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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-306/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 ottobre 2022. — Komisia za zashtita na lichnite danni e Tsentralna izbiratelna komisia contro Koalitsia «Demokratichna Bulgaria – Obedinenie». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione” – Elezioni nazionali ed europee – Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) – Liceità del trattamento – Articolo 58 – Atto adottato dalle autorità di controllo che limita, o eventualmente vieta, la registrazione di video delle operazioni di scrutinio elettorale all’interno dei seggi. — Causa C-306/21

Giurisprudenza europea62021CJ0306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il RGPD si applica anche al trattamento di dati personali connesso all’organizzazione di elezioni nazionali, poiché tale attività non rientra nell’eccezione per le attività estranee al diritto dell’Unione. Ha poi ritenuto compatibile con il regolamento un atto generale delle autorità di controllo che limiti o vieti le riprese video delle operazioni di scrutinio nei seggi, in quanto misura rientrante nei poteri conferiti dall’articolo 58 e coerente con la minimizzazione dei dati. La pronuncia è rilevante per il bilanciamento tra trasparenza elettorale, protezione dei dati e libertà di informazione.

Applicabilità del RGPD al trattamento di dati personali nel contesto delle elezioni nazionali e legittimità di un atto amministrativo che limita o vieta la registrazione video delle operazioni di scrutinio nei seggi.

La questione giuridica

Se il regolamento (UE) 2016/679 si applichi al trattamento di dati personali effettuato nell’organizzazione di elezioni di uno Stato membro, oppure se tale attività rientri nell’eccezione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a). In caso di applicabilità del RGPD, se gli articoli 6, paragrafo 1, lettera e), e 58 ostino a una disciplina o a linee guida nazionali che, in modo generale, limitino o vietino la registrazione video delle operazioni di scrutinio all’interno dei seggi.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che il trattamento di dati personali effettuato nel contesto dell’organizzazione di elezioni in uno Stato membro non è escluso dall’ambito di applicazione del RGPD ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), poiché tale eccezione va interpretata restrittivamente e riguarda essenzialmente attività dirette a salvaguardare la sicurezza nazionale. Ha inoltre stabilito che gli articoli 6, paragrafo 1, lettera e), e 58 del RGPD non ostano a che le autorità competenti adottino un atto amministrativo generale che limiti o vieti la registrazione video dello scrutinio nei seggi, purché l’intervento rientri nei poteri correttivi e consultivi delle autorità di controllo e rispetti il principio di proporzionalità.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), RGPD
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 3, RGPD
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD
  • Articolo 58, paragrafi 2, lettera f), 3, lettera b), e 4, RGPD
  • Articolo 85 RGPD
  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 95/46/CE

Applicabilità del RGPD al trattamento di dati personali nelle elezioni e limiti alle riprese video nei seggi

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa bulgara) in una controversia tra le autorità bulgare di protezione dei dati e la commissione elettorale, da un lato, e una coalizione politica, dall’altro, sulle linee guida che limitavano la registrazione video delle operazioni elettorali nei seggi. La Corte è chiamata a chiarire sia l’ambito di applicazione del RGPD, sia i poteri delle autorità di controllo di imporre limiti o divieti al trattamento tramite video riprese durante lo scrutinio.

Fatti e procedimento principale

Le linee guida controverse, adottate dalla Commissione per la protezione dei dati personali bulgara e dalla Commissione elettorale centrale, disciplinavano il trattamento dei dati personali mediante registrazione video nel procedimento elettorale. Esse consentivano ai mass media riprese limitate ad alcuni momenti della giornata elettorale e vietavano agli altri soggetti presenti nei seggi di effettuare riprese, ritenendo incompatibile tale attività con il ruolo svolto nel processo elettorale.

La Koalitsia «Demokratichna Bulgaria – Obedinenie» impugnava tali linee guida dinanzi al giudice amministrativo di Sofia, che ne annullava alcune parti. In appello, il giudice del rinvio sollevava sei questioni pregiudiziali, chiedendo in sostanza se il RGPD si applichi alle elezioni nazionali e, in caso affermativo, se consenta alle autorità nazionali di imporre limiti generali alla registrazione video dello scrutinio nei seggi.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), RGPD, che esclude dal suo ambito i trattamenti effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, nonché il considerando 16, che cita, a titolo esemplificativo, le attività relative alla sicurezza nazionale. Vengono inoltre in rilievo l’articolo 4, punto 2, sulla nozione di trattamento; l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sul principio di minimizzazione dei dati; l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, sulla liceità del trattamento per compiti di interesse pubblico; l’articolo 58, paragrafi 2, lettera f), 3, lettera b), e 4, sui poteri delle autorità di controllo; e l’articolo 85 sul rapporto tra protezione dei dati e libertà di espressione e informazione.

Ricevibilità del rinvio pregiudiziale

La Corte respinge i dubbi di ricevibilità sollevati in ragione di una modifica successiva dell’articolo 272 della legge elettorale bulgara. Ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che spetta al giudice nazionale definire il contesto normativo e fattuale della controversia. Poiché il giudice del rinvio aveva spiegato che la legittimità delle linee guida doveva essere valutata alla data della loro adozione, il rinvio è dichiarato ricevibile.

Ambito di applicazione del RGPD e attività elettorali

Esaminando le prime due questioni, la Corte afferma che la registrazione video di persone fisiche costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGPD e rientra, in linea di principio, nel suo ambito materiale. Le eccezioni previste dall’articolo 2, paragrafo 2, devono essere interpretate restrittivamente.

Secondo la Corte, l’eccezione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), letta alla luce del considerando 16, ha come scopo essenziale quello di escludere i trattamenti effettuati dalle autorità statali nell’ambito di attività volte a salvaguardare la sicurezza nazionale o assimilabili. L’organizzazione di elezioni in uno Stato membro non persegue un obiettivo di sicurezza nazionale e, pertanto, non può essere ricondotta a tale eccezione. Di conseguenza, il RGPD si applica anche al trattamento di dati personali nel contesto delle elezioni nazionali.

Liceità del trattamento e poteri delle autorità di controllo

Quanto alle questioni dalla terza alla sesta, la Corte riformula il quesito nel senso che occorre verificare se gli articoli 6, paragrafo 1, lettera e), e 58 del RGPD ostino all’adozione di un atto amministrativo generale che limiti o vieti le riprese video dello scrutinio nei seggi.

La Corte osserva che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), consente il trattamento quando è necessario per un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ma tale base deve essere stabilita dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3. Le linee guida controverse non costituiscono una base giuridica del trattamento, ma una misura di protezione dei dati che limita o vieta le riprese video in una fase specifica della procedura elettorale.

Poteri correttivi, consultivi e proporzionalità

La Corte richiama poi l’articolo 58, paragrafo 2, lettera f), che attribuisce alle autorità di controllo il potere di imporre limitazioni, anche definitive, o divieti al trattamento, nonché il considerando 129, che subordina l’esercizio di tali poteri al rispetto del principio di proporzionalità. Ricorda inoltre il potere di adottare pareri previsto dall’articolo 58, paragrafo 3, lettera b), e le garanzie giurisdizionali dell’articolo 58, paragrafo 4.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che dagli elementi forniti non emerga che le autorità bulgare abbiano ecceduto tali poteri. Le linee guida limitano le riprese video dei mass media e vietano quelle degli altri soggetti presenti nei seggi, ma non impediscono la presenza e l’osservazione diretta delle operazioni di scrutinio. In questo modo, esse perseguono l’obiettivo di tutela dei dati personali minimizzando l’ostacolo al diritto alla protezione dei dati, in coerenza con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), RGPD.

Rapporto con la libertà di espressione e di informazione

La Corte aggiunge che l’articolo 85 del RGPD impone agli Stati membri di conciliare protezione dei dati e libertà di espressione e informazione, prevedendo esenzioni o deroghe, in particolare per il trattamento a fini giornalistici, nei limiti di quanto necessario. Tale richiamo conferma che una disciplina nazionale che limiti le riprese video può essere compatibile con il regolamento se proporzionata e finalizzata alla conciliazione dei diritti fondamentali coinvolti.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), RGPD non esclude dall’ambito di applicazione del regolamento il trattamento di dati personali nel contesto dell’organizzazione di elezioni in uno Stato membro. Aggiunge che gli articoli 6, paragrafo 1, lettera e), e 58 del RGPD non ostano a un atto amministrativo generale che limiti, o eventualmente vieti, la registrazione di video delle operazioni di scrutinio all’interno dei seggi durante le elezioni nazionali.

Principio affermato

Il principio ricavabile dalla sentenza è che il RGPD si applica anche alle attività di trattamento di dati personali connesse all’organizzazione delle elezioni in uno Stato membro, salvo che ricorrano le ristrette eccezioni previste dall’articolo 2, paragrafo 2. Inoltre, le autorità di controllo possono, nell’esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 58, adottare misure generali che limitino o vietino le riprese video dello scrutinio nei seggi, purché tali misure siano proporzionate e finalizzate alla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalidiritto elettoralepoteri delle autorità di controllolibertà di espressione e informazione

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