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Sentenza

Sentenza n. 15605/2026 - Roma, Sezione 5

per l’annullamento del provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno in data 17 maggio 2023, prot. K10/-OMISSIS-/R e notificato in data 14 giugno 2023 con cui è stata rigettata la domanda avanzata in data 14 dicembre 2021 dal ricorrente per la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992.

Giustizia amministrativa202309848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 17 maggio 2023, notificato il 14 giugno 2023, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza presentata il 14 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere e violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per carenza o insufficienza della motivazione, poiché il diniego si limitava a richiamare elementi informativi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, senza indicare i fatti sottostanti e impedendo così un’effettiva difesa. Ha inoltre denunciato carenza di istruttoria, in violazione dell’art. 6 l. 241/1990 e dell’art. 6 l. 91/1992. A sostegno ha osservato di non avere procedimenti penali né in Italia né nel Paese d’origine e di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficiente, in materia di dinieghi di cittadinanza motivati da ragioni di sicurezza, una motivazione che renda comprensibile l’iter logico senza divulgare tutte le fonti e i fatti riservati; il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa può costituire motivazione per relationem, ferma la possibilità di ostensione in giudizio con cautele per la riservatezza. Nel caso concreto, la documentazione riservata trasmessa al Tribunale e resa consultabile alle parti con modalità protette indicava elementi informativi adeguati, in particolare contiguità del richiedente con soggetti appartenenti a organizzazioni criminali collegate a gruppi terroristici di matrice jihadista. Il ricorrente non aveva svolto deduzioni puntuali su tali risultanze, giudicate idonee a sostenere la prognosi di pericolo e non irragionevoli. La deduzione relativa all’assenza di procedimenti penali non superava tale valutazione; neppure il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo era decisivo, poiché la valutazione per la cittadinanza è distinta e più rigorosa, anche in considerazione della sua irrevocabilità. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    l'amministrazione gode di un'ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale nei profili dell'apporto lavorativo e dell'integrazione economica e sociale, ma anche in ordine all'assenza di "vulnus" per le condizioni di sicurezza dello Stato

    La concessione della cittadinanza è oggetto di ampia valutazione discrezionale, che comprende anche la verifica prognostica dell’assenza di rischi per la sicurezza dello Stato.

  • art. 3 l. 241/1990

    nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo

    Nei dinieghi fondati sulla sicurezza della Repubblica, la motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico dell’amministrazione, ma non deve necessariamente rivelare tutte le fonti e i fatti riservati posti a base del giudizio.

  • art. 6 l. 241/1990

    la nota riservata trasmessa dall’amministrazione (e messa a disposizione delle parti per la consultazione in modalità idonee a preservare la riservatezza delle informazioni ivi contenute) riporta un’adeguata indicazione delle risultanze informative relative al ricorrente

    La documentazione istruttoria riservata può essere acquisita e consultata in giudizio con modalità protette; nel caso concreto, le risultanze così prodotte hanno fornito adeguato supporto istruttorio alla decisione.

Massime di principio

  • Nel diniego di cittadinanza fondato sulla sicurezza della Repubblica, la motivazione è sufficiente se consente di comprendere la logica della decisione, anche senza esporre tutte le fonti e i fatti riservati; la riservatezza non esclude l’esame giudiziale della documentazione, che può essere ostesa alle parti con cautele idonee.
  • La valutazione amministrativa sulla concessione della cittadinanza è ampia e comprende un giudizio prognostico sui rischi per la sicurezza dello Stato. Quando il diniego si fonda su motivi di sicurezza comprovati, la prognosi può essere probabilistica e basata su un attendibile grado di verosimiglianza, senza richiedere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo non determina il diritto alla cittadinanza né impedisce un diniego per ragioni di sicurezza: i due provvedimenti rispondono a valutazioni differenti e la concessione della cittadinanza richiede una valutazione autonoma e più rigorosa.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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