Regolamento (UE) 2026/1339
Regolamento (UE) 2026/1339 della Commissione, del 17 giugno 2026, che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirazamina in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 con riferimento ai livelli massimi di residui della fenpirazamina. La correzione si rende necessaria per rimediare a un errore materiale nella sequenza di applicazione dei regolamenti (UE) 2019/90 e 2019/977, che avevano fissato LMR confliggenti o succedutisi in modo non coerente. La modifica consiste nella sostituzione della colonna dedicata alla fenpirazamina nell’allegato II, con i valori di LMR riportati nell’allegato al regolamento. Il testo entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Rettifica del regolamento (CE) n. 396/2005 per correggere i livelli massimi di residui (LMR) della fenpirazamina in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli operatori e alle autorità che applicano il regolamento (CE) n. 396/2005 nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’intervento riguarda esclusivamente la colonna relativa alla fenpirazamina nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sui LMR per numerose categorie di prodotti vegetali e di origine animale elencate nell’allegato. Il regolamento ha portata generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina altri principi attivi né modifica l’assetto generale del regolamento base oltre la rettifica indicata.
Rettifica dei livelli massimi di residui della fenpirazamina
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è correggere un errore materiale relativo alla successione temporale di due regolamenti di modifica, il regolamento (UE) 2019/90 e il regolamento (UE) 2019/977, che avevano determinato una sovrapposizione non coerente degli LMR della fenpirazamina.
Ragioni della rettifica
Nei considerando si precisa che i LMR della fenpirazamina erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento (UE) 2019/977 aveva poi modificato tali limiti sulla base dei livelli massimi di residui del Codex (CXL) per determinati prodotti vegetali, ma i valori così introdotti sono stati sostituiti dal regolamento (UE) 2019/90, che, pur essendo stato adottato prima, si applica dal 13 agosto 2019. Poiché la diversa sequenza di applicazione deriva da un errore materiale, la Commissione procede a una rettifica del testo vigente.
Ambito della rettifica
L’intervento è circoscritto all’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e, in particolare, alla colonna relativa alla fenpirazamina. La modifica produce effetti sui LMR applicabili a un ampio ventaglio di prodotti, includendo frutta, ortaggi, cereali, spezie, prodotti di origine animale e altre matrici previste dall’impianto classificatorio del regolamento base.
Contenuto dei nuovi LMR
L’allegato del regolamento sostituisce la colonna della fenpirazamina con i valori aggiornati. In numerose categorie il valore resta pari a 0,01 mg/kg, indicato come limite inferiore di determinazione analitica. Sono però previsti valori più elevati per specifiche matrici, tra cui:
- 5 mg/kg per albicocche e pesche;
- 4 mg/kg per ciliegie, mirtilli, ribes, uva spina e varie altre bacche;
- 3 mg/kg per uve, fragole, pomodori, peperoni e prugne;
- 0,7 mg/kg per cetrioli, cetriolini e zucchine;
- 8 mg/kg per lattughe, crescione e altre insalate;
- 0,05 mg/kg per tè, caffè, infusioni di erbe, cacao, carrube, spezie e varie matrici animali;
- 0,02 mg/kg o 0,05 mg/kg per diverse carni, frattaglie, latte e altri prodotti di origine animale, secondo la matrice considerata.
Prodotti di origine animale e altre categorie particolari
Per i prodotti di origine animale terrestri il regolamento distingue tra muscolo, grasso, fegato, rene e altre frattaglie, con valori differenziati per suini, bovini, ovini, caprini ed equidi. Il pollame è oggetto di una previsione specifica, mentre latte, uova e miele sono disciplinati con valori propri. Il testo richiama anche le sezioni relative a prodotti ittici, prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi e prodotti alimentari trasformati, senza riportare nel corpo fornito valori numerici aggiuntivi per tali voci.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta quindi di un atto di rettifica immediatamente rilevante per gli operatori del settore agroalimentare, per i laboratori di controllo e per le autorità competenti incaricate della vigilanza sui residui di pesticidi.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 sia rettificato conformemente all’allegato del regolamento. La rettifica riguarda la colonna relativa alla fenpirazamina e sostituisce i valori di LMR applicabili alle diverse categorie di prodotti vegetali e animali.
Motivo della rettifica
I considerando chiariscono che i LMR della fenpirazamina erano stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e successivamente modificati dal regolamento (UE) 2019/977 sulla base dei CXL del Codex. Tuttavia, tali valori erano stati poi sostituiti dal regolamento (UE) 2019/90, che pur essendo stato adottato prima si applica dal 13 agosto 2019; la divergenza deriva da un errore materiale nella sequenza delle date di applicazione. Il nuovo regolamento interviene quindi per riallineare il testo vigente.
Nuovi livelli massimi di residui per la fenpirazamina
L’allegato sostituisce integralmente la colonna della fenpirazamina nell’allegato II con LMR differenziati per categorie di prodotti. Tra i principali valori indicati figurano, a titolo esemplificativo: 0,01 mg/kg per numerosi prodotti vegetali con riferimento al limite inferiore di determinazione analitica; 5 mg/kg per albicocche e pesche; 4 mg/kg per ciliegie, mirtilli, ribes, uva spina e altre bacche; 3 mg/kg per uve, fragole, pomodori, peperoni e prugne; 0,7 mg/kg per cetrioli, cetriolini e zucchine; 8 mg/kg per lattughe, crescione e alcune foglie; 0,05 mg/kg per varie infusioni, spezie, cacao, carrube e numerosi prodotti di origine animale; valori specifici anche per talune frattaglie e prodotti animali terrestri, con distinzioni tra muscolo, grasso, fegato, rene e altre frattaglie.
Regime per i prodotti di origine animale e per gli alimenti trasformati
Per i prodotti di origine animale terrestri sono previsti valori distinti per suini, bovini, ovini, caprini ed equidi, con 0,02 mg/kg per muscolo e grasso, 0,05 mg/kg per fegato, rene e altre frattaglie commestibili, e 0,01 mg/kg per la voce residuale 'altri' in molte categorie. Per il pollame il valore indicato è 0,01 mg/kg. Per latte, uova, miele e altri prodotti dell’apicoltura sono previsti valori specifici, generalmente pari a 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg a seconda della matrice. Le sezioni 1100000, 1200000 e 1300000 richiamano rispettivamente prodotti ittici, prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi e prodotti alimentari trasformati, ma nel testo fornito non sono riportati valori numerici nella colonna sostituita.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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