Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3103/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria n. 1669/2025, che aveva annullato l'esclusione della concorrente e l'aggiudicazione del lotto relativo ai servizi di vigilanza armata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La procedura, articolata in due lotti e da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riguardava l'affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata e non armata presso strutture sanitarie della Regione Calabria. Per il lotto relativo alla vigilanza armata, Sicurtransport aveva conseguito il punteggio tecnico complessivo più elevato, ma era stata esclusa per avere inserito nella documentazione tecnica della piattaforma SDAPA riferimenti a elementi economici quantitativi, in violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica previsto dalla lex specialis. L'appalto era stato quindi aggiudicato a Pol Service. Il TAR aveva accolto il ricorso di Sicurtransport, ritenendo prevalenti l'affidamento e la massima partecipazione, anche perché la piattaforma collocava il campo relativo al "valore offerto" nella sezione tecnica. Pol Service ha appellato la sentenza deducendo la violazione del principio di par condicio e del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, sostenendo che la conoscibilità dell'importo economico fosse sufficiente a giustificare l'esclusione. Sicurtransport ha chiesto il rigetto dell'appello, invocando l'ambiguità della lex specialis, l'affidamento incolpevole e il fatto che circa la metà dei concorrenti fosse stata esclusa per la medesima ragione; in subordine ha chiesto l'annullamento dell'intera procedura.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto incontestato che Sicurtransport avesse inserito nella documentazione tecnica riferimenti all'integrale contenuto economico dell'offerta. Il principio di segretezza dell'offerta economica impone la netta separazione tra la fase di valutazione tecnica e quella economica, per impedire che la Commissione possa essere condizionata da elementi economici nell'esercizio della propria valutazione discrezionale. La violazione sussiste anche in presenza del solo rischio di pregiudizio: non è necessario dimostrare che la Commissione abbia effettivamente utilizzato il dato economico. Sono state inoltre applicate le specifiche disposizioni degli artt. 15.1 e 25 del capitolato d'oneri e della lettera d'invito, che prevedevano l'esclusione per la mancata separazione delle offerte e per qualsiasi indicazione di prezzo nella documentazione amministrativa o tecnica. Il Collegio ha escluso che il concorrente potesse invocare un affidamento incolpevole o la buona fede, poiché il campo relativo al "valore offerto" era inserito nella sezione tecnica, la piattaforma consentiva di chiedere chiarimenti alla stazione appaltante e l'errore era evitabile mediante la diligenza qualificata richiesta agli operatori economici. Ha quindi ritenuto operante il principio di autoresponsabilità del concorrente. È stata respinta anche la domanda subordinata di annullamento dell'intera gara, in applicazione del principio di conservazione degli atti. Per l'effetto, sono stati mantenuti validi il verbale di esclusione e l'atto di aggiudicazione. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Il TAR lo aveva richiamato per fondare l'affidamento del concorrente nella regolarità della procedura; il Consiglio di Stato ha escluso che tale affidamento potesse operare, poiché l'errore era imputabile alla mancata diligenza qualificata dell'operatore.

  • art. 15.1 del capitolato d'oneri

    Prevedeva il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, con conseguente esclusione in caso di violazione.

  • art. 25 del capitolato d'oneri

    Prevedeva l'esclusione in presenza di indicazioni di prezzo nella documentazione amministrativa o tecnica.

Massime di principio

  • Il principio di segretezza dell'offerta economica impone la netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella di valutazione dell'offerta economica, al fine di preservare l'imparzialità della Commissione di gara.
  • L'inserimento di elementi economici nella documentazione tecnica comporta l'esclusione quando determini la mera conoscibilità dell'offerta economica prima della valutazione tecnica; non occorre dimostrare l'effettivo condizionamento della Commissione, essendo sufficiente il rischio di pregiudizio.
  • Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica prevale sull'affidamento del concorrente quando l'errore sia agevolmente evitabile mediante la diligenza qualificata esigibile da un operatore economico e la piattaforma consenta di richiedere chiarimenti alla stazione appaltante.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di verificare con diligenza la corretta collocazione e il contenuto dei dati inseriti nella piattaforma di gara; la conformità meramente formale a una modulistica ambigua non esclude l'imputabilità dell'errore quando la violazione sostanziale fosse riconoscibile.
  • L'accertata irregolarità dell'offerta di un concorrente non comporta l'annullamento dell'intera procedura quando sia possibile conservare gli atti validi e proseguire la gara senza rinnovare l'intero procedimento.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.