Regolamento (UE) 2026/1352
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1352 della Commissione, del 17 giugno 2026, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Ecolab GA 24-50 BPF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione concede l’autorizzazione dell’Unione alla famiglia di biocidi "Ecolab GA 24-50 BPF" in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione è rilasciata a Ecolab Deutschland GmbH e copre un insieme di usi industriali e professionali nei tipi di prodotto 6, 11 e 12, con il principio attivo glutaraldeide. Il provvedimento rinvia a un articolato sommario delle caratteristiche del biocida, che stabilisce composizione, usi consentiti, dosi, misure di mitigazione del rischio, istruzioni di primo soccorso e regole di smaltimento. L’autorizzazione decorre dall’8 luglio 2026 e scade il 30 settembre 2030.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Ecolab GA 24-50 BPF" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, per usi nei tipi di prodotto 6, 11 e 12.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla messa a disposizione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea e ai fini del SEE, della famiglia di biocidi "Ecolab GA 24-50 BPF", di titolarità di Ecolab Deutschland GmbH. L’autorizzazione riguarda la stessa famiglia di biocidi e i singoli prodotti elencati nell’allegato, per usi professionali/industriali e, ove richiesto dalla normativa nazionale, per professionisti formati. Sono coperti i tipi di prodotto 6, 11 e 12; il principio attivo è la glutaraldeide. Il testo non disciplina altri biocidi o usi diversi da quelli espressamente autorizzati nell’allegato.
Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Ecolab GA 24-50 BPF"
Il regolamento di esecuzione rilascia un’autorizzazione dell’Unione a favore di Ecolab Deutschland GmbH per la famiglia di biocidi "Ecolab GA 24-50 BPF". Si tratta di un’autorizzazione adottata nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, sulla base della procedura per la "stessa famiglia di biocidi" e del parere favorevole dell’ECHA.
Contesto normativo e iter procedurale
La domanda è stata presentata il 27 settembre 2016 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’ECHA ha trasmesso il proprio parere alla Commissione il 2 giugno 2025, unitamente al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, come richiesto dall’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha condiviso la valutazione dell’Agenzia, ritenendo le differenze rispetto alla famiglia di riferimento limitate a modifiche amministrative e sussistenti le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Oggetto dell’autorizzazione e durata
L’autorizzazione riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "Ecolab GA 24-50 BPF", con numero di autorizzazione EU-0035028-0000. La validità decorre dall’8 luglio 2026 e termina il 30 settembre 2030. Il regolamento precisa inoltre che la data di scadenza coincide con quella della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento "GA 24-50 BPF" autorizzata con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1906.
Ambito materiale: tipi di prodotto e sostanza attiva
L’autorizzazione copre i tipi di prodotto 6, 11 e 12. Il principio attivo è la glutaraldeide, indicata anche come glutarale o 1,5-pentandiale, che risulta inserita nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per tali tipi di prodotto. La formulazione è di tipo liquido "AL - qualsiasi altro liquido".
Struttura del sommario delle caratteristiche del biocida
L’allegato contiene un sommario molto dettagliato delle caratteristiche del biocida, articolato in tre livelli: informazioni amministrative, meta-SPC e prodotti singoli. Sono indicati il titolare dell’autorizzazione, i fabbricanti del prodotto e del principio attivo, la composizione qualitativa e quantitativa, i dati di classificazione di pericolo, gli usi autorizzati, le misure di mitigazione del rischio e le condizioni di stoccaggio e smaltimento.
Composizione, identificazione e fabbricazione
La famiglia è titolare di una composizione a base di glutaraldeide, con contenuti diversi a seconda del meta-SPC e del prodotto singolo. Per il meta SPC 1 la concentrazione del principio attivo è pari al 48,5-55,3% p/p; per il meta SPC 2 è pari al 23,4-25,9% p/p. Sono indicati numerosi siti di fabbricazione in diversi Stati membri e in altri Paesi, mentre il principio attivo è fabbricato da MC (US) 3 LLC negli Stati Uniti.
Usi autorizzati del meta SPC 1
Il meta SPC 1 copre usi nei tipi di prodotto 11 e 12, in particolare:
- conservazione di liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, sia a ricircolo chiuso sia aperto;
- conservazione dell’acqua di iniezione, dei liquidi per test idrostatici e per messa fuori servizio di macchinari, dei liquidi di fratturazione a base d’acqua e delle acque prodotte nell’industria petrolifera e del gas;
- trattamento slimicida nella fase umida e nel processo di disinchiostrazione della cellulosa e della carta. Per ciascun uso sono specificati i batteri come organismo bersaglio e, in taluni casi, anche alghe verdi, funghi e lieviti.
Usi autorizzati del meta SPC 2
Il meta SPC 2 copre il tipo di prodotto 6, oltre ai tipi 11 e 12, e riguarda soprattutto:
- conservazione di paste pigmento e impasti minerali destinati alla colorazione di tessuti, inchiostri, vernici, carta e altri materiali;
- conservazione di additivi per la produzione della carta;
- gli stessi impieghi industriali del meta SPC 1 nei sistemi di raffreddamento e nell’industria petrolifera e del gas. Anche qui gli organismi bersaglio indicati sono soprattutto batteri, con riferimento, per alcuni impieghi, a funghi e lieviti.
Dosi, frequenze e modalità di applicazione
Il regolamento specifica in modo puntuale le dosi per ciascun impiego, in genere espresse in grammi di glutaraldeide per m3 di acqua o per kg o tonnellata di matrice trattata. Le applicazioni possono essere continue, in lotti settimanali, bimestrali o trimestrali, oppure in singola iniezione, a seconda dell’uso. In più punti è ribadito che deve essere utilizzata la dose minima efficace e che l’utilizzatore deve adattare i requisiti di dosaggio alla matrice o al sistema specifico, consultando se necessario il titolare dell’autorizzazione.
Misure di mitigazione del rischio e limiti ambientali
Per numerosi usi nell’industria petrolifera e del gas e nei sistemi industriali sono previste misure ambientali stringenti. Tra le più rilevanti:
- divieto o forte limitazione dello scarico in acqua di mare oltre la soglia di 0,2 mg/l di glutaraldeide;
- limiti di 1 mg/l in caso di rilascio inevitabile nella rete fognaria;
- obbligo di riutilizzo dei liquidi trattati ove possibile;
- riciclo o smaltimento come rifiuti pericolosi se l’uso avviene a terra;
- ricorso a processi di degradazione controllata, diluizione o neutralizzazione chimica;
- per alcuni impieghi, necessità di impianti di trattamento delle acque reflue industriali con fase biologica e conformità alle BAT previste dal BREF per pasta di carta, carta e cartone;
- per i sistemi di raffreddamento aperti, limitazione a piccoli impianti con portata massima di scarico di 2 m3/h.
Protezione degli utilizzatori e primo soccorso
Il capitolo sulle istruzioni generali impone DPI specifici nelle fasi di manipolazione, svuotamento, pulizia e manutenzione. Sono richiesti occhiali di protezione chimica, tuta di protezione tipo 3 o 4, guanti conformi alla EN 374 e dispositivi di protezione delle vie respiratorie con fattori di protezione differenziati a seconda dell’attività. Sono inoltre previste istruzioni dettagliate di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi, con indicazione di chiamare il 112 e/o un centro antiveleni e di avviare le misure di supporto vitale in caso di necessità.
Smaltimento, imballaggi e stoccaggio
Il prodotto inutilizzato e non contaminato deve essere trattato come rifiuto pericoloso ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Sono previste procedure di neutralizzazione con bisolfito di sodio o idrossido di sodio, divieto di scarico in fognatura, suolo o corpi idrici, e possibilità di incenerimento ad alta temperatura. I contenitori non sono ricaricabili e devono essere risciacquati tre volte o a pressione, poi avviati a riciclo, ricondizionamento o smaltimento autorizzato. Lo stoccaggio deve avvenire sotto i 40 °C, evitando il contatto con diversi metalli e con ammine, ammoniaca, acidi forti, basi forti e forti ossidanti; sono previste durate di conservazione diverse per i due meta-SPC (24 mesi in HDPE e 12 mesi in acciaio inossidabile per il meta SPC 24, 12 mesi in HDPE e acciaio inossidabile per il meta SPC 50).
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
L’articolo 1 rilascia a Ecolab Deutschland GmbH l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0035028-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "Ecolab GA 24-50 BPF", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’Unione è valida dall’8 luglio 2026 al 30 settembre 2030. Il considerando indica che la data di scadenza coincide con quella della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento "GA 24-50 BPF".
Base giuridica e valutazione tecnica
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma. La Commissione si fonda sul parere dell’ECHA del 2 giugno 2025, che considera le differenze rispetto alla famiglia di riferimento limitate a modifiche amministrative e ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Tipi di prodotto e principio attivo
L’autorizzazione riguarda i tipi di prodotto 6, 11 e 12. Il principio attivo è la glutaraldeide, già inserita nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Uso della procedura per "stesso biocida"
La domanda è stata presentata da Ecolab Deutschland GmbH nel 2016 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, riguardando la stessa famiglia di biocidi collegata alla famiglia di riferimento già autorizzata con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1906.
Condizioni di impiego e misure di sicurezza
L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche del biocida con indicazioni su composizione, formulazione, usi autorizzati, dosi di applicazione, frequenza, categorie di utilizzatori, imballaggi, dispositivi di protezione individuale, primo soccorso, gestione delle fuoriuscite e smaltimento. Per diversi usi sono previste specifiche misure di mitigazione del rischio, inclusi limiti di concentrazione per gli scarichi e obblighi di trattamento delle acque reflue o di riutilizzo.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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