Corte di giustizia, Sentenza C-301/21
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 ottobre 2022. — Curtea de Apel Alba Iulia e a. contro YF e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafi 1 e 2 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale avente come effetto che lo stipendio percepito da taluni magistrati sia più elevato rispetto a quello di altri magistrati aventi lo stesso grado e che esercitano le stesse funzioni – Articolo 1 – Oggetto – Tassatività delle discriminazioni elencate. — Causa C-301/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la disparità retributiva tra due gruppi di magistrati rumeni, determinata dalla diversa data di assunzione e dall’esistenza di precedenti sentenze favorevoli solo ad alcuni di essi, integri una discriminazione fondata sull’età ai sensi della direttiva 2000/78. Ha inoltre ribadito che l’elenco dei motivi di discriminazione vietati dalla direttiva è tassativo. Poiché la controversia non rientra nell’ambito di applicazione del diritto UE, la Corte ha dichiarato di non essere competente a pronunciarsi sulla questione relativa al termine di prescrizione nazionale alla luce della Carta.
Disparità retributiva tra magistrati rumeni: la direttiva 2000/78 non si applica se la differenza non è fondata sull’età; l’ambito della direttiva è limitato ai motivi tassativi dell’articolo 1.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 e l’articolo 47, paragrafo 1, della Carta ostino a una norma nazionale che fa decorrere il termine triennale per l’azione di risarcimento dalla data del danno, indipendentemente dalla conoscenza del danno da parte dell’interessato. 2) Se l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 ostino a una normativa nazionale interpretata nel senso che alcuni magistrati assunti dopo il 1° gennaio 2010 percepiscono uno stipendio inferiore rispetto ai magistrati assunti prima, per effetto del riconoscimento retroattivo di aumenti salariali solo a questi ultimi. 3) Se la direttiva 2000/78 vieti in generale qualsiasi disparità di trattamento in materia retributiva tra lavoratori che svolgono lo stesso lavoro, anche se non basata su uno dei motivi elencati all’articolo 1.
Principio di diritto
La direttiva 2000/78 si applica alle condizioni di retribuzione anche dei magistrati, ma solo quando la disparità di trattamento sia riconducibile a uno dei motivi tassativi di cui all’articolo 1; una differenza salariale derivante dalla data di assunzione o dall’assenza di precedenti decisioni giudiziarie favorevoli, senza nesso con l’età, non integra discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età e resta quindi fuori dall’ambito della direttiva. Di conseguenza, la Corte non è competente a esaminare, alla luce della Carta, la disciplina nazionale del termine di prescrizione se la fattispecie non attua il diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19 TFUE
Disparità retributiva tra magistrati rumeni e ambito della direttiva 2000/78
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Oradea in una controversia tra sette magistrati rumeni e diversi organi giurisdizionali loro datori di lavoro. I ricorrenti chiedevano un indennizzo pari alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero dovuto ricevere in base a una normativa retributiva nazionale, sostenendo di essere stati trattati in modo meno favorevole rispetto a magistrati più anziani che avevano ottenuto, in precedenti giudizi, aumenti salariali poi riconosciuti retroattivamente.
Contesto normativo nazionale e vicenda fattuale
Il quadro interno comprendeva, tra l’altro, l’OG n. 137/2000 in materia di discriminazione, l’OUG n. 27/2006 sulla retribuzione dei magistrati, l’OG n. 10/2007 sugli aumenti salariali del 2007, la legge quadro n. 330/2009 sulla retribuzione unitaria del personale pubblico e alcune disposizioni del codice del lavoro e della legge sul dialogo sociale sui termini di prescrizione.
Secondo la ricostruzione del giudice nazionale:
- tra il 2006 e il 2009 la maggior parte dei magistrati con maggiore anzianità aveva ottenuto decisioni giudiziarie favorevoli sugli aumenti retributivi;
- dal 1° gennaio 2010, con l’entrata in vigore della legge quadro n. 330/2009, gli stipendi furono uniformati;
- nel 2019 l’Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena ha interpretato la legge nel senso che i maggiori importi dovevano ritenersi inclusi nella retribuzione;
- nel 2019-2020 il Ministero della giustizia ha finanziato il pagamento retroattivo solo ai magistrati che avevano già ottenuto le decisioni favorevoli, non anche ai magistrati assunti dopo il 2010.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
La Curtea de Apel Oradea ha chiesto, in sostanza, se:
- il termine di prescrizione triennale che decorre dalla data del danno, anche senza conoscenza del danno, sia compatibile con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 e con l’articolo 47 della Carta;
- la disparità di retribuzione tra magistrati assunti prima e dopo il 1° gennaio 2010 costituisca discriminazione vietata dall’articolo 2 della direttiva 2000/78;
- la direttiva 2000/78 vieti in generale qualsiasi disparità salariale tra lavoratori che svolgono lo stesso lavoro, anche se non fondata su uno dei motivi enumerati all’articolo 1.
Esame della seconda questione: nessuna discriminazione fondata sull’età
La Corte ha ricordato che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 include espressamente la retribuzione nel suo ambito di applicazione e che, quindi, la disciplina salariale dei magistrati può in linea di principio rientrarvi.
Tuttavia, ha precisato che la direttiva tutela solo contro discriminazioni fondate sui motivi tassativamente elencati all’articolo 1, tra cui l’età. Nel caso concreto, la differenza di trattamento non derivava dall’età dei magistrati:
- il giudice del rinvio non aveva indicato l’età dei ricorrenti né elementi statistici utili;
- la normativa nazionale non faceva dell’età un criterio di accesso o di retribuzione;
- la differenza dipendeva dalla data di assunzione, cioè dall’effetto temporale della nuova legge, e dall’assenza di decisioni giudiziarie favorevoli pregresse.
Per la Corte, la mera circostanza che una nuova normativa si applichi solo ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore non costituisce discriminazione; parimenti, il criterio della data di assunzione è neutro e estraneo all’età. Ne consegue che non vi era né discriminazione diretta né indiretta fondata sull’età.
Esame della terza questione: tassatività dei motivi di discriminazione
La Corte ha ribadito che l’elenco dei motivi di discriminazione contenuto nell’articolo 1 della direttiva 2000/78 è tassativo. La direttiva non può essere estesa a ogni disparità di trattamento in materia retributiva tra lavoratori che svolgono lo stesso lavoro, ma solo alle discriminazioni fondate su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.
Ha inoltre richiamato il fondamento della direttiva nell’allora articolo 13 CE, oggi articolo 19 TFUE, che non consente di adottare misure UE contro discriminazioni basate su motivi diversi da quelli espressamente elencati. La Corte ha quindi escluso che la situazione denunciata dai magistrati ricadesse nell’ambito della direttiva.
Esame della prima questione: mancanza di competenza sulla Carta
Poiché la controversia non rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare la prima questione nella parte riferita alla direttiva. Quanto all’articolo 47 della Carta, ha ricordato che la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.
Nel caso di specie, non essendo applicabile la direttiva 2000/78 e non emergendo altri elementi che collegassero la controversia a un diverso atto dell’Unione, la differenza di trattamento risultava, se del caso, dal solo diritto nazionale. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato di non essere competente a rispondere sulla compatibilità del termine di prescrizione con la Carta.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78 non si applica a una normativa nazionale che comporti una retribuzione inferiore per taluni magistrati assunti dopo l’entrata in vigore della normativa rispetto a magistrati assunti prima, quando non vi sia discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età;
- la direttiva 2000/78 osta a una discriminazione solo se fondata su uno dei motivi espressamente elencati al suo articolo 1.
Implicazioni pratiche
Per la prassi forense e del lavoro pubblico, la decisione conferma che:
- la semplice disparità retributiva tra dipendenti pubblici non basta a integrare una violazione della direttiva 2000/78;
- è necessario individuare con precisione il motivo protetto rilevante e il nesso causale con la disparità;
- se la controversia resta interna al diritto nazionale, la Carta non può essere invocata per attrarre la causa nell’ambito del diritto dell’Unione.
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