Se, ai sensi della direttiva 2009/65/CE, le informazioni minime del prospetto relative alla società di gestione indicate nello schema A dell’allegato I rientrino nella nozione di "elementi essenziali del prospetto" dell’articolo 72, tali da dover essere aggiornate; e se l’articolo 99 bis, lettera r), osti a una normativa nazionale che consente di sanzionare separatamente, per ciascun OICVM gestito, l’omessa tempestiva modifica del prospetto relativa a un unico cambiamento nella composizione dell’organo di gestione.
Principio di diritto
L’articolo 72 della direttiva 2009/65 deve essere interpretato nel senso che tutte le informazioni relative alla società di gestione che, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, e dello schema A dell’allegato I, il prospetto deve contenere almeno, costituiscono "elementi essenziali del prospetto" e devono quindi essere aggiornate; inoltre, l’articolo 99 bis, lettera r), non osta a una normativa nazionale che consenta di irrogare una sanzione amministrativa per ciascun OICVM gestito in caso di omesso aggiornamento del prospetto, anche se la modifica riguarda un unico elemento della composizione dell’organo della società di gestione, purché la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/65/CE
- Direttiva 2014/91/UE
- Articolo 1, paragrafo 7, direttiva 2009/65/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e s), direttiva 2009/65/CE
- Articolo 68, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2009/65/CE
- Articolo 69, paragrafi 1 e 2, direttiva 2009/65/CE
- Articolo 71, direttiva 2009/65/CE
- Articolo 72, direttiva 2009/65/CE
- Articolo 74, direttiva 2009/65/CE
- Articolo 75, direttiva 2009/65/CE
- Articolo 78, direttiva 2009/65/CE
- Articolo 79, paragrafo 1, direttiva 2009/65/CE
- Articolo 82, direttiva 2009/65/CE
- Articolo 99, paragrafo 1 e paragrafo 6, direttiva 2009/65/CE
- Articolo 99 bis, lettera r), direttiva 2009/65/CE
Obbligo di aggiornamento del prospetto OICVM e sanzioni per omesso aggiornamento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) in materia di OICVM, relativo all’interpretazione della direttiva 2009/65/CE, come modificata dalla direttiva 2014/91/UE. La controversia opponeva la società di gestione Invest Fund Management AD alla Commissione di vigilanza finanziaria bulgara, a seguito di sanzioni pecuniarie irrogate per il tardivo aggiornamento del prospetto di più fondi gestiti.
Fatti e procedimento principale
Nel corso di un controllo, l’autorità bulgara aveva rilevato che il consiglio di amministrazione della società di gestione era stato integrato con due nuovi membri non esecutivi. Secondo la CSF, tale modifica imponeva l’aggiornamento, entro 14 giorni, del prospetto di ciascuno dei cinque OICVM gestiti dalla società. Poiché l’aggiornamento era intervenuto solo successivamente, la società riceveva cinque sanzioni distinte. La società contestava sia la qualificazione della modifica come dato essenziale, sia la legittimità di sanzioni plurime.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare gli articoli 69, 72 e 99 bis, lettera r), della direttiva 2009/65/CE, nonché gli articoli 78 e 82 relativi, rispettivamente, alle informazioni chiave per gli investitori e al loro aggiornamento. Vengono richiamati anche gli articoli 1, paragrafo 7, 68, 71, 74, 75 e 99 della stessa direttiva, oltre ai considerando 3, 4, 15, 58, 59, 61 e 69.
Prima e seconda questione: nozione di "elementi essenziali del prospetto"
La Corte osserva anzitutto che la direttiva non definisce la nozione di "elementi essenziali del prospetto". In assenza di rinvio al diritto nazionale, la nozione deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme nell’Unione. Sul piano letterale, "essenziale" indica ciò che è indispensabile, non accessorio.
Sul piano sistematico, la Corte rileva che l’articolo 72 si colloca nella sezione dedicata alla pubblicazione del prospetto e segue immediatamente l’articolo 69, che stabilisce cosa il prospetto deve contenere. In particolare, l’articolo 69, paragrafo 2, impone che il prospetto contenga almeno le informazioni dello schema A dell’allegato I, tra cui quelle sulla società di gestione e, al punto 1.8, l’identità e le funzioni dei membri degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza.
Ne deriva che tutte le informazioni elencate nello schema A sono considerate dal legislatore dell’Unione indispensabili per permettere agli investitori di valutare con cognizione di causa l’investimento proposto; pertanto rientrano negli "elementi essenziali del prospetto" e devono essere aggiornate. La Corte esclude che possa operarsi una distinzione interna tra informazioni più o meno importanti: il legislatore ha attribuito a tutte pari valore imperativo.
Distinzione tra prospetto e informazioni chiave per gli investitori
La Corte respinge l’argomento secondo cui l’articolo 72 dovrebbe essere letto alla luce dell’articolo 78 sulle informazioni chiave per gli investitori. I due strumenti hanno funzione e contenuto diversi: il prospetto è più analitico e si rivolge a tutti gli investitori, mentre le informazioni chiave sono un documento breve e standardizzato destinato soprattutto agli investitori al dettaglio. Gli articoli 72 e 82 prevedono inoltre obblighi di aggiornamento distinti per i due documenti.
Terza questione
Poiché la Corte accoglie l’interpretazione ampia della nozione di elementi essenziali, non occorre rispondere separatamente alla terza questione relativa alla specifica modifica della composizione del consiglio di amministrazione.
Quarta questione: sanzioni nazionali plurime
Quanto alle sanzioni, la Corte afferma che l’articolo 99 bis, lettera r), impone agli Stati membri di prevedere sanzioni per le omissioni ripetute degli obblighi di informazione agli investitori, ma non esaurisce le ipotesi sanzionabili né impedisce agli Stati di punire anche altri comportamenti. Il contesto normativo conferma che la direttiva non realizza un’armonizzazione completa in materia sanzionatoria: gli Stati membri conservano un margine di scelta, potendo adottare norme più rigorose di applicazione generale, purché non contrarie alla direttiva.
Di conseguenza, uno Stato membro può prevedere che la mancata osservanza dell’obbligo di aggiornamento del prospetto comporti una sanzione per ciascun OICVM gestito, anche quando la violazione riguardi un unico elemento comune. Resta però fermo che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- le informazioni sulla società di gestione previste nello schema A dell’allegato I, che il prospetto deve contenere almeno ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, rientrano nella nozione di "elementi essenziali del prospetto" ai sensi dell’articolo 72 e devono essere aggiornate;
- l’articolo 99 bis, lettera r), non osta a una normativa nazionale che consenta di sanzionare, per ciascun OICVM gestito, la mancata tempestiva revisione del prospetto, purché la sanzione sia proporzionata, effettiva e dissuasiva.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che, in materia di OICVM, tutte le informazioni minime del prospetto imposte dalla direttiva hanno natura essenziale ai fini dell’aggiornamento, senza graduazioni interne di importanza, e che gli Stati membri possono prevedere sanzioni cumulative per ciascun fondo gestito, nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività.
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