Cassazione Civile, Ordinanza n. 07238/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento PREU per l'anno d'imposta 2009 emesso a seguito di verifica in una sala giochi, dove era stato rinvenuto un apparecchio da intrattenimento ex art. 110, comma 6, TULPS privo del nulla osta di messa in esercizio e non collegato alla rete telematica, poi sequestrato. L'Ufficio aveva imputato il tributo alla società esercente e, in solido, alla persona fisica indicata come rappresentante legale dell'esercizio. La ricorrente ha sostenuto di essere estranea all'attività, non essendo esercente né possessore/detentore dei locali, ma solo nuda proprietaria dell'immobile; ha inoltre denunciato ultrapetizione per avere la CTR fondato la responsabilità sul fatto che ella avrebbe gestito la sala giochi 'in nome e per conto della società di famiglia'; ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di questioni sull'imputazione del PREU al solo anno 2009 e sul criterio di calcolo 'per differenza'; ha infine lamentato omessa pronuncia su specifici motivi di appello relativi all'applicazione della norma PREU e all'aliquota utilizzata. Ha anche invocato un preteso giudicato esterno favorevole derivante da altra sentenza tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di ultrapetizione e di violazione dell'art. 39 quater d.l. 269/2003, osservando che la pretesa fiscale era stata desunta dal verbale di verifica tecnica che indicava la ricorrente come rappresentante legale dell'esercizio e che la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione non censurata nei modi corretti, che ella fosse esercente della sala giochi. Ha dichiarato inammissibile l'eccezione di giudicato esterno per difetto di prova della definitività della sentenza invocata. Ha poi escluso la nullità per motivazione apparente, ritenendo sufficiente la motivazione della CTR sulla determinazione del PREU nell'anno 2009 e sul calcolo 'per differenza' tra giocate accertate e quanto già versato al concessionario. Infine, quanto ai motivi di appello asseritamente omessi, ha escluso sia il vizio di omessa pronuncia, sia quello di motivazione apparente, reputando che il rigetto nel merito implicasse anche il rigetto delle questioni prospettate. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 quater, commi 1 e 2, d.l. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003
"l'esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta"
Ai fini del PREU su apparecchi privi di nulla osta, è responsabile in solido l'esercente dei locali in cui gli apparecchi sono installati; nel caso concreto la CTR ha ritenuto, in fatto, che la ricorrente fosse tale esercente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali o di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il vizio di omesso esame di un fatto decisivo come mezzo corretto per censurare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La parte che eccepisce il giudicato esterno deve produrre la sentenza munita della certificazione richiesta per provarne la definitività.
artt. 1 e 36, comma 2, n. 2 e n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati come parametri della dedotta nullità della sentenza tributaria per omessa pronuncia e difetto di motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che la nullità ricorre solo in caso di motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro del dovere di motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il 'minimo costituzionale'; solo la motivazione apparente integra nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di PREU per apparecchi da gioco privi di nulla osta, la responsabilità solidale può gravare sull'esercente a qualsiasi titolo dei locali in cui gli apparecchi sono installati; la qualificazione soggettiva accertata in fatto dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La deduzione di ultrapetizione è infondata quando la decisione di merito si fonda su un fatto o su un atto già posto a base della pretesa fiscale e non su un profilo del tutto estraneo alla contestazione dell'Ufficio.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur formalmente presente, non consenta di comprendere l'iter logico della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica se il ragionamento decisorio è comunque percepibile.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto nel merito della domanda o dell'appello implica necessariamente il rigetto delle questioni e delle censure correlate, senza necessità di una confutazione analitica di ogni argomento difensivo.
- L'eccezione di giudicato esterno richiede la prova della definitività della sentenza invocata, mediante produzione del provvedimento munito della prescritta attestazione; in mancanza, l'eccezione è inammissibile.
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