Ordinanza n. 1477/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica presso l'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco di cui al Verbale n. 38 delle sedute della stessa Commissione dell'11, 12, 13, 14, 15 e 22 gennaio 2021, pubblicato sul sito della stessa AIFA in data 22 gennaio 2021; - della nota dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - Area Autorizzazioni Medicinali - Ufficio Autorizzazione all'immissione in commercio prot. n. 0126215 del 12 novembre 2020; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli su indicati, ivi compresi: (i) la nota dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - Area Autorizzazioni Medicinali - Ufficio Autorizzazione all'immissione in commercio prot. n. 0101927 del 17 settembre 2020; (ii) il parere, di estremi sconosciuti, del Segretariato dell'Area Autorizzazioni Medicinali della stessa Agenzia; nonche' per la condanna della parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all'odierna Società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ce.M.O.N. S.r.l. il 8/7/2021: - del parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica presso l'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco di cui al Verbale n. 44 delle sedute della stessa Commissione del 6, 7, 8, 9 e 12 aprile 2021, pubblicato sul sito della stessa AIFA in data 15 aprile 2021, nella parte in cui viene confermato il parere non favorevole già espresso dalla medesima Commissione nelle sedute dell'11, 12, 13, 14, 15 e 22 gennaio 2021 “per le confezioni di [Viscum album Dynamis] ‘gocce orali, soluzioni Tintura Madre TM 1 flacone contagocce in vetro da 30 ml e Tintura Madre TM 1 flacone contagocce in vetro da 100 ml'”; - della nota dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - Area Autorizzazioni Medicinali prot. n. 0048732 del 21 aprile 2021, nella parte in cui le confezioni del medicinale omeopatico Viscum album Dynamis “Tintura Madre TM gocce orali, soluzione” vengono escluse dalla concessa proroga di un anno per la presentazione di ulteriore documentazione e dal differimento, per lo stesso periodo di proroga, del termine di conclusione del procedimento di rinnovo dell'AIC relativa al predetto medicinale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli su indicati; nonche' per la condanna della parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all'odierna Società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ce.M.O.N. S.r.l. il 19/7/2021: - della Determinazione dell'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco - Area Autorizzazioni Medicinali n. 81 del 14 maggio 2021 – comunicata alla Società ricorrente con nota prot. n. 0061657 del 18 maggio 2021, anch'essa impugnata, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 163 del 9 luglio 2021 – recante il rigetto della richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Viscum album Dynamis nelle seguenti forme e confezioni: “AIC n. 049324813 ‘TM Gocce Orali, Soluzione' flacone contagocce in vetro da 30 ml; AIC n. 049324825 TM Gocce Orali, Soluzione' flacone contagocce in vetro da 100 ml”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quello su indicato; nonche' per la condanna della parte resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, cagionati all'odierna Società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ce.M.O.N. S.r.l. il 29/9/2022: - della Determinazione dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, Area Autorizzazioni Medicinali prot. AAM/AIC 146/2022, dell'11 luglio 2022, notificata alla ricorrente in data 15 luglio 2022 con nota prot. 84526, anch'essa impugnata, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 172 del 25 luglio 2022, avente ad oggetto il “Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Viscum Album Dynamis» (22A04173)” con riferimento alle forme, diluizioni e confezioni sotto indicate: - A.I.C. n. 049323013 - «4 DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% V/V da 10 ml; - A.I.C. n. 049323025 - «5 DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% V/V da 10 ml; - A.I.C. n. 049323037 - «6 DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% V/V da 10 ml; - A.I.C. n. 049323049 - «7 DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% V/V da 10 ml; - A.I.C. n. 049323912 - «4 DH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/PP da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in PP; - A.I.C. n. 049323924 - «5 DH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/PP da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in PP; - del parere negativo della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (di seguito “CTS”), Area Autorizzazioni Medicinali, reso nel corso delle sedute del 6, 7 e 8 giugno 2022, comunicato alla ricorrente con PEC del 24 giugno 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli su indicati, nonché in questi richiamato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi e atti istruttori dell'AIFA relativi al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico Viscum album Dynamis
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i pareri della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica, le note e le determinazioni dell'AIFA concernenti il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico Viscum album Dynamis, nonché i dinieghi adottati per alcune forme, diluizioni e confezioni del prodotto. Sono state formulate anche domande risarcitorie. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione, affidata a una commissione composta da professori universitari, per accertare la sussistenza e la consistenza delle ragioni poste a fondamento dei dinieghi, sulla base delle regole tecniche applicabili, della documentazione amministrativa e della documentazione prodotta dalla ricorrente. La ricorrente ha successivamente lamentato che l'organo di verificazione non avesse rispettato pienamente il contraddittorio procedimentale previsto dal giudice, chiedendo lo stralcio della relazione depositata il 31 ottobre 2022, e ha chiesto di estendere la verificazione anche ad altre forme medicinali oggetto di un ulteriore diniego AIFA impugnato con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento né quelle risarcitorie. Ha ritenuto di non estendere il quesito della verificazione alle ulteriori forme medicinali, considerando che, rispetto a queste ultime, l'Amministrazione aveva svolto una rinnovata e approfondita attività istruttoria. Per garantire il contraddittorio, ha disposto che la commissione di verificazione, nella composizione originaria o con eventuali sostituti nominati dal Preside della Facoltà competente, esamini le ulteriori documentazioni e memorie che le parti intendano presentare in replica alle conclusioni della relazione depositata il 31 ottobre 2022. Ha assegnato alle parti il termine del 2 marzo 2026 per il deposito di documenti e memorie e ha fissato al 2 aprile 2026 il termine per il deposito della relazione tecnica definitiva, che dovrà prendere espressamente posizione sulle osservazioni delle parti. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 22 aprile 2026. Le spese, comprese quelle della verificazione, non sono state definite in questa fase.
Norme richiamate
artt. 19, 20 e 66 c.p.a.
ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo
Disposizioni utilizzate per disporre e disciplinare la verificazione giudiziale affidata a un organo tecnico qualificato.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo dispone una verificazione tecnica, l'organo verificatore deve svolgere le operazioni assicurando un'interlocuzione dialettica con le parti e consentendo loro di presentare documenti e memorie, nonché di formulare osservazioni sulle conclusioni provvisorie.
- In presenza di contestazioni sul rispetto del contraddittorio nelle operazioni di verificazione, il giudice può disporre un'integrazione dell'attività già svolta, assegnando alle parti un termine per deduzioni e imponendo al verificatore di esaminare espressamente le osservazioni prima del deposito della relazione definitiva.
- La decisione di estendere una verificazione a ulteriori atti o prodotti deve tenere conto dell'attività istruttoria autonomamente svolta dall'amministrazione nel relativo procedimento; ove tale istruttoria sia ritenuta rinnovata e approfondita, il giudice può mantenere distinto il quesito originario.
Come è indicizzato
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