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Ordinanza

Ordinanza n. 301/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare di data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di cessazione dal servizio permanente formulata dal ricorrente in data 10 marzo 2026 ai sensi dell’art. 933 del Dlgs. 15 marzo 2010 n. 66, per l'assunzione in qualità di istruttore agente di Polizia Locale presso il Comune di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di cessazione dal servizio permanente per l'assunzione presso un Comune come istruttore agente di Polizia Locale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto alla domanda di cessazione dal servizio permanente, presentata ai sensi dell’art. 933 d.lgs. 66/2010, deducendo: violazione dell’art. 864 d.lgs. 66/2010, sul presupposto che l’assunzione in una diversa Forza armata o in una Forza di polizia a ordinamento civile, categoria nella quale dovrebbe rientrare la Polizia Locale, comporterebbe la cancellazione dai ruoli; violazione dell’art. 933, comma 7, d.lgs. 66/2010, ritenendo che il diniego o il ritardo dell’accoglimento fossero consentiti soltanto per motivi penali o disciplinari oppure per gravi motivi di servizio; disparità di trattamento rispetto a due colleghi che avrebbero ottenuto la cessazione dal servizio nonostante fossero soggetti ai medesimi vincoli di ferma. Il ricorrente ha prospettato il periculum in mora nel rischio che il Comune non prorogasse ulteriormente il termine per la presa di servizio.

La decisione

Il Collegio ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, senza disporre direttamente la sospensione del diniego né determinare l’instaurazione del rapporto di lavoro presso il Comune. Ha ritenuto che la domanda di cessazione ai sensi dell’art. 933 d.lgs. 66/2010 fosse soggetta al vincolo di durata minima del servizio, nella specie fissato in quindici anni e accettato dal militare al momento della formazione specialistica. Tale vincolo costituisce il corrispettivo dell’investimento formativo dell’amministrazione e la deroga resta rimessa a un’ampia discrezionalità amministrativa, salve le limitazioni previste dalla legge dopo lo svolgimento di una parte rilevante del servizio. Tuttavia, il Ministero non aveva esaminato la prospettata applicabilità dell’art. 864 d.lgs. 66/2010 alla transizione verso un’amministrazione diversa da quella statale, né aveva preso posizione sulla dedotta disparità di trattamento rispetto ai colleghi, a fronte di allegazioni di identità delle situazioni e di manifesta irragionevolezza del diverso trattamento. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a riaprire il procedimento, valutando entrambi i profili e concludendolo con un provvedimento espresso e congruamente motivato, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 in caso di nuovo diniego, da depositare entro il 10 settembre 2026. Il Collegio ha escluso che la tutela cautelare potesse produrre direttamente l’effetto sostanziale del radicamento del rapporto di lavoro presso il Comune; il ricorrente dovrà eventualmente chiedere al Comune un ulteriore differimento della presa di servizio. La domanda cautelare è stata rinviata per ulteriore trattazione all’udienza camerale del 22 settembre 2026. Spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 933 d.lgs. 66/2010

    cessazione dal servizio permanente e collocamento in congedo

    La domanda di cessazione è soggetta al rispetto della durata minima del servizio; il potere di negare la deroga alla durata minima è ampiamente discrezionale, con restrizioni nei casi disciplinati dai commi 4-7.

  • art. 864 d.lgs. 66/2010

    Il giudice ha ordinato all’Amministrazione di valutare l’applicabilità dell’istituto alla situazione del ricorrente e l’equivalenza dei suoi effetti rispetto alla cessazione dal servizio permanente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    In caso di nuovo rigetto all’esito del riesame, il provvedimento dovrà essere preceduto dal preavviso di rigetto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare; la tutela è stata accordata ai fini del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda di cessazione dal servizio permanente di un militare che abbia assunto un vincolo di durata minima in relazione alla formazione specialistica ricevuta dall’amministrazione incontra tale limite; la deroga è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, secondo l’interesse pubblico a non disperdere l’investimento formativo sostenuto.
  • Quando il ricorrente deduca l’applicabilità di un istituto diverso dalla cessazione dal servizio permanente, idoneo a produrre effetti equivalenti, l’amministrazione deve esaminare specificamente tale prospettazione e motivare sulla sua applicabilità, non potendo ometterla dal procedimento decisorio.
  • La deduzione di una disparità di trattamento fondata sull’identità delle situazioni di fatto e sul diverso esito riservato a colleghi impone all’amministrazione una specifica verifica comparativa e una motivazione congrua sulle ragioni del diverso trattamento.
  • In sede cautelare, il giudice può accordare tutela ai fini del riesame quando emergano omissioni valutative o carenze motivazionali, senza sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità e senza disporre direttamente effetti sostanziali eccedenti la riedizione del potere.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoResponsabile del procedimento e competenzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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