Cassazione Penale, Sentenza n. 3064/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato responsabile del reato di patrocinio infedele (con precedente remissione di querela per la truffa). Il motivo unico denunciava vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 380 c.p., sostenendo che gli atti compilati dal difensore erano atti privatistici estranei all'ambito endoprocessuale, che due dei documenti erano posteriori alla conclusione del processo e che l'esibizione del falso dispositivo integrava esclusivamente la truffa (con divieto di doppia qualificazione per lo stesso fatto). Si deduceva inoltre l'insussistenza degli elementi costitutivi del patrocinio infedele e l'assenza di pregiudizio per la parte assistita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio la prescrizione del reato: calcolata la pena edittale massima e le interruzioni procedurali, con la sospensione di sessanta giorni, il reato consumato il 15/07/2016 si è estinto il 15/03/2024. Applicando l'art.129, comma 1, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Non è stata pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., perché dagli atti non risultavano in modo assolutamente incontroverso circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua attribuzione all'imputato e la sua rilevanza penale; la sentenza di merito motivava la responsabilità in base alla deposizione della persona offesa e ai documenti acquisiti.
Norme richiamate
art. 380 cod. pen.
La Corte valuta la rilevanza penale della condotta di patrocinio infedele contestata e le eccezioni difensive relative all'ambito endoprocessuale degli atti e alla riconducibilità della condotta al delitto disciplinato da questo articolo
art. 161 cod. proc. pen.
Richiamato per calcolare i termini di prescrizione tenendo conto delle interruzioni procedurali
art. 129 cod. proc. pen. (comma 1)
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio una causa estintiva della punibilità (prescrizione) anche se maturata dopo la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia manifestamente infondato
art. 129 cod. proc. pen. (comma 2)
Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione nel merito per cause estintive solo quando l'inesistenza del fatto, l'inesistenza della sua commissione da parte dell'imputato o la sua irrilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; criterio che la Corte ritiene non rispettato nel caso
art. 83 e ss. cod. proc. civ.
Richiamati dalla difesa per sostenere che nei procedimenti civili era stata già conferita procura alle liti e che l'atto di incarico generico non poteva incidere sull'attività processuale; la Corte considera questi profili nella valutazione dell'ambito endoprocessuale degli atti
Giurisprudenza Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818
Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione paralizza i poteri decisori del giudice ma, se il ricorso non è manifestamente infondato, il giudice di cassazione può rilevare cause di non punibilità sopravvenute
Giurisprudenza Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01
Precisazioni sul contenuto applicativo dell'art.129, comma 2, c.p.p.: la sentenza di assoluzione nel merito è ammessa solo quando le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo "ictu oculi" e non richiedano approfondimenti
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata, la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza per estinzione della punibilità ai sensi dell'art.129 c.1 c.p.p., anche se la causa si è verificata dopo la sentenza impugnata, purché il ricorso non sia manifestamente infondato
- La pronuncia di assoluzione prevista dall'art.129 c.2 c.p.p. è eccezionale: richiede che l'inesistenza del fatto, la mancata attribuzione all'imputato o l'irrilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; in assenza di tale certezza la sola estinzione per prescrizione conduce all'annullamento senza rinvio
- Nelle contestazioni di patrocinio infedele va valutato se gli atti prodotti hanno valenza endoprocessuale o sono atti privatistici: atti strettamente privatistici e posteriore alla chiusura del processo possono non rientrare nell'ambito di rilevanza penale previsto dall'art.380 c.p., ma la valutazione è di merito e richiede accertamenti probatori
- La sovrapposizione tra reati (es. truffa e patrocinio infedele) impone attenzione al divieto di bis in idem e alla precisa qualificazione dell'elemento materiale e soggettivo di ciascun delitto; la decisione su eventuale concorso od esclusione tra fattispecie spetta al giudice di merito salvo che dagli atti emerga chiaramente il contrario
- Calcolo dei termini di prescrizione deve tener conto di tutte le interruzioni processuali e di eventuali sospensioni; ciò può determinare l'estinzione del reato anche durante il procedimento di impugnazione
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