Regolamento (UE) 2026/1337
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1337 della Commissione, del 17 giugno 2026, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi Ecolab Glut Family in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi a base di glutaraldeide, dopo la valutazione positiva dell’ECHA e della Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione riguarda una pluralità di usi industriali, con condizioni molto dettagliate su dosi, modalità di applicazione, dispositivi di protezione individuale, gestione degli effluenti e limiti di esposizione. Per alcuni usi la glutaraldeide, essendo sostanza candidata alla sostituzione, comporta una valutazione comparativa e un’autorizzazione limitata a un massimo di cinque anni. L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche del prodotto, incluse formulazioni, avvertenze di pericolo e condizioni di impiego per i meta-SPC e i singoli prodotti.
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Ecolab Glut Family" contenente glutaraldeide, per i tipi di prodotto 6, 11 e 12, con disciplina delle condizioni d’uso, delle misure di mitigazione del rischio e della validità dell’autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica alla società Ecolab Deutschland GmbH quale titolare dell’autorizzazione e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione della famiglia di biocidi "Ecolab Glut Family" e dei singoli prodotti inclusi nei meta-SPC allegati. Copre gli usi nei tipi di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio), 11 (preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale) e 12 (preservanti contro la formazione di sostanze viscide/slimicidi), in ambiti industriali e, per alcuni usi, professionali. L’autorizzazione è valida dall’8 luglio 2026 al 30 giugno 2031; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini SEE.
Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Ecolab Glut Family"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1337 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione alla società Ecolab Deutschland GmbH per la famiglia di biocidi "Ecolab Glut Family", contenente glutaraldeide. L’intervento si colloca nel sistema del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce il parere favorevole dell’ECHA, con particolare attenzione alla conformità alle condizioni di autorizzazione e alla valutazione comparativa dovuta alla qualificazione della glutaraldeide come sostanza candidata alla sostituzione.
Base giuridica e iter valutativo
La domanda di autorizzazione è stata presentata il 26 settembre 2016 ed è stata valutata dall’autorità competente dei Paesi Bassi, che ha trasmesso la relazione di valutazione il 14 marzo 2025. L’ECHA ha poi inviato alla Commissione il proprio parere l’1 ottobre 2025, insieme al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e alla relazione finale. La Commissione ha aderito al parere dell’Agenzia e ha ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito dell’autorizzazione e durata
L’autorizzazione è rilasciata con numero EU-0035830-0000 ed è valida dall’8 luglio 2026 al 30 giugno 2031. Il regolamento riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, oltre a essere testo rilevante ai fini SEE.
Sostanza attiva e valutazione comparativa
Il principio attivo è la glutaraldeide, presente nell’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 6, 11 e 12. Poiché la glutaraldeide è stata individuata come sostanza candidata alla sostituzione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1759, l’autorità di valutazione ha svolto una valutazione comparativa ex articolo 23, paragrafo 1. Tale valutazione non ha evidenziato motivi per vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato o l’uso nei casi richiesti; tuttavia, proprio per la natura della sostanza, l’autorizzazione è limitata a un periodo non superiore a cinque anni, conformemente all’articolo 23, paragrafo 6.
Tipi di prodotto e usi autorizzati
La famiglia autorizzata copre:
- tipo di prodotto 6: preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio;
- tipo di prodotto 11: preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale;
- tipo di prodotto 12: slimicidi.
Gli usi sono numerosi e riguardano soprattutto contesti industriali: conservazione di detergenti, liquidi per la pulizia, emulsioni di cera e polimeri, additivi per l’industria della carta, ausiliari per cuoio e tessile, vernici e rivestimenti, sistemi di raffreddamento a ricircolo, fluidi per test idrostatici in applicazioni petrolifere offshore, acqua di produzione e di iniezione offshore, nonché il controllo della melma e del biofilm nell’industria cartaria.
Composizione e meta-SPC
L’allegato è articolato in più livelli: una parte generale per la famiglia di biocidi e due meta-SPC. Il meta-SPC 1 contiene glutaraldeide al 24% p/p e il meta-SPC 2 al 50% p/p, entrambi in formulazione "AL - qualsiasi altro liquido". Per ciascun meta-SPC sono elencati i singoli prodotti con rispettivi numeri di autorizzazione: nel meta-SPC 1, ad esempio, NALCO 73500 e NALCO WT-407; nel meta-SPC 2, NALCO 7634.
Classificazione di pericolo e consigli di prudenza
L’allegato riporta indicazioni di pericolo e consigli di prudenza differenziati per i meta-SPC. Per il meta-SPC 1 compaiono, tra le altre, H314, H317, H334, H412, H302, H331 ed EUH071; per il meta-SPC 2 figurano H301, H330, H314, H334, H317, H410 ed EUH071. Sono elencate prescrizioni standard di prudenza come non respirare i vapori, evitare il contatto con la pelle e gli occhi, non disperdere nell’ambiente, usare protezione individuale e conservare il prodotto in luogo ben ventilato e sotto chiave.
Modalità d’uso, dosaggi e condizioni operative
Per ciascun impiego l’allegato specifica:
- organismi bersaglio: batteri, lieviti, funghi e, in alcuni usi, Legionella pneumophila;
- campo di applicazione: interno, esterno o offshore;
- metodo: soprattutto aggiunta singola a contenitori/recipienti o aggiunta automatizzata a sistemi idrici;
- dosi: espresse in mg/kg, mg/l o mg s.a./l, con soglie minime e massime e tempi di contatto variabili;
- frequenza: singola applicazione, dosaggio intermittente, giornaliero, settimanale o fino a 4 volte al giorno a seconda dell’uso.
L’allegato insiste sulla necessità di usare la dose efficace più bassa, di consultare il fabbricante per adattare il dosaggio alla matrice specifica e di mantenere la temperatura sotto i 40 °C prima dell’aggiunta nei processi a caldo.
Misure di mitigazione del rischio e DPI
Le misure di mitigazione del rischio sono molto dettagliate e, in più sezioni, sostanzialmente ripetitive. Per la manipolazione di prodotto non diluito in condizioni aperte è in genere obbligatorio:
- protezione respiratoria con fattore di protezione almeno 10 secondo EN 14387 o equivalente;
- guanti chimico-resistenti secondo EN 374 o equivalente;
- tuta di protezione almeno di tipo 3 secondo EN 14605 o equivalente;
- protezione occhi/viso secondo EN 166 o equivalente;
- calzature chimico-resistenti secondo EN 13832 o equivalente.
Il testo sottolinea che le misure tecniche e organizzative devono essere preferite ai DPI, che i lavoratori devono essere adeguatamente formati e che la disciplina del regolamento non pregiudica gli obblighi dei datori di lavoro ai sensi della Direttiva 98/24/CE e della restante normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Restrizioni specifiche per alcuni usi industriali e offshore
Per i sistemi di raffreddamento e per gli usi offshore il regolamento introduce limiti stringenti di portata di scarico, tempo di contatto e qualità degli effluenti. Nei casi di scarico in mare, il contenuto di glutaraldeide nell’acqua prodotta non deve superare 0,2 mg/l; la soglia può essere raggiunta mediante degradazione, diluizione, o additivi quali bisolfito di sodio a pH 5 o idrossido di sodio a pH 12. Per la reiniezione è ammessa acqua prodotta fino a 750 mg/l di glutaraldeide. In più, per i sistemi di raffreddamento con portata massima di 2 m3/h è richiesto che le acque reflue siano scaricate in rete fognaria comunale, trattate in impianto industriale con fase biologica o convogliate in bacino di decantazione con tempo minimo di ritenzione idraulica di 105 giorni e diluizione del corpo idrico ricevente almeno 200 volte.
Uso nell’industria della carta e prevenzione delle resistenze
Per gli usi nel settore cartario l’autorizzazione è subordinata, in particolare, alla conformità alla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e alle BAT descritte nel BREF per cellulosa, carta e cartone. Le cartiere esentate dalla direttiva devono scaricare le acque reflue nel sistema fognario urbano. In questi impieghi il regolamento richiede anche monitoraggio dell’efficacia in loco per prevenire lo sviluppo di resistenze e verificare eventuali cali di attività biocida.
Pronto soccorso, smaltimento e stoccaggio
L’allegato contiene una sezione generale sugli effetti avversi e sulle misure di primo soccorso: inalazione, ingestione, contatto cutaneo e oculare devono essere gestiti con trasferimento all’aria aperta, lavaggi prolungati, non induzione del vomito e immediato contatto con centro antiveleni o servizi di emergenza. Per lo smaltimento si prevede l’incenerimento in impianto adeguato e, per gli imballaggi contaminati, svuotamento, pulizia e possibile riciclaggio. Lo stoccaggio deve avvenire in luogo ben ventilato, con contenitori ben chiusi e temperatura non superiore a 40 °C; la durata di conservazione è di 24 mesi.
Osservazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il testo rileva soprattutto perché:
- configura un’autorizzazione UE pienamente efficace e direttamente applicabile;
- vincola la commercializzazione e l’uso a condizioni tecniche e di sicurezza dettagliate, che diventano parte integrante del titolo autorizzativo;
- impone agli operatori di verificare coerenza tra formulazione effettivamente immessa sul mercato e meta-SPC autorizzato;
- richiede attenzione a responsabilità di filiera, etichettatura, istruzioni d’uso, formazione del personale e gestione ambientale, soprattutto negli impieghi industriali e offshore con scarichi controllati.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
All’Ecolab Deutschland GmbH è rilasciata l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Ecolab Glut Family", con numero EU-0035830-0000, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida dall’8 luglio 2026 al 30 giugno 2031.
Base giuridica e valutazione tecnica
Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 44, paragrafo 5. La decisione si fonda sul parere favorevole dell’ECHA e sulla conformità della famiglia di biocidi alle condizioni dell’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento.
Sostanza attiva e sostanza candidata alla sostituzione
Il principio attivo è la glutaraldeide, inclusa nell’elenco dell’Unione delle sostanze attive approvate per i tipi di prodotto 6, 11 e 12. La glutaraldeide è inoltre identificata come sostanza candidata alla sostituzione, con conseguente valutazione comparativa ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Valutazione comparativa e limitazione temporale
La valutazione comparativa non ha mostrato che gli usi richiesti debbano essere vietati o limitati. Poiché non esistono biocidi autorizzati adeguati, non vi sono alternative con rischio complessivo molto inferiore ed è necessaria una certa diversità chimica per limitare resistenze, l’autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a cinque anni, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 6.
Tipi di prodotto e usi autorizzati
La famiglia copre il tipo di prodotto 6 per la conservazione di detergenti, emulsioni di cera e polimeri, additivi dell’industria della carta, ausiliari dell’industria del cuoio e tessile, oltre a vernici e materie prime; il tipo 11 per sistemi di raffreddamento e trattamento industriale e per fluidi di test idrostatici in applicazioni petrolifere offshore; il tipo 12 per slimicidi nell’industria della carta e per applicazioni offshore su acqua di produzione/iniezione e fluidi per test idrostatici.
Condizioni di impiego, dosi e utilizzatori
L’allegato dettaglia per ciascun uso dosi minime e massime, tempi di contatto, frequenze di applicazione, formati di imballaggio e categorie di utilizzatori. Gli impieghi sono in prevalenza industriali; alcuni sono anche professionali. In numerosi casi è richiesta applicazione singola, dosaggio automatizzato e uso in sistemi controllati.
Misure di mitigazione del rischio
Per la manipolazione di biocida non diluito in condizioni aperte sono obbligatori dispositivi di protezione delle vie respiratorie, guanti chimico-resistenti EN 374, tuta di protezione EN 14605 tipo 3, protezione occhi/viso EN 166 e calzature chimico-resistenti EN 13832, salvo sostituzione da misure tecniche e organizzative. Sono richiamate la Direttiva 98/24/CE e le altre norme UE su salute e sicurezza sul lavoro.
Restrizioni ambientali e tecniche per usi selezionati
Per i sistemi di raffreddamento e gli usi offshore sono previsti limiti di portata, tempi di contatto, diluizione degli effluenti e condizioni di scarico; in diversi casi il rilascio in mare richiede che la glutaraldeide nell’acqua prodotta non superi 0,2 mg/l. Per l’industria della carta è richiesta l’applicazione solo in cartiere conformi alla direttiva 2010/75/UE o, se esentate, con scarico nel sistema fognario urbano, oltre a una diluizione dell’effluente almeno 200 volte.
Obblighi di informazione, pronto soccorso e smaltimento
Il prodotto è classificato con indicazioni di pericolo H314, H317, H334, H412 e, per il meta-SPC 2, anche H301, H330 e H410. Sono previste istruzioni dettagliate di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi, nonché lo smaltimento mediante incenerimento in impianto idoneo e riciclaggio degli imballaggi bonificati.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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