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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20540/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di fallimento proposta da una società nei confronti di un imprenditore persona fisica, sulla base di un credito portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e di ulteriori elementi ritenuti indicativi dell’insolvenza e del superamento delle soglie di fallibilità. Il tribunale aveva dichiarato il fallimento, valorizzando il decreto ingiuntivo, la mancata prova del mancato superamento delle soglie dimensionali e l’incapacità di soddisfare un debito erariale. In reclamo, la corte d’appello ha revocato la sentenza dichiarativa, ritenendo: insussistente il presupposto dei debiti scaduti e non pagati oltre la soglia di legge, perché il solo credito dell’istante era stato quasi integralmente soddisfatto e i debiti fiscali erano stati riscadenziati per effetto di domanda di rottamazione; inoltre non provato il superamento della soglia dimensionale, poiché il prezzo della cessione di una partecipazione sociale intervenuta nel 2022 non poteva imputarsi all’esercizio 2021 e gli altri dati patrimoniali/reddituali evocati non risultavano certi. La società ricorrente ha quindi impugnato la sentenza d’appello con quattro motivi: violazione dell’art. 1, comma 2, l. fall. per mancata prova del mancato superamento delle soglie; violazione degli artt. 2082 e 2497 c.c. per omessa qualificazione del debitore come holding personale di fatto; violazione degli artt. 15, ultimo comma, l. fall. e 2497 c.c. per errata valutazione dei debiti fiscali e della rottamazione; nullità per omessa pronuncia su molte eccezioni e per asserita valorizzazione di circostanze non dedotte. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso principale perché i primi motivi introducevano questioni nuove non devolute al reclamo o miravano a una revisione del merito, mentre gli ulteriori motivi erano privi di decisività una volta confermato il mancato superamento delle soglie di fallibilità; ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso adesivo della procedura fallimentare. Il giudizio si è concluso con l’inammissibilità di entrambi i ricorsi e con la condanna solidale delle parti ricorrenti al pagamento delle spese in favore della parte resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della società istante sia il ricorso incidentale tardivo adesivo della procedura fallimentare. Ha ritenuto che il primo motivo introducesse una questione nuova rispetto al giudizio di reclamo e, in ogni caso, che le censure mirassero a una rivalutazione del merito in ordine alla consistenza dell’attivo e alla falsità/irrilevanza delle poste contabili. Ha poi affermato che, una volta escluso il superamento delle soglie di fallibilità, gli altri motivi difettavano di decisività. Ha conseguentemente confermato l’esito favorevole al debitore già ottenuto in appello, con regolazione delle spese a carico solidale delle parti ricorrenti in favore del resistente e con gli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    L’onere di provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità grava sul debitore; la questione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non devoluta nel reclamo. Il superamento o meno delle soglie è accertamento di fatto riservato al merito.

  • art. 15, ultimo comma, l. fall.

    Il presupposto dei debiti scaduti e non pagati deve essere concretamente verificato; la Corte ha ritenuto non decisiva, nel caso, la doglianza sulla soglia dei debiti scaduti una volta escluso il superamento delle soglie dimensionali.

  • art. 1, commi 231-240, L. 197/2022

    La presentazione dell’istanza di rottamazione comporta la riscadenziamento dei debiti e la loro esigibilità nei limiti e alle scadenze previste, incidendo sulla valutazione dei debiti scaduti e non pagati.

  • art. 2082 c.c.

    La censura relativa alla pretesa esistenza di una holding personale di fatto è stata ritenuta generica e comunque non decisiva nel giudizio sulle soglie di fallibilità.

  • art. 2497 c.c.

    La richiamata responsabilità da direzione e coordinamento è stata evocata come ulteriore profilo di censura, ma la Corte ne ha escluso la decisività nel contesto del giudizio di fallibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge non possono essere utilizzate per introdurre nuove questioni di fatto o per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità per omessa pronuncia è stata respinta perché, in concreto, le censure sollevate miravano a rimettere in discussione accertamenti di merito o questioni non decisive.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale relativa alla trattazione camerale e alla memoria delle parti.

  • art. 97 c.p.c.

    Usato per porre le spese del giudizio a carico solidale delle parti soccombenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il perimetro del devolutum è circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte con il reclamo; in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove né temi di contestazione non trattati nel merito.
  • L’accertamento del superamento o meno delle soglie di fallibilità costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze contabili e patrimoniali.
  • La deduzione di un errore sulla qualificazione di poste patrimoniali o reddituali non è decisiva quando il giudice di merito abbia già escluso, con accertamento di fatto non censurabile, l’attendibilità delle relative disponibilità o la loro concreta riferibilità al debitore.
  • La presentazione di una procedura di rottamazione può incidere sulla scadenza/esigibilità dei debiti fiscali ai fini della verifica del presupposto dei debiti scaduti e non pagati.
  • Le censure di omessa pronuncia sono inammissibili quando, sotto tale veste, mirano in realtà a contestare valutazioni di merito o a introdurre questioni non decisive rispetto al decisum impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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