Cassazione Civile, Ordinanza n. 17388/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte privata aveva promosso domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la non ragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione. La Corte d'appello, pur accogliendo la domanda e liquidando l'indennizzo, aveva regolato le spese di lite applicando i parametri previsti per i procedimenti monitori (tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014), con compensi inferiori rispetto a quelli spettanti secondo la parte ricorrente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si deduceva la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che nel procedimento camerale di equa riparazione, specie nella fase di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, dovesse applicarsi la tabella n. 12 relativa ai procedimenti contenziosi e non quella dei monitori; si chiedeva quindi la corretta liquidazione delle spese secondo i parametri per le cause contenziose e la conseguente rideterminazione degli importi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il procedimento camerale di equa riparazione ha natura contenziosa ai fini della liquidazione delle spese e che, quando sia definito nella fase di opposizione, trova applicazione la tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014, non la tabella n. 8 riservata alla sola fase monitoria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato le spese del procedimento di merito in euro 1.225,50 complessivi, oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari, e ha posto a carico del Ministero anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge sulla liquidazione delle spese.
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese di lite.
art. 2233, secondo comma, c.c.
richiamato per sostenere che il compenso del difensore deve essere determinato secondo i parametri legali applicabili.
d.m. n. 55/2014
la Corte ha distinto tra tabella n. 8, applicabile alla fase monitoria, e tabella n. 12, applicabile ai procedimenti contenziosi; ha inoltre ribadito che i valori medi non costituiscono un vincolo assoluto e che il giudice può muoversi entro minimo e massimo motivando gli scostamenti.
d.m. n. 37/2018
richiamato unitamente al d.m. n. 55/2014 nella censura sulla liquidazione delle spese.
L. n. 89/2001, artt. 2 e 3
norme poste a base della domanda di equa riparazione per durata irragionevole del processo.
L. n. 89/2001, art. 5-ter
l'opposizione prevista da questa disposizione è qualificata come fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, non come autonomo giudizio di impugnazione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, annullato il decreto, di decidere direttamente nel merito quando non servano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111 Cost.
richiamato per il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, ostativo a un inutile rinvio per una mera rivalutazione tariffaria.
Massime di principio
- Nel procedimento camerale di equa riparazione, ai fini della liquidazione delle spese processuali, la fase di opposizione ha natura contenziosa e impone l'applicazione della tabella dei procedimenti contenziosi del d.m. n. 55/2014, non di quella prevista per i procedimenti monitori.
- L'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento avente ad oggetto la medesima pretesa originaria.
- Quando il giudice di merito liquida le spese sulla base di una tabella tariffaria errata, la censura integra violazione di legge ed è sindacabile in cassazione.
- Se l'errore riguarda solo il quantum delle spese e non occorrono accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando direttamente le spese.
- Nel sistema del d.m. n. 55/2014 non esiste un vincolo assoluto ai valori medi: il giudice deve collocarsi tra minimo e massimo e motivare solo gli eventuali scostamenti ulteriori rispetto ai parametri applicabili.
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in caso di accoglimento dell'opposizione/istanza, vanno poste a carico della parte rimasta soccombente sull'intera vicenda processuale.
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