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Sentenza

Sentenza n. 2205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202501476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione AGCom recante una sanzione di 6.600.000 euro per vendita di biglietti a prezzo superiore a quello nominale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

AGCom ha impugnato la sentenza del TAR deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., dell’art. 7 della l. 241/1990 e dell’art. 5 della delibera AGCom 410/10/CONS, sostenendo che la distinta di spedizione e il report di tracciamento postale dimostrassero la consegna dell’atto di contestazione. L’Autorità ha inoltre dedotto il difetto di motivazione della sentenza sulla cosiddetta prova di resistenza e la violazione degli artt. 7 e 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, sostenendo che la società non avesse provato un concreto pregiudizio derivante dalla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. La società appellata ha difeso la sentenza e ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado, relativi alla violazione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa. In particolare, ha contestato che la documentazione postale provasse la consegna dell’atto, poiché non indicava né l’indirizzo di consegna né la persona che aveva ricevuto il plico; inoltre, l’atto era stato spedito con un unico plico destinato a due società giuridicamente distinte, sebbene aventi la medesima sede e legate da un rapporto di partecipazione totalitaria. In via subordinata, la società ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha prospettato una questione di legittimità costituzionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e ha confermato la decisione del TAR. La distinta di spedizione e il report postale attestavano soltanto che un plico era stato consegnato in Spagna in una determinata data e ora, senza indicare il luogo preciso, l’indirizzo di consegna o l’identità del soggetto che lo aveva ricevuto. La documentazione non consentiva quindi di stabilire né l’effettivo perfezionamento della notifica nei confronti della società appellata né quale dei due destinatari avesse ricevuto il plico unico. Il Collegio ha ritenuto applicabile anche alla notificazione di un atto amministrativo endoprocedimentale il principio secondo cui l’avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna, la data e l’identità del consegnatario; la stampa del tracciamento online non è sufficiente. Il precedente penale invocato dall’AGCom è stato ritenuto non pertinente, perché riguardava una notifica perfezionata per compiuta giacenza. L’omessa prova della rituale comunicazione dell’atto di contestazione ha leso il diritto di difesa e la partecipazione procedimentale della società, impedendole di accedere tempestivamente al pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della l. 689/1981. Non era pertanto necessario dimostrare un ulteriore pregiudizio concreto mediante la prova di resistenza: in un procedimento diretto all’irrogazione di una sanzione di rilevante entità, la mancata partecipazione è di per sé lesiva quando priva il destinatario di una facoltà difensiva e definitoria prevista dalla legge. I motivi riproposti dall’appellata e assorbiti in primo grado sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla conferma dell’annullamento dell’atto sanzionatorio. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 545, l. 232/2016

    «la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari [...] è punita [...] con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro»

    La disposizione costituisce la base normativa della sanzione AGCom per la vendita di biglietti a prezzo superiore a quello nominale tramite piattaforme di secondary ticketing.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio deve consentire l’effettiva partecipazione e l’esercizio del diritto di difesa del destinatario.

  • art. 5 delibera AGCom 410/10/CONS

    La disposizione disciplina la contestazione degli addebiti nel procedimento sanzionatorio AGCom; la relativa comunicazione deve essere provata nei confronti dello specifico destinatario.

  • art. 149, comma 2, c.p.c.

    «l’avviso di ricevimento [...] è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del piego sia la data di essa sia l'identità della persona a mani della quale detta consegna è stata eseguita»

    L’avviso di ricevimento è ritenuto il documento idoneo a dimostrare consegna, data e identità del consegnatario; il semplice report online delle Poste non lo sostituisce.

  • art. 16 l. 689/1981

    La mancata comunicazione dell’atto di contestazione può impedire al destinatario di accedere tempestivamente al pagamento della sanzione in misura ridotta; tale perdita integra un pregiudizio rilevante ai fini della tutela partecipativa.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è applicabile per escludere l’illegittimità quando l’omessa partecipazione ha concretamente inciso sulle facoltà difensive e sulla possibilità di definizione agevolata del procedimento sanzionatorio.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente in appello la riproposizione dei motivi assorbiti in primo grado; tali motivi sono stati dichiarati improcedibili dopo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione favorevole all’appellata.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Collegio ha ritenuto esaurito il thema decidendum mediante l’esame delle questioni rilevanti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi sanzionatori, l’amministrazione deve provare in modo certo la comunicazione dell’atto di contestazione nei confronti dello specifico destinatario, poiché tale comunicazione assicura l’effettiva partecipazione e l’esercizio del diritto di difesa.
  • Quando un unico plico è indirizzato a due persone giuridiche distinte, la consegna presso una sede comune o a un indirizzo comune non prova, di per sé, la notificazione dell’atto nei confronti di ciascun destinatario; occorre poter identificare il destinatario effettivo e il consegnatario.
  • Il report di tracciamento postale o la stampa della pagina web del servizio postale, se priva dell’indicazione dell’indirizzo di consegna e della persona che ha ricevuto il plico, non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notificazione; tale prova richiede l’avviso di ricevimento o documentazione equivalente idonea a fornire quei dati.
  • In un procedimento sanzionatorio, l’omessa comunicazione dell’atto di contestazione non è neutralizzata dalla prova di resistenza quando abbia impedito al destinatario di esercitare una facoltà difensiva o definitoria, quale l’accesso tempestivo al pagamento della sanzione in misura ridotta.
  • La violazione delle garanzie partecipative assume particolare rilievo nei procedimenti finalizzati all’irrogazione di sanzioni di rilevante entità, nei quali il contraddittorio procedimentale costituisce strumento essenziale di difesa del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniariePartecipazione al procedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoria

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