Regolamento (UE) 2026/1386
Regolamento (UE) 2026/1386 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo al controllo degli investimenti esteri nell’Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro armonizzato minimo per il controllo degli investimenti esteri nell’Unione, imponendo a tutti gli Stati membri di dotarsi di un meccanismo di controllo conforme a requisiti comuni. Rafforza il meccanismo di cooperazione tra Stati membri e Commissione, disciplina notifiche, osservazioni e pareri, e introduce un elenco di settori e attività sensibili soggetti ad autorizzazione preventiva obbligatoria. La finalità dichiarata è prevenire effetti negativi sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, preservando al contempo l’apertura dell’Unione agli investimenti e il funzionamento del mercato interno.
Quadro dell’Unione per il controllo degli investimenti esteri nell’Unione, con obblighi armonizzati minimi per gli Stati membri e meccanismo di cooperazione tra Stati membri e Commissione, in sostituzione del regolamento (UE) 2019/452.
Ambito di applicazione
Si applica agli investimenti esteri che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra un investitore estero e un’impresa target dell’Unione che svolge un’attività economica in uno Stato membro, inclusi gli investimenti effettuati direttamente da investitori esteri e gli investimenti intra-UE tramite imprese figlie controllate da investitori esteri. Sono esclusi gli investimenti di portafoglio privi di intento di influire su gestione o controllo, le acquisizioni effettuate nell’ambito di strumenti di risoluzione e le ristrutturazioni interne che non mutano il titolare effettivo, salvo introduzione nella catena di proprietà di un nuovo soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non già rappresentato. Il regolamento si applica dal 17 gennaio 2028, mentre alcune disposizioni preparatorie e organizzative si applicano dal 16 luglio 2026.
Regolamento (UE) 2026/1386 relativo al controllo degli investimenti esteri nell’Unione
Il regolamento rafforza e sostituisce il precedente quadro del 2019, con l’obiettivo di preservare la sicurezza e l’ordine pubblico senza compromettere l’apertura dell’Unione agli investimenti. Il legislatore europeo prende atto dell’evoluzione dei rischi geopolitici, tecnologici e sistemici, e costruisce un sistema più armonizzato, basato su un nucleo comune di settori sensibili, regole procedurali uniformi e una cooperazione strutturata tra Stati membri e Commissione.
Finalità e impostazione generale
L’impianto del regolamento è espressamente fondato sugli articoli 114 e 207, paragrafo 2, TFUE e si colloca nel perimetro della politica commerciale comune e della sicurezza economica dell’Unione. Il testo ribadisce che il controllo degli investimenti deve avvenire nel rispetto della proporzionalità, del mercato interno e delle libertà fondamentali, in particolare degli articoli 49 e 63 TFUE, e lascia impregiudicata la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, nonché la tutela degli interessi essenziali di sicurezza ex articolo 346 TFUE.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 e l’articolo 2 chiariscono che il regolamento si applica agli investimenti esteri che determinano o mantengono un legame durevole e diretto tra investitore estero e impresa target dell’Unione, anche quando l’operazione è effettuata tramite un’impresa figlia nell’Unione controllata da un soggetto di paese terzo. Restano fuori gli investimenti di portafoglio, gli investimenti effettuati nell’ambito di strumenti di risoluzione e le ristrutturazioni interne prive di mutamento del titolare effettivo, salvo l’introduzione nella catena di proprietà di un nuovo soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non già presente.
Meccanismi di controllo nazionali
Ciascuno Stato membro deve istituire un meccanismo di controllo conforme al regolamento e notificarlo alla Commissione entro il 17 gennaio 2028, con obbligo di comunicare le successive modifiche entro 30 giorni. I meccanismi nazionali devono essere trasparenti, non discriminatori e dotati di procedure e risorse adeguate: esame iniziale entro 45 giorni dalla presentazione completa, eventuale indagine approfondita, possibilità di controllo ex post per investimenti non soggetti ad autorizzazione preventiva o non presentati tempestivamente, ricorso giurisdizionale effettivo, sanzioni efficaci e relazione annuale pubblica.
Settori soggetti ad autorizzazione preventiva obbligatoria
Un elemento centrale del nuovo quadro è l’obbligo per tutti gli Stati membri di sottoporre ad autorizzazione preventiva gli investimenti in una serie di settori considerati strategici o critici. Tra questi figurano: prodotti a duplice uso e beni/tecnologie militari; tecnologie di semiconduttori, quantistiche e di IA indicate nell’allegato I; materie prime strategiche; banche dati elettorali e sistemi di voto; soggetti finanziari e infrastrutture di importanza sistemica; e, dopo valutazione mirata basata sul rischio, imprese attive in trasporti, energia e infrastrutture digitali qualificate come critiche dallo Stato membro competente. Gli investimenti greenfield restano fuori dall’obbligo di autorizzazione preventiva, pur rientrando nell’ambito generale del regolamento.
Meccanismo di cooperazione e notifiche
Il regolamento rafforza il meccanismo di cooperazione: gli Stati membri devono notificare agli altri Stati membri e alla Commissione gli investimenti che presentano specifici fattori di rischio, in particolare quelli legati a controllo governativo di paesi terzi, sanzioni UE, precedenti investimenti problematici, collegamenti con progetti o programmi di interesse per l’Unione o potenziali impatti su altri Stati membri. Sono previsti termini di notifica differenziati (15 o 45 giorni dalla presentazione, oppure senza indebito ritardo nei casi eccezionali), nonché regole specifiche per operazioni multinazionali, che richiedono presentazioni e notifiche coordinate nello stesso giorno e un costante allineamento procedurale tra gli Stati membri coinvolti.
Osservazioni degli Stati membri e pareri della Commissione
Gli articoli 8-12 disciplinano un sistema articolato di osservazioni e pareri. Gli Stati membri possono intervenire quando l’operazione può incidere sulla propria sicurezza o dispongono di informazioni pertinenti; la Commissione può intervenire quando sono potenzialmente coinvolti più Stati membri, progetti o programmi di interesse per l’Unione, o quando dispone di ulteriori informazioni rilevanti. Il regolamento scandisce termini brevi e vincolanti per le intenzioni di intervento, per le richieste di informazioni supplementari e per la formulazione di osservazioni e pareri. Lo Stato membro ospitante deve tenere in debita considerazione gli input ricevuti e, dopo la decisione, trasmettere una sintesi delle motivazioni e del modo in cui tali input sono stati considerati.
Investimenti non notificati e intervento ex post
Il regolamento non si limita agli investimenti notificati: entro 15 mesi dalla realizzazione, gli Stati membri e la Commissione possono formulare osservazioni o pareri su operazioni non passate dal meccanismo di cooperazione. Prima di farlo devono verificare se lo Stato membro ospitante abbia già controllato o intenda controllare l’operazione. Se lo Stato membro ospitante non intende sottoporla a controllo, deve informare gli altri Stati membri e la Commissione, organizzare una riunione su richiesta e fornire una spiegazione scritta, anche sulle eventuali misure alternative adottate.
Criteri sostanziali di valutazione del rischio
L’articolo 19 elenca i principali fattori che gli Stati membri e la Commissione devono considerare per valutare il probabile effetto negativo sulla sicurezza o sull’ordine pubblico. Il regolamento guarda sia all’oggetto dell’investimento sia all’investitore: rilevano l’impatto su soggetti e infrastrutture critiche, tecnologie critiche, approvvigionamenti essenziali, dati sensibili, media, processi elettorali, salute pubblica, sicurezza alimentare e strutture militari o sensibili; rilevano inoltre controlli o influenze di governi terzi, attività strategiche o illecite, sanzioni, precedenti mancati rispetto di misure di mitigazione, carenze AML/CFT, obblighi di intelligence e strutture proprietarie opache. La Commissione può anche predisporre moduli e valutazioni di rischio per facilitare l’analisi uniforme.
Esiti del controllo e misure di mitigazione
Se emerge un rischio probabile, lo Stato membro ospitante deve adottare una decisione di controllo: autorizzazione con misure di mitigazione, oppure divieto o liquidazione dell’investimento. Le misure di mitigazione devono essere adeguate a rimuovere il rischio e possono incidere su governance, diritti di voto, accesso a tecnologie o dati, catene di approvvigionamento, protocolli di cibersicurezza e localizzazione dei dati nell’Unione. Il divieto o la liquidazione sono ammessi solo se le misure meno invasive non bastano.
Infrastrutture di cooperazione, riservatezza e dati
Per rendere effettivo il sistema, il regolamento impone punti di contatto nazionali, un sistema sicuro e criptato per le comunicazioni, un portale online UE facoltativo su richiesta di almeno nove Stati membri e una banca dati sicura degli investimenti notificati e degli esiti delle procedure nazionali. La disciplina sulla riservatezza è molto rigorosa: le informazioni possono essere utilizzate solo per la finalità per cui sono state fornite, le informazioni classificate non possono essere declassate senza consenso, e il trattamento dei dati personali deve rispettare il GDPR e il regolamento (UE) 2018/1725.
Trasparenza, reporting e riesame
Gli Stati membri devono pubblicare relazioni annuali e la Commissione deve pubblicare una relazione annuale di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio. È previsto inoltre l’obbligo per la Commissione di rendere pubblico l’elenco dei meccanismi di controllo nazionali, mentre gli Stati membri devono pubblicare orientamenti dettagliati su ambito, soglie, fattori di attivazione, termini e regole procedurali. La Commissione riesaminerà il funzionamento del regolamento entro il 17 gennaio 2031 e poi ogni cinque anni, con possibile proposta di revisione legislativa, anche riguardo ai medicinali critici e ai costi di adeguamento per le imprese.
Rapporti con il precedente regolamento e decorrenza
Il regolamento (UE) 2019/452 è abrogato dal 17 gennaio 2028, ma continua ad applicarsi agli investimenti diretti in corso o completati entro tale data. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 17 gennaio 2028, con alcune disposizioni operative anticipate al 16 luglio 2026 per consentire la predisposizione degli strumenti tecnici e amministrativi necessari.
Disposizioni principali
Obiettivo, quadro comune ed esclusioni
L’articolo 1 definisce l’obiettivo di evitare effetti negativi degli investimenti esteri sulla sicurezza o sull’ordine pubblico e istituisce un quadro dell’Unione per i controlli nazionali, nonché un meccanismo di cooperazione. Restano salve la competenza degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale e la tutela degli interessi essenziali di sicurezza ex articolo 346 TFUE. Sono esclusi gli investimenti effettuati in attuazione di strumenti di risoluzione e le ristrutturazioni interne, salvo il caso in cui sia introdotto un nuovo soggetto giuridico di paese terzo nella catena di proprietà a monte.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, investimento estero, investimento greenfield, ristrutturazione interna, investitore estero, titolare effettivo, impresa figlia dell’investitore estero nell’Unione, impresa target dell’Unione, presentazione, Stato membro ospitante, controllo, meccanismo di controllo, decisione di controllo, autorità di controllo, realizzazione, operazione multinazionale, notifica multinazionale, misura di mitigazione e punto di contatto. Rilevante la nozione di titolare effettivo, che copre le persone fisiche che controllano o beneficiano in ultima analisi dell’investimento, o, in mancanza, il soggetto giuridico/trust al massimo livello identificabile.
Istituzione dei meccanismi di controllo nazionali
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di istituire un meccanismo di controllo conforme al regolamento, con facoltà di adottare disposizioni nazionali complementari o più specifiche purché coerenti con l’obiettivo UE. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le misure adottate entro il 17 gennaio 2028 e le modifiche entro 30 giorni dall’adozione.
Requisiti minimi dei controlli nazionali
L’articolo 4 impone trasparenza, non discriminazione e una procedura con esame iniziale entro 45 giorni di calendario dalla presentazione completa, seguita, se necessario, da un’indagine approfondita. Gli Stati membri devono poter controllare ex post, per almeno 15 mesi e fino a 5 anni dalla realizzazione, gli investimenti non soggetti ad autorizzazione preventiva e, per almeno 24 mesi, quelli soggetti ad autorizzazione preventiva ma non presentati o presentati tardivamente. Sono richiesti tutela delle informazioni riservate, ricorso giurisdizionale effettivo, pubblicazione di una relazione annuale, obbligo di notifica attraverso il meccanismo di cooperazione e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Ambito minimo comune soggetto ad autorizzazione preventiva
L’articolo 4, paragrafo 15, impone un obbligo di autorizzazione preventiva per gli investimenti in imprese target attive in settori particolarmente sensibili: prodotti a duplice uso e beni/tecnologie militari; semiconduttori, tecnologie quantistiche e tecnologie di IA indicate nell’allegato I; materie prime strategiche; banche dati elettorali, sistemi di voto e sistemi informativi elettorali; infrastrutture e soggetti finanziari di importanza sistemica; e, se qualificati critici dopo valutazione mirata basata sul rischio, imprese nei trasporti, energia e infrastrutture digitali. I greenfield sono esclusi da tale obbligo, ma restano inclusi nell’ambito generale del regolamento se gli Stati membri lo prevedono.
Notifica degli investimenti attraverso il meccanismo di cooperazione
L’articolo 5 stabilisce quando gli Stati membri devono notificare agli altri Stati membri e alla Commissione gli investimenti esteri soggetti al controllo: in particolare se l’investitore o la sua impresa figlia sono controllati da un governo di paese terzo, se vi sono soggetti a misure restrittive UE, se l’investitore è coinvolto in precedenti investimenti non autorizzati o con misure di mitigazione non rispettate, se l’impresa target partecipa a progetti o programmi di interesse per l’Unione o ha collegamenti multinazionali rilevanti, o se lo Stato membro ritiene che l’investimento possa incidere negativamente su un altro Stato membro. L’articolo 6 disciplina i termini di notifica: 15 giorni per i casi ex paragrafo 1, 45 giorni per i casi ex paragrafo 2, senza indebito ritardo per i casi eccezionali e per la notifica ex paragrafo 5.
Regole speciali per operazioni multinazionali
L’articolo 7 richiede presentazioni coordinate nello stesso giorno nei diversi Stati membri interessati, notifiche sincronizzate attraverso il meccanismo di cooperazione e stretto coordinamento fra le autorità per allineare tempi e decisioni, compresa la compatibilità di eventuali misure di mitigazione. La Commissione può partecipare alle discussioni su richiesta di uno Stato membro.
Osservazioni degli Stati membri e pareri della Commissione
Gli articoli 8-12 disciplinano la cooperazione: gli Stati membri possono formulare osservazioni se l’investimento può incidere sulla loro sicurezza o dispongono di informazioni rilevanti; la Commissione può emettere pareri se l’investimento può incidere su più Stati membri, su progetti o programmi di interesse per l’Unione o se dispone di informazioni aggiuntive pertinenti. Sono previsti termini stringenti per la pre-notifica dell’intenzione di intervenire, per le richieste di informazioni supplementari e per l’adozione di osservazioni e pareri, nonché il divieto per lo Stato membro ospitante di decidere prima della scadenza dei termini salvo casi eccezionali di urgenza di sicurezza o ordine pubblico. Lo Stato membro ospitante deve tenere in debita considerazione osservazioni e pareri e comunicare entro 7 giorni il dispositivo della decisione e una sintesi motivata.
Investimenti non notificati e cooperazione ex post
L’articolo 13 consente osservazioni e pareri anche su investimenti non notificati, entro 15 mesi dalla realizzazione. Prima di intervenire, Stati membri e Commissione devono verificare se lo Stato membro ospitante abbia già avviato o completato il controllo; se quest’ultimo non intende controllare l’operazione, deve informare gli altri Stati membri e la Commissione, organizzare una riunione su richiesta e fornire una spiegazione scritta, anche sulle eventuali misure alternative. Se decide di controllare, deve notificare secondo le regole ordinarie.
Requisiti organizzativi, informazioni e raccolta dati
Gli articoli 14-18 disciplinano punti di contatto, risorse amministrative, capacità di rispondere alle richieste, poteri di indagine e monitoraggio, e obblighi informativi standardizzati. L’articolo 15 elenca le informazioni da fornire nella notifica, inclusi dati sull’investitore, sul titolare effettivo, sull’assetto proprietario, sull’investimento, sull’impresa target, sui collegamenti di gruppo, sui progetti UE rilevanti e sulle sovvenzioni UE pari o superiori a 750.000 EUR nei cinque anni precedenti. L’articolo 16 consente richieste di assistenza nella raccolta di informazioni tra Stati membri e Commissione, con obbligo di motivazione, pertinenza e necessità stretta. L’articolo 17 impone la riservatezza e l’uso limitato delle informazioni; l’articolo 18 istituisce un sistema sicuro e criptato, un portale online UE su richiesta di almeno nove Stati membri e una banca dati sicura sugli investimenti notificati e sugli esiti delle valutazioni.
Criteri di valutazione del rischio e decisioni di controllo
L’articolo 19 elenca i fattori da considerare per valutare il probabile effetto negativo sulla sicurezza o sull’ordine pubblico: impatto su progetti o programmi di interesse per l’Unione, disponibilità di tecnologie critiche, infrastrutture critiche e soggetti critici, fattori produttivi critici, informazioni sensibili e dati personali, libertà e pluralismo dei media, processi elettorali, salute pubblica e medicinali critici, sicurezza alimentare e sicurezza di strutture militari o sensibili. L’articolo considera anche fattori legati all’investitore, come collegamenti con governi terzi, attività strategiche o illecite, precedenti violazioni o mancato rispetto di misure di mitigazione, soggezione a misure restrittive, carenze AML/CFT del paese terzo di stabilimento, obblighi di intelligence e assetto proprietario opaco. L’articolo 20 disciplina l’esito del controllo: autorizzazione con misure di mitigazione, divieto o liquidazione, con misure più invasive solo se quelle mitigative non bastano; sono elencate misure tipiche come modifiche di governance, diritti di voto, accesso a tecnologie o dati, garanzie di approvvigionamento, protocolli di cibersicurezza e localizzazione dei dati nell’Unione.
Trasparenza, relazione annuale e protezione dei dati
Gli articoli 23-25 prevedono un elenco pubblico dei meccanismi di controllo nazionali, orientamenti dettagliati pubblicati dagli Stati membri, una relazione annuale nazionale con dati aggregati e anonimizzati e una relazione annuale della Commissione sul funzionamento del regolamento. Il trattamento dei dati personali deve rispettare il GDPR e il regolamento (UE) 2018/1725, con Commissione e autorità nazionali considerate contitolari del trattamento per i dati operativi e con conservazione limitata al tempo necessario.
Revisione, atti delegati e atti di esecuzione
Gli articoli 26-29 attribuiscono alla Commissione il riesame periodico del regolamento entro il 17 gennaio 2031 e poi ogni cinque anni, con attenzione anche ai medicinali critici e ai costi di adeguamento. L’articolo 27 conferisce poteri delegati per aggiornare gli allegati II e III e per sostituire l’allegato IV con riferimento all’elenco UE dei medicinali critici; la delega dura cinque anni dal 16 luglio 2026, è rinnovabile tacitamente e revocabile. L’articolo 29 prevede la procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione relativi ai moduli, al portale online e al sistema sicuro.
Abrogazione del regolamento (UE) 2019/452 e regime transitorio
L’articolo 30 abroga il regolamento (UE) 2019/452 dal 17 gennaio 2028, ma lo mantiene applicabile agli investimenti esteri diretti oggetto di controllo in corso al 17 gennaio 2028 e a quelli completati entro tale data. Il nuovo regolamento non si applica a tali investimenti né agli altri investimenti esteri già sottoposti a controllo in corso o completati alla data di applicazione. La prima relazione annuale deve includere anche informazioni sugli investimenti non già coperti da precedenti relazioni ex regolamento 2019/452.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 31 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 17 gennaio 2028. Tuttavia, alcune disposizioni organizzative e preparatorie si applicano dal 16 luglio 2026, in particolare quelle sulle notifiche della disciplina nazionale, sul modulo informativo, sul sistema sicuro e criptato, sul portale online UE, sulla banca dati sicura e sugli atti delegati e di esecuzione collegati.
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