Regolamento (UE) 2026/1341
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1341 della Commissione, del 17 giugno 2026, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento avvia un riesame, richiesto da Braya Renewable Fuels (Newfoundland) LP, per verificare se le importazioni di biodiesel spedito dal Canada debbano essere esentate dalle misure antidumping e compensative UE già estese al Canada. La Commissione ritiene che vi siano elementi sufficienti per aprire l’inchiesta e, nel frattempo, abroga il dazio antidumping per le importazioni del richiedente disponendo la registrazione doganale per consentire un’eventuale riscossione retroattiva. Le misure compensative restano invece in vigore fino all’eventuale riconoscimento dell’esenzione a favore del richiedente.
Apertura di un riesame per valutare l’esenzione di un produttore canadese di biodiesel dalle misure antidumping e compensative UE vigenti sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel, inteso come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela con oltre il 20 % in peso di tali componenti, spedito dal Canada, indipendentemente dalla dichiarazione di origine canadese o meno. Il riesame riguarda in particolare il produttore-esportatore Braya Renewable Fuels (Newfoundland) LP, identificato dal codice addizionale TARIC 88FD, e i prodotti classificati nei codici NC/TARIC indicati nell’articolo 1. Il provvedimento incide sull’applicazione delle misure antidumping e antisovvenzioni già in vigore e sulla registrazione doganale delle importazioni, con durata del riesame e della registrazione limitata nel tempo. Non riguarda, in questa fase, l’intera disciplina generale del settore, ma la posizione del singolo richiedente rispetto alle misure estese al Canada.
Apertura del riesame sulle importazioni di biodiesel dal Canada
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1341 avvia un riesame, richiesto da Braya Renewable Fuels (Newfoundland) LP, per verificare se il produttore-esportatore canadese possa beneficiare di un’esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili al biodiesel spedito dal Canada. La Commissione fonda l’apertura del procedimento sugli articoli 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, ritenendo sufficienti gli elementi di prova presentati.
Contesto delle misure esistenti
Le misure oggetto del riesame derivano dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267, che avevano istituito rispettivamente un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza. Tali misure erano già state estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada dai regolamenti (UE) n. 443/2011 e (UE) n. 444/2011.
Prodotto interessato e ambito materiale
Il prodotto oggetto del riesame è il biodiesel, definito come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di tali componenti. Il prodotto in esame è quello spedito dal Canada, indipendentemente dalla sua dichiarazione di origine, e rientra in numerosi codici NC/TARIC specificamente elencati nel regolamento.
Ragioni della domanda di esenzione
Secondo quanto rappresentato dal richiedente, non vi sarebbero esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale relativo all’estensione delle misure, compreso tra il 1o aprile 2009 e il 30 giugno 2010. La società afferma di essere stata costituita solo nel 2014 e che il relativo impianto è stato costruito e aperto nel 2024, dunque dopo il periodo rilevante. Il richiedente ha inoltre sostenuto di essere un effettivo produttore e di non aver eluso le misure in vigore, indicando esportazioni nell’Unione nell’ottobre 2025 e nel gennaio 2026.
Effetti immediati: abrogazione del dazio antidumping e registrazione
L’articolo 2 abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 per le importazioni di cui all’articolo 1. Parallelamente, l’articolo 3 impone alle autorità doganali la registrazione di tali importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036; la registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore. La finalità è consentire la riscossione del dazio qualora il riesame si concluda accertando pratiche di elusione, applicando il dazio previsto per le "tutte le altre società" (172,2 EUR/tonnellata, secondo il regolamento 2021/1266).
Persistenza del dazio compensativo
Il regolamento chiarisce che le misure antisovvenzioni restano in vigore, perché il regolamento antisovvenzioni di base non prevede una soppressione analoga a quella ammessa per i nuovi esportatori nel quadro antidumping. L’eventuale abrogazione del dazio compensativo per Braya Renewable Fuels (Newfoundland) LP dipenderà quindi dall’esito del riesame, che dovrà accertare il diritto all’esenzione.
Svolgimento dell’inchiesta e diritti delle parti
La Commissione invierà un questionario al richiedente, che dovrà essere restituito entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo diversa disposizione. Le parti interessate ammesse al procedimento comprendono produttori esportatori, produttori dell’Unione, importatori, utilizzatori, sindacati e organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino un legame obiettivo con il prodotto. È possibile presentare osservazioni scritte, chiedere audizioni e interloquire tramite il fascicolo elettronico TRON.tdi; le richieste di audizione sulla fase iniziale devono essere presentate entro 15 giorni.
Riservatezza, documentazione e rappresentanza procedurale
Le comunicazioni contenenti informazioni riservate devono essere contrassegnate "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato idoneo alla consultazione delle parti interessate. Le parti che utilizzano materiale protetto da diritti d’autore devono ottenere le autorizzazioni necessarie. Il regolamento disciplina anche le modalità di invio via e-mail, i requisiti dei recapiti elettronici e l’utilizzo del consigliere-auditore per le controversie relative a accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe e diritti di difesa.
Termine del procedimento e protezione dei dati
L’inchiesta deve chiudersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali trattati nel corso del procedimento sono soggetti al regolamento (UE) 2018/1725, con rinvio all’informativa disponibile sul sito della DG Commercio e sicurezza economica.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nel quadro operativo, l’elemento immediatamente rilevante per gli operatori è la registrazione doganale delle importazioni e la temporanea sospensione del dazio antidumping per il richiedente, in attesa dell’esito del riesame.
Disposizioni principali
Apertura del riesame
La Commissione apre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, un riesame volto a stabilire se le importazioni di biodiesel spedito dal Canada e prodotto da Braya Renewable Fuels (Newfoundland) LP debbano essere soggette o meno alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e (UE) 2021/1267.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto è identificato come biodiesel, in forma pura o in miscela con oltre il 20 % in peso di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico di origine non fossile, spedito dal Canada. Sono indicati specifici codici NC e TARIC, tra cui ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 42, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, con i corrispondenti codici TARIC.
Sospensione del dazio antidumping per il richiedente
Con l’articolo 2 il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 è abrogato, limitatamente alle importazioni di cui all’articolo 1. La misura è coerente con la logica del nuovo esportatore di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali devono registrare le importazioni interessate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, così da consentire l’eventuale riscossione del dazio qualora il riesame accerti pratiche di elusione.
Persistenza delle misure compensative
Il regolamento precisa che, poiché il regolamento antisovvenzioni di base non prevede la soppressione dei dazi compensativi nei casi in cui l’esportatore non sia stato oggetto di indagine individuale nell’inchiesta iniziale, le misure compensative restano in vigore fino a eventuale riconoscimento dell’esenzione per il richiedente.
Termini procedurali dell’inchiesta
L’inchiesta copre il periodo dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2026. Il questionario deve essere restituito entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo diversa disposizione. Le parti interessate devono presentare le osservazioni e le informazioni richieste entro 37 giorni, con termini più brevi per audizioni e repliche su osservazioni di altre parti.
Diritti di partecipazione, riservatezza e accesso al fascicolo
Possono partecipare produttori esportatori, produttori dell’Unione, importatori, utilizzatori, sindacati e associazioni rappresentative, purché dimostrino un legame obiettivo con il prodotto oggetto del riesame o con il prodotto immesso sul mercato dell’Unione. Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato; il fascicolo è accessibile tramite TRON.tdi.
Omessa collaborazione e dati disponibili
In caso di mancata collaborazione, rifiuto di accesso alle informazioni, ritardi o ostacoli gravi all’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate.
Calendario dell’inchiesta e durata massima
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1337
- Regolamento · 17 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1339
- Regolamento · 17 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1352
- Regolamento · 17 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1386
- Regolamento · 17 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1388
- Regolamento · 17 giu 2026Regolamento (UE) 2026/1395
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →