Corte di giustizia, Sentenza C-111/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2022. — BT contro Laudamotion GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione personale di un passeggero – Nozione di “lesione personale” – Disturbo da stress posT‑traumatico subito da un passeggero in occasione dell’evacuazione d’emergenza di un aeromobile. — Causa C-111/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la nozione di lesione personale nella Convenzione di Montreal non si limita alle sole lesioni fisiche. Un disturbo da stress post-traumatico, se patologico e sufficientemente grave da incidere sulla salute generale del passeggero e richiedere cure mediche, può essere risarcito ex articolo 17, paragrafo 1, anche se non accompagnato da una lesione corporale. La Corte ha inoltre escluso di dover rispondere alla seconda questione sull’articolo 29, poiché la prima è stata accolta.
Rinvio pregiudiziale sulla nozione di "lesione personale" ex articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal e sulla risarcibilità del disturbo da stress post-traumatico subito da un passeggero durante un’evacuazione d’emergenza.
La questione giuridica
Se i disturbi psichici di un passeggero, aventi carattere patologico e insorti in conseguenza di un evento verificatosi a bordo o durante le operazioni di imbarco/sbarco, rientrino nella nozione di "lesione personale" di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal; in caso negativo, se l’articolo 29 della medesima convenzione osti a un’azione di risarcimento basata sul diritto nazionale applicabile.
Principio di diritto
L’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal deve essere interpretato nel senso che anche una lesione psichica causata da un evento verificatosi a bordo dell’aeromobile o nelle operazioni di imbarco o sbarco, non connessa a una lesione fisica, è risarcibile come "lesione personale" purché il passeggero dimostri, tramite elementi adeguati, un danno all’integrità psichica di gravità tale da incidere sulle sue condizioni generali di salute e da non potersi attenuare senza trattamento medico. Poiché la prima questione riceve risposta affermativa, non occorre esaminare l’eventuale preclusione dell’azione nazionale ai sensi dell’articolo 29.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, articolo 17, paragrafo 1
- Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, articolo 29
- Regolamento (CE) n. 2027/97, articolo 2, paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 2027/97, articolo 3, paragrafo 1
- Decisione 2001/539/CE del Consiglio
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, articoli 31 e 32
Risarcibilità del disturbo psichico ai sensi della Convenzione di Montreal
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca) in una controversia tra una passeggera, BT, e il vettore aereo Laudamotion GmbH. La questione nasce da un episodio di evacuazione d’emergenza di un aeromobile e concerne l’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, nonché, in via subordinata, dell’articolo 29 della medesima convenzione.
Fatti del procedimento principale
BT si era imbarcata su un volo da Londra a Vienna. Al decollo, il reattore sinistro dell’aeromobile esplose e si rese necessaria l’evacuazione dei passeggeri. Durante l’uscita di emergenza, BT sarebbe stata scagliata in aria dalla turbolenza del motore destro non ancora spento e, da allora, le era stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico, per il quale era in cura medica. La passeggera chiese il risarcimento delle spese mediche e del danno morale, invocando la responsabilità del vettore ex articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal e, in subordine, il diritto austriaco.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, che prevede la responsabilità del vettore per il danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero quando l’evento causativo si sia verificato a bordo o durante l’imbarco o lo sbarco. È richiamato anche l’articolo 29 della Convenzione, secondo cui ogni azione di risarcimento per danni nel trasporto di passeggeri può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla Convenzione stessa. Sul piano dell’Unione, la Corte menziona l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2027/97, che rinvia alle pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal, e l’articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento, che equipara le nozioni non definite nel regolamento a quelle della Convenzione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se i disturbi psichici di un passeggero, quando abbiano carattere patologico, costituiscano una "lesione personale" ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal;
- in caso di risposta negativa, se l’articolo 29 osti a un’azione di risarcimento ammessa dal diritto nazionale applicabile.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "lesione personale"
La Corte ricorda che la nozione di "lesione personale" non è definita né dalla Convenzione di Montreal né dal regolamento n. 2027/97 e deve quindi essere interpretata in modo uniforme e autonomo, alla luce delle regole di interpretazione del diritto internazionale generale, in particolare degli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
Sul significato ordinario dei termini, la Corte osserva che "lesione" indica un’alterazione dell’organismo e che il termine "personale" rinvia alla dimensione corporea dell’essere umano. Tuttavia, ciò non consente di escludere automaticamente una lesione psichica collegata a una lesione del corpo; nel caso di specie, però, si trattava di una lesione psichica medicalmente accertata senza nesso con una lesione fisica. La Corte rileva che i lavori preparatori non dimostrano un’intenzione di escludere in assoluto i danni psichici: pur non essendo stata accolta una proposta di inserire espressamente la lesione psichica nel testo, i negoziatori avevano anche lasciato intendere di non voler interferire con gli sviluppi giurisprudenziali nazionali in materia.
Finalità della Convenzione e criterio del giusto equilibrio
La Corte valorizza gli obiettivi della Convenzione di Montreal, enunciati nei considerando: tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo, garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione e mantenere un giusto equilibrio degli interessi tra passeggeri e vettori. Escludere in radice la risarcibilità delle lesioni psichiche, quando esse siano gravi quanto le lesioni fisiche, comprometterebbe tale equilibrio e la parità di trattamento tra passeggeri danneggiati in un medesimo incidente.
Di conseguenza, l’articolo 17, paragrafo 1, consente il risarcimento di una lesione psichica causata da un evento, anche se non connessa a una lesione personale in senso fisico.
Condizioni per la risarcibilità del danno psichico
La Corte precisa tuttavia che non ogni disagio psichico è automaticamente risarcibile: il passeggero deve dimostrare adeguatamente l’esistenza di un danno alla propria integrità psichica di gravità o intensità tale da incidere sulle condizioni generali di salute e da non potersi attenuare senza trattamento medico. A tal fine, la Corte richiama in particolare la necessità di elementi probatori come una perizia medica e documentazione delle cure.
Questa impostazione mira a coniugare il principio di equo risarcimento con l’esigenza di evitare richieste fraudolente o difficilmente quantificabili, che graverebbero eccessivamente sul vettore e potrebbero compromettere la sua attività economica.
Decisione e conseguenze sull’articolo 29
Poiché la prima questione riceve risposta affermativa, la Corte dichiara che non è necessario esaminare la seconda questione relativa all’articolo 29 della Convenzione di Montreal e alla possibilità di fare ricorso al diritto nazionale.
Principio affermato
La Corte afferma che una lesione psichica patologica, causata da un evento occorso a bordo o durante imbarco/sbarco, è risarcibile ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal anche se non accompagnata da lesione fisica, purché sia provato un danno psichico grave, incidente sulla salute generale del passeggero e non rimovibile senza cure mediche. In tal caso, la domanda è coperta dal regime convenzionale di responsabilità e non occorre esaminare il ricorso al diritto nazionale.
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