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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20805/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva accolto una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 497-bis c.p. L'unico motivo dedotto denunciava omessa motivazione sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; la Corte ha ritenuto il motivo generico perché non specificava quale causa di proscioglimento avrebbe dovuto essere applicata nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base del concordato accolto in appello.

  • art. 497-bis c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento è stata ritenuta generica perché non indicava quale specifica causa dovesse operare.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduca l'omessa motivazione sulla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è necessario indicare in modo specifico quale causa di proscioglimento sia configurabile; una censura meramente generica è inammissibile.
  • La deduzione di vizi relativi al controllo ex art. 129 c.p.p. non può risolversi in un richiamo astratto alla norma, ma deve confrontarsi con la concreta causa estintiva o assolutoria invocata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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