Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: a) del provvedimento di cui alla nota Prot.-OMISSIS- a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Salerno, con cui è stato comunicato al ricorrente l'esito della visita medica effettuata presso l'ASL Salerno in data -OMISSIS-; b) della comunicazione dell'ASL Salerno del-OMISSIS-a firma del Dirigente Medico Specialista in Medicina Legale, acquisita al prot. n. -OMISSIS-del Comune di Salerno con la quale è stato comunicato che il ricorrente “è risultato-OMISSIS- in quanto non ha raggiunto il requisito visivo previsto”; c) ove diverso dall'atto sub a) della determinazione con cui il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva de qua per la pretesa inidoneità del requisito visivo previsto; d) in parte qua, della graduatoria provvisoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e part time (50%) di n. 45 posti poi divenuti 60 nel profilo professionale di “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” - Area degli Istruttori del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 - 2021, indetto dal Comune di Salerno nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei vincitori; d) sempre in parte qua, della graduatoria finale dei vincitori del concorso per il reclutamento di pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e part time (50%) di n. 45 posti poi divenuti 60 nel profilo professionale di “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” - Area degli Istruttori del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 - 2021, indetto dal Comune di Salerno ove non contempla il ricorrente tra gli idonei vincitori; e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, di ogni altra determinazione negativa incidente sulla posizione del ricorrente, ove esistente e non conosciuta, con riserva di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento del diritto alla sottoscrizione del contratto di lavoro con il Comune con riferimento al profilo messo a concorso;

Giustizia amministrativa202501494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità visiva espresso dalla commissione medica dell'ASL, conseguente esclusione dal concorso e graduatoria finale nella parte in cui non inseriva il candidato tra gli idonei vincitori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato inizialmente al posto n. 51 e poi rientrato tra i vincitori in seguito all'ampliamento dei posti e allo scorrimento della graduatoria, è stato sottoposto a visita medica preassuntiva ed è stato giudicato non idoneo per mancato possesso del requisito visivo. Ha dedotto la violazione delle disposizioni legislative richiamate, del bando e dei requisiti previsti per il profilo di istruttore di vigilanza, nonché eccesso di potere per erroneità, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà. In particolare, ha contestato la discordanza tra il giudizio della commissione medica concorsuale e un successivo esame specialistico oculistico dell'ASL, che aveva rilevato un visus di 11/10 nell'occhio destro e 10/10 nel sinistro, nonché la circostanza di avere già svolto per anni mansioni analoghe senza problemi visivi o limitazioni operative. Il Comune ha sostenuto la natura vincolata della verifica dei requisiti fisici e la prevalenza del giudizio tecnico della commissione medica incaricata. Il TAR ha disposto una verificazione, all'esito della quale una commissione medica della Rete Ferroviaria Italiana ha accertato il possesso dei requisiti visivi richiesti, rilevando senso cromatico e luminoso, campo visivo, visione notturna, visione binoculare e stereoscopica normali o sufficienti, visus naturale bilaterale pari a 9/10 e visus corretto bilaterale pari a 10/10.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato in parte qua la graduatoria finale, nella parte in cui non contemplava il ricorrente tra i candidati idonei. Il Collegio ha ritenuto che il bando richiedesse un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con almeno 8/10 nell'occhio peggiore, ammettendo la correzione, e che la visita preassuntiva dovesse accertare il possesso dei requisiti fisici e l'idoneità alle mansioni. Pur riconoscendo che i requisiti devono essere posseduti al momento degli accertamenti concorsuali e che le valutazioni tecnico-specialistiche dell'amministrazione sono sindacabili solo in presenza di elementi idonei a dimostrarne l'inattendibilità, il TAR ha ritenuto superata la presunzione di attendibilità del primo giudizio. Due accertamenti successivi, effettuati a breve distanza e in condizioni non dissimili, avevano infatti concordemente attestato il possesso del requisito visivo, senza che risultasse intervenuta alcuna correzione chirurgica o altra modificazione sopravvenuta idonea a spiegare la discordanza. Ne è derivata la configurazione dell'eccesso di potere e dell'erroneità dell'accertamento sanitario concorsuale. L'annullamento riguarda la graduatoria nella parte lesiva; resta fermo il potere del Comune di verificare gli ulteriori requisiti psicofisici previsti dal decreto ministeriale 28 aprile 1998 e richiamati dall'art. 8 del bando, sicché l'iter assunzionale potrà riprendere da tale segmento. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese della verificazione, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico dell'ASL Salerno non costituita.

Norme richiamate

  • art. 2 del bando di concorso

    Il candidato deve possedere in particolare: senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. ... visus non inferiore a 10/10 per entrambi gli occhi, anche con correzione, con un minimo di 8/10 per occhio

    La lex specialis richiede il possesso del requisito visivo secondo le soglie indicate e ammette la correzione; il TAR ha applicato tali prescrizioni alla verifica dell'idoneità del candidato.

  • art. 8 del bando di concorso

    Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii., i vincitori saranno sottoposti a visita medica finalizzata ad accertare l’idoneità alle mansioni del profilo da ricoprire, nonché il possesso dei requisiti fisici indicati nell’art. 2, lett. h)

    La visita preassuntiva deve verificare sia l'idoneità alle mansioni sia il possesso dei requisiti fisici previsti dal bando; resta inoltre salvo l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici richiesti per il porto d'armi.

  • d.lgs. 81/2008

    È richiamato dal bando quale base della visita medica preassuntiva diretta ad accertare l'idoneità alle mansioni.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Hanno consentito al TAR di disporre una verificazione medica in contraddittorio per accertare l'effettiva sussistenza del requisito visivo contestato.

  • art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998

    Prevede, secondo il richiamo contenuto nel bando e nella sentenza, requisiti psicofisici ulteriori per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale; il relativo accertamento resta riservato all'amministrazione anche dopo l'annullamento della graduatoria.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, il giudizio medico relativo ai requisiti psicofisici è espressione di valutazione tecnico-specialistica riservata all'amministrazione e può essere sindacato quando siano allegati e provati elementi concreti idonei a dimostrarne l'inattendibilità o l'errore.
  • La discordanza tra il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medica concorsuale e accertamenti specialistici successivi può fondare l'annullamento dell'esclusione quando questi ultimi, effettuati a breve distanza e in condizioni comparabili, attestino concordemente il possesso del requisito e non risulti intervenuta alcuna modificazione sopravvenuta capace di spiegare la differenza.
  • La verificazione disposta dal giudice amministrativo può accertare, in contraddittorio con l'interessato, la sussistenza attuale del requisito sanitario contestato e costituisce strumento istruttorio idoneo a valutare l'attendibilità del giudizio medico concorsuale.
  • L'annullamento dell'esclusione per erroneità dell'accertamento sanitario non esaurisce necessariamente ogni verifica assunzionale: se il bando prevede ulteriori requisiti psicofisici, l'amministrazione conserva il potere di accertarli secondo le modalità stabilite dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.