Cassazione Penale, Sentenza n. 41726/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 7 del d.l. 28/01/2019, n. 4, contestando violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che la Corte d'Appello lo avesse ritenuto responsabile non per una falsa dichiarazione resa al momento della domanda, come originariamente contestato, ma per aver omesso di comunicare di essere sottoposto a misura cautelare sopravvenuta. Inoltre affermava che tale requisito non era previsto al momento della presentazione della domanda (essendo introdotto dalla legge di conversione successiva) e che la disciplina transitoria doveva essere interpretata nel senso dell'automatica cessazione del beneficio dopo sei mesi, non come un obbligo in capo al beneficiario di comunicare sopravvenienze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la qualificazione penale dell'omessa comunicazione di informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del reddito di cittadinanza anche quando tali requisiti siano stati introdotti in sede di conversione, qualora l'omissione si protragga oltre il periodo di sei mesi previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del decreto. Ha confermato che la disciplina transitoria non deve essere interpretata come automatismo che esonera il beneficiario dall'obbligo di comunicare sopravvenienze e che l'imputato non ha effettuato la comunicazione. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'errore sulla legge penale non esclude il dolo nelle false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del beneficio. Infine ha ritenuto irrilevante il fatto che l'imputazione iniziale qualificasse la condotta come falsa dichiarazione al momento della richiesta, atteso che la diversa condotta emersa era conosciuta dall'imputato e ha potuto esercitare le difese. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (art. 7)
Il reato sussiste anche per l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del reddito di cittadinanza; l'omissione protrattasi oltre il periodo transitorio di sei mesi è penalmente rilevante.
legge 28 marzo 2019, n. 26 (conversione del d.l. n. 4/2019)
Le modifiche introdotte in sede di conversione che aggiungono requisiti rilevanti per la revoca sono efficaci e la mancata comunicazione di tali sopravvenienze può integrare il reato se l'omissione perdura oltre il termine transitorio.
art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 4/2019
Prevede l'erogazione del beneficio anche in assenza dell'adempimento integrativo per un periodo di sei mesi; tuttavia decorso tale periodo l'omessa comunicazione di cause ostative è rilevante ai fini penali.
Cass. Sez. 3, n. 33431 del 04/03/2021 (Sferlazza)
Conferma che l'omessa comunicazione di circostanze rilevanti per la revoca del reddito di cittadinanza è punibile anche se le circostanze sono state inserite in sede di conversione, purché l'omissione si protragga oltre il periodo transitorio.
Cass. Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024 (El Hadraoui)
Stabilisce che l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio è errore di legge che non esclude il dolo richiesto per le false dichiarazioni relative al reddito di cittadinanza.
Cass. Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019 (Rango)
Precisa che la differenza tra fattispecie contestata e condotta ritenuta in sentenza non è in contrasto con il principio di correlazione fra accusa e sentenza se la diversa condotta è emersa nelle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e questi ha potuto esercitare le difese.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione al soggetto erogatore di sopravvenute cause ostative al reddito di cittadinanza è penalmente rilevante se l'omissione si protrae oltre il periodo transitorio di sei mesi previsto dal decreto.
- Le modifiche introdotte in sede di conversione che aumentano i requisiti di revoca rilevano retroattivamente ai fini dell'obbligo di comunicazione se il beneficiario continua a percepire il sussidio dopo il termine transitorio.
- L'interpretazione della disciplina transitoria come automatismo di cessazione del beneficio senza necessità di comunicazione da parte del beneficiario non è condivisa; incombe sul percettore l'onere di informare l'amministrazione.
- L'errore circa la sussistenza del diritto al beneficio configura errore di legge che non esclude il dolo richiesto per le false dichiarazioni o le omissioni rilevanti ai fini penali.
- Una sentenza che addebiti al ricorrente una diversa modalità di condotta rispetto all'imputazione originaria è ammissibile se la diversa condotta è emersa dagli atti e l'imputato ha potuto esercitare le proprie difese.
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