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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-295/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 ottobre 2022. — Allianz Benelux SA contro État belge, SPF Finances. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Esenzione di una società madre dall’imposizione dei dividendi versati dalla propria società figlia – Riporto di eccedenze di redditi definitivamente tassati ad esercizi fiscali successivi – Incorporazione di una società che dispone di eccedenze di redditi definitivamente tassati in un’altra società – Normativa nazionale che limita il trasferimento di tali eccedenze alla società incorporante. — Causa C-295/21

Giurisprudenza europea62021CJ0295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto ricevibile la questione solo con riferimento alla direttiva 90/435/CEE, escludendo la rilevanza delle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE. Nel merito, ha affermato che la direttiva madre-figlia non impone il trasferimento integrale, alla società incorporante, del riporto delle eccedenze RDT della società incorporata in caso di fusione. La limitazione proporzionale prevista dal diritto belga non viola il divieto di tassazione dei dividendi, poiché non comporta imposizione diretta o indiretta più gravosa rispetto al regime di esenzione richiesto dalla direttiva.

Compatibilità con la direttiva madre-figlia della limitazione, in caso di fusione per incorporazione, del trasferimento alla società incorporante del riporto delle eccedenze di redditi definitivamente tassati (RDT) relative a dividendi esenti.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE, eventualmente letto alla luce delle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE, osti a una normativa nazionale che prevede la deduzione del 95% dei dividendi percepiti e il loro riporto a esercizi successivi, ma che, in caso di fusione per incorporazione, limita il trasferimento alla società incorporante del riporto di tali deduzioni in proporzione all’attivo netto fiscale della società incorporata.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE non osta a una normativa nazionale che, pur garantendo l’esenzione/deduzione dei dividendi percepiti da una società madre fino al 95% e il riporto dell’eventuale eccedenza a esercizi successivi, preveda che, in caso di fusione per incorporazione, il trasferimento alla società incorporante di tale riporto sia limitato proporzionalmente all’attivo netto fiscale della società incorporata; la direttiva impone di evitare la doppia imposizione economica dei dividendi, ma non disciplina le modalità tecniche del trasferimento di eccedenze in operazioni di riorganizzazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 90/435/CEE
  • Direttiva 2003/123/CE
  • Direttiva 2011/96/UE
  • Direttiva 78/855/CEE
  • Direttiva 82/891/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 90/435/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 90/435/CEE
  • Articolo 19, paragrafo 1, direttiva 78/855/CEE

Compatibilità con la direttiva madre-figlia della limitazione del trasferimento degli RDT in caso di fusione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Bruxelles in materia di imposta sulle società e di trattamento fiscale dei dividendi nell’ambito del regime belga dei redditi definitivamente tassati (RDT). La Corte è chiamata a verificare se la direttiva 90/435/CEE osti a una disciplina nazionale che, in caso di fusione per incorporazione, limita il trasferimento alla società incorporante del riporto delle eccedenze RDT maturate dalla società incorporata.

Fatti e procedimento principale

Allianz Benelux SA aveva incorporato varie società di assicurazione; alcune di esse disponevano di eccedenze di RDT riportabili agli esercizi successivi. La società incorporante aveva chiesto di riportare integralmente tali eccedenze per gli esercizi 2004-2007, ma l’amministrazione fiscale belga aveva negato il riporto integrale, ammettendone solo una parte, nei limiti di una proporzione legata all’attivo netto fiscale, secondo un criterio analogo a quello previsto per le perdite fiscali in caso di fusione.

La società ha contestato il diniego sostenendo che la mancata trasferibilità integrale delle eccedenze RDT determinasse, in sostanza, una tassazione dei dividendi e violasse l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE, oltre al principio di neutralità fiscale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE, eventualmente letto insieme alle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE, impedisca una normativa nazionale che:

  • include i dividendi nella base imponibile della società beneficiaria;
  • ne consente la deduzione nella misura del 95%;
  • permette il riporto dell’eccedenza agli esercizi successivi;
  • ma, in caso di fusione, limita il trasferimento di tale riporto alla società incorporante in proporzione all’attivo netto fiscale della società incorporata.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE, che impone allo Stato della società madre, quando questa riceve utili distribuiti dalla società figlia, di astenersi dall’imposizione oppure di applicare il sistema di imputazione. Vengono richiamati anche i considerando terzo e quarto della direttiva, che evidenziano la finalità di evitare la doppia imposizione economica dei dividendi.

La Corte menziona inoltre:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE, sulla distribuzione di utili tra società di Stati membri diversi;
  • la modifica introdotta dalla direttiva 2003/123/CE;
  • l’abrogazione della direttiva 90/435/CEE da parte della direttiva 2011/96/UE, irrilevante ratione temporis;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 78/855/CEE, sul trasferimento universale del patrimonio nelle fusioni.

Ricevibilità e delimitazione dell’esame

La Corte precisa che le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE non sono applicabili al caso: la prima riguarda solo gli aspetti di diritto societario delle fusioni e non contiene norme fiscali; la seconda disciplina le scissioni, non le fusioni. La controversia va quindi esaminata esclusivamente alla luce della direttiva 90/435/CEE.

La Corte osserva anche che la direttiva madre-figlia mira a evitare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società madre e figlia di Stati membri diversi, ma non disciplina espressamente le operazioni di fusione né impone un diritto al trasferimento incondizionato di eccedenze RDT in caso di incorporazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE lascia agli Stati membri la scelta tra:

  • regime di esenzione;
  • regime di imputazione.

Poiché il Belgio ha scelto il regime di esenzione, esso deve solo garantire che i dividendi non siano tassati in modo contrario alla direttiva, ma conserva ampia libertà sulle modalità tecniche di attuazione.

Sul punto decisivo, la Corte afferma che:

  • la norma belga sugli RDT non comporta una tassazione diretta dei dividendi, poiché questi sono inclusi nella base imponibile e poi dedotti nella misura del 95%, con possibilità di riporto a esercizi successivi;
  • la direttiva non impone però il trasferimento integrale alla società incorporante delle eccedenze RDT maturate dalla società incorporata;
  • nessun altro atto dell’Unione prevede un simile diritto incondizionato in caso di fusione.

Quanto alla possibile imposizione indiretta, la Corte utilizza un raffronto tra la situazione concreta e quella di un sistema di mera esenzione. Conclude che la limitazione proporzionale del riporto degli RDT non rende il trattamento più gravoso rispetto a un regime in cui i dividendi sarebbero semplicemente esclusi dalla base imponibile. Al contrario, un trasferimento integrale degli RDT, a fronte di un limite proporzionale per le perdite, sarebbe persino più favorevole del regime di esenzione.

La Corte ribadisce infine che gli Stati membri sono liberi di stabilire le modalità per conseguire il risultato imposto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che consente la deduzione del 95% dei dividendi percepiti e il riporto delle eccedenze, ma che, in caso di fusione per incorporazione, limita il trasferimento di tale riporto alla società incorporante in proporzione all’attivo netto fiscale della società incorporata.

Principio affermato

La direttiva madre-figlia tutela l’assenza di doppia imposizione economica dei dividendi, ma non attribuisce alle società un diritto dell’Unione al trasferimento integrale, in caso di fusione, del riporto delle eccedenze fiscali connesse a tali dividendi; spetta agli Stati membri disciplinare le modalità applicative del regime di esenzione, purché non sia compromessa la neutralità fiscale richiesta dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieimposte diretteregime madre-figliafusioni societarieriporto di deduzioni fiscalineutralità fiscale

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