Sentenza n. 50/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del provvedimento del Questore di Campobasso assunto al prot. n. 61/II/2022 – Div. Ant./Mis.Prev. del 26.05.2022, contenente l’avviso orale emesso nei confronti del ricorrente ex art. 3, comma 4°, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.12.2022: - del verbale di intimazione di Avviso Orale ex art. 3 n. 4 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 notificato “come parziale modifica del precedente verbale di intimazione che viene annullato dal presente” il giorno 12.09.2022 dalla Sez. Operativa del NOR; -di ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore di Campobasso e successivi verbali di intimazione, incluso il verbale rettificativo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo la carenza dei presupposti normativi, l'inesistenza o l'erroneità dei pregiudizi penali richiamati, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'eccesso di potere e l'assenza di un giudizio di pericolosità sociale elevato e attuale. Ha inoltre dedotto l'illegittimità e l'abnormità dell'atto, la violazione del principio di proporzionalità, la manifesta illogicità e la compromissione di diritti costituzionali, con specifico riferimento alle prescrizioni previste dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo verbale di intimazione del 12 settembre 2022, sostenendo che i Carabinieri non avrebbero potuto modificare o annullare il precedente verbale in assenza di un provvedimento del Questore e lamentando il difetto di motivazione della rettifica. Ha contestato anche la sussistenza e l'attualità degli elementi indicativi della pericolosità sociale, valorizzando i successivi proscioglimenti, l'età minorile all'epoca di alcuni fatti, il percorso di messa alla prova, l'inserimento lavorativo e il progetto familiare. Ha infine chiesto l'acquisizione di documentazione presso la Procura della Repubblica.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise per carenza di legittimazione passiva, rilevando che non erano state formulate censure autonome contro suoi atti o comportamenti e che i verbali di intimazione avevano funzione meramente conoscitiva del provvedimento questorile. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto improcedibile per carenza di interesse la censura relativa alle prescrizioni dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, poiché tali prescrizioni non erano contenute nell'avviso orale del Questore, ma erano state erroneamente riportate nel primo verbale di intimazione e poi eliminate con il verbale del 12 settembre 2022. Ha giudicato infondato il motivo concernente la pericolosità sociale: l'avviso orale è una misura preventiva e monitoria, non richiede l'accertamento definitivo della responsabilità penale né la prova compiuta di reati, potendo fondarsi su elementi circostanziati e anche indiziari. Nel caso concreto, condanne, procedimenti penali, segnalazioni e deferimenti, comprese condotte commesse in età minorile, consentivano ragionevolmente di presumere l'abituale dedizione ad attività delittuose. I successivi proscioglimenti non determinavano l'illegittimità originaria dell'atto; inoltre, le pronunce minorili richiamate avevano dichiarato estinti i reati per esito positivo della messa alla prova, senza escludere la commissione dei fatti. Il TAR ha valorizzato anche la refrattarietà al ravvedimento, l'interruzione volontaria dei lavori socialmente utili, la frequentazione di soggetti gravati da precedenti e il rischio di recidiva, profili non puntualmente contestati. Le generiche allegazioni sull'evoluzione personale e sull'attività lavorativa non erano sufficienti a superare la valutazione amministrativa. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto circoscritto alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisata. È stata respinta anche l'istanza istruttoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, ... dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Individua le categorie di soggetti cui possono applicarsi le misure di prevenzione personali del Titolo I del Libro I; l'appartenenza può essere desunta da elementi di fatto anche indiziari.
art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
L'avviso orale è una misura monitoria e preventiva, adottabile sulla base di indizi e di una valutazione discrezionale della pericolosità sociale, senza necessità di un previo accertamento definitivo della responsabilità penale.
art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011
Le prescrizioni limitative eventualmente annesse all'avviso orale devono risultare dal provvedimento dell'autorità competente; nel caso concreto non erano contenute nell'avviso del Questore, ma soltanto erroneamente riportate nel primo verbale di intimazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente nella pubblicazione della sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 del d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione personale a carattere monitorio e meramente preventivo: può essere adottato senza un previo accertamento definitivo della responsabilità penale o della commissione di reati, purché si fondi su elementi di fatto circostanziati, anche indiziari, idonei a rendere ragionevole l'appartenenza dell'interessato a una delle categorie indicate dall'art. 1 del medesimo decreto.
- La valutazione della pericolosità sociale posta a fondamento dell'avviso orale deve essere compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto; eventuali pronunce giudiziarie favorevoli sopravvenute non determinano, di per sé, l'illegittimità originaria del provvedimento.
- Nel giudizio sull'avviso orale, il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza, ma verifica l'eventuale manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'istruttoria e della motivazione. La presenza di condanne, procedimenti, segnalazioni e deferimenti può integrare un quadro indiziario sufficiente, se complessivamente idoneo a fondare il giudizio di pericolosità.
- Quando l'avviso orale non è accompagnato dalle prescrizioni eventualmente previste dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 159/2011, esso si risolve nell'intimazione a tenere una condotta conforme alla legge e non impone, di per sé, specifici vincoli di fare o non fare incidenti sulla libertà personale.
- Un verbale di intimazione redatto dagli organi incaricati della notificazione ha funzione meramente conoscitiva quando si limita a portare a conoscenza dell'interessato il provvedimento del Questore; eventuali prescrizioni riportate per errore materiale e successivamente rettificate non modificano il contenuto dell'avviso orale se non erano state disposte dall'autorità competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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