Cassazione Penale, Ordinanza n. 19045/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'affidamento in prova resta quindi fermo.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Un soggetto detenuto, condannato in via definitiva a sette anni di reclusione per un delitto in materia di stupefacenti, ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., lamentando la violazione dell'art. 47 l. 354/1975 e la contraddittorietà della motivazione. La Corte ha rilevato che le doglianze erano in realtà meramente fattuali e dirette a sollecitare una nuova valutazione del materiale già esaminato dal giudice di sorveglianza, oltre a riproporre argomentazioni già disattese; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
comma 1 lett. b), c) ed e)
i motivi dedotti erano formalmente inquadrati come violazione di legge e vizio di motivazione, ma erano in realtà censure di merito non deducibili in cassazione
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
norma posta a fondamento della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle risultanze già esaminate dal giudice di sorveglianza.
- La contraddittorietà della motivazione non è configurabile quando il ricorrente si limiti a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza evidenziare effettive lacune o incongruenze del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Le doglianze in cassazione avverso il diniego di una misura alternativa alla detenzione devono confrontarsi con la struttura logico-giuridica della decisione impugnata e non possono limitarsi a opporre una diversa lettura dei fatti e degli elementi di valutazione.
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