Cassazione Civile, Ordinanza n. 29262/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per l'installazione di lampioni fotovoltaici, ultimato nel maggio 2001. L'impresa esecutrice otteneva un decreto ingiuntivo per il corrispettivo non pagato; nel giudizio di opposizione il comune versava parte della somma e veniva condannato al residuo con interessi legali e moratori. In appello l'appaltatrice contestava l'imputazione del pagamento parziale ex art. 1194 c.c. e chiedeva una maggiore somma, sostenendo che, per il ritardo nel collaudo e nel pagamento della rata di saldo, dovevano essere riconosciuti interessi in misura maggiore e che l'acconto andasse imputato prima agli interessi e poi al capitale. La sentenza d'appello, invece, aveva ritenuto che prima del collaudo non maturassero interessi, ma solo eventualmente un danno risarcibile per il ritardo nel collaudo, mai domandato nel primo giudizio, e aveva riconosciuto solo una modesta quota di interessi per il periodo successivo alla presunta maturazione del termine di saldo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sui termini di collaudo e sui relativi interessi nei lavori pubblici, sostenendo che decorso inutilmente il termine semestrale per il collaudo e quello successivo di 90 giorni il credito era esigibile e produttivo di interessi; 2) violazione dell'art. 1194 c.c. per omessa corretta imputazione del pagamento parziale; 3) erronea compensazione integrale delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte d'appello aveva escluso gli interessi per il periodo anteriore al collaudo, limitandosi a considerare il solo profilo del danno da ritardo nel collaudo, ma senza tener conto che il decorso del termine per il collaudo e del successivo termine per il pagamento della rata di saldo rende il credito esigibile e quindi produttivo di interessi. Il giudice di rinvio dovrà rideterminare la pretesa creditoria e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, c.p.c.
Richiamato solo per la procura alle liti conferita su foglio separato e congiunto al ricorso.
art. 366, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel contesto della procura e delle indicazioni del ricorso; la Corte esclude il difetto di autosufficienza eccepito dalla resistente.
art. 380 bis c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ.
Norma procedurale per la trattazione in adunanza camerale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento alla facoltà di deposito di memoria, non esercitata dalle parti.
art. 1194 c.c.
Invocato per l'imputazione del pagamento parziale prima agli interessi e poi al capitale; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 116 d.P.R. n. 554/1999
art. 116, secondo e quarto comma, del d.P.R. n° 554/99
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in collegamento con la disciplina del collaudo e dei pagamenti nei lavori pubblici.
art. 26 L. n. 109/1994
Norma invocata nel primo motivo, in relazione alla disciplina dell'appalto pubblico.
art. 28 L. n. 109/1994
art. 28, primo e nono comma, della Legge n° 109/94
Il collaudo finale deve avvenire comunque non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori; il saldo va pagato non oltre novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
art. 29 d.m. n. 145/2000
art. 29, secondo comma, del d.m. n° 145/00
Decorso il termine ivi previsto dopo il collaudo, il credito per saldo diviene esigibile e iniziano a maturare gli interessi secondo la disciplina del capitolato.
art. 30 d.m. n. 145/2000
art. 30, terzo comma, del d.m. n° 145/00
Prevede gli interessi dovuti in caso di mancato pagamento del saldo; la Corte afferma che tali interessi spettano una volta scaduto il termine di pagamento dopo il collaudo.
art. 28 L. n. 109/1994
artt. 28, primo comma, legge n° 109/1994, e 192, d.P.R. n° 554/1999
Il decorso infruttuoso del termine semestrale per il collaudo rende inadempiente la stazione appaltante e fa sorgere il diritto dell'appaltatore a far valere il credito.
art. 192 d.P.R. n. 554/1999
art. 192, primo comma, del d.P.R. n° 554/1999
Conferma che il collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
art. 37 d.m. n. 145/2000
art. 37 del d.m. n° 145/2000
Il decorso del termine di collaudo determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate.
art. 5 L. n. 741/1981
art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741
Richiamata come precedente disciplina sostanzialmente analoga, interpretata nel senso di evitare che il ritardo o l'omissione del collaudo paralizzi sine die i diritti dell'appaltatore e nel senso che il ritardo nel collaudo fa scattare l'esigibilità del credito e gli interessi dovuti.
art. 1218 c.c.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui il ritardo nel collaudo non integra responsabilità negoziale per inadempimento dell'amministrazione, ma dà luogo agli effetti previsti dalla disciplina speciale e, se del caso, al risarcimento dei danni ulteriori.
art. 1206 c.c.
Richiamato nell'orientamento giurisprudenziale menzionato per qualificare il collaudo come atto di cooperazione del creditore.
art. 1375 c.c.
Richiamato nell'orientamento giurisprudenziale per sottolineare la necessità di esecuzione del contratto secondo buona fede.
art. 1224, comma 2, c.c.
art. 1224, comma secondo, cod. civ.
Richiamato nella parte che descrive l'orientamento giurisprudenziale sugli interessi moratori comprensivi del risarcimento del danno.
art. 91 c.p.c.
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Invocato nel terzo motivo contro la compensazione delle spese; motivo poi assorbito.
art. 92 c.p.c.
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Invocato nel terzo motivo contro la compensazione delle spese; motivo poi assorbito.
Massime di principio
- Nei lavori pubblici, il superamento del termine legale per il collaudo finale rende inadempiente la stazione appaltante e fa sorgere l'esigibilità giudiziale del credito dell'appaltatore, con decorrenza degli effetti economici collegati al saldo.
- Il credito per il corrispettivo finale dell'appalto pubblico diviene produttivo di interessi non già solo dal formale collaudo, ma una volta decorso inutilmente il termine previsto dalla disciplina speciale per il collaudo e il successivo termine per il pagamento della rata di saldo.
- La disciplina speciale dei lavori pubblici non consente di isolare il solo profilo del risarcimento del danno da ritardo nel collaudo: il ritardo incide anche sull'obbligazione di pagamento, rendendo dovuti gli interessi sul credito esigibile.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per una censura decisiva, restano assorbiti i motivi ulteriori che attengono a questioni dipendenti, come l'imputazione dei pagamenti o le spese di lite.
- In sede di appalto pubblico, il decorso del termine di collaudo e del termine successivo per il saldo opera secondo una disciplina speciale che prevale sulla mera distinzione tra collaudo tempestivo e ritardato ai fini della maturazione degli accessori del credito.
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