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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1395

Regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012

Normativa europea32026R1395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova per un nuovo ciclo decennale il sistema SPG dell’Unione, confermando la struttura a tre regimi: ordinario, SPG+ ed EBA. Il meccanismo combina riduzioni o sospensioni tariffarie con condizionalità su diritti umani, diritti del lavoro, ambiente, buon governo e cooperazione in materia di riammissione. Sono inoltre rafforzati i sistemi di monitoraggio, le procedure di revoca temporanea, le salvaguardie per l’industria unionale e alcuni meccanismi automatici per prodotti agricoli sensibili, in particolare il riso.

Disciplina l’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell’Unione, includendo SPG ordinario, SPG+ ed EBA, e abroga il regolamento (UE) n. 978/2012.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari dei paesi ammissibili e beneficiari elencati nell’allegato I, secondo i tre regimi preferenziali previsti: SPG ordinario, SPG+ ed EBA (Everything But Arms). Copre l’intero territorio dei paesi beneficiari, comprese zone economiche speciali e zone di trasformazione per l’esportazione, e disciplina anche condizioni di origine, cumulo, monitoraggio, revoca temporanea, salvaguardie e sorveglianza settoriale. Non si applica ai prodotti/paesi esclusi per classificazione di reddito, altri regimi di accesso preferenziale equivalenti, cause di revoca, o per effetto di transizioni e deroghe previste dal regolamento.

Regolamento (UE) 2026/1395 sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate

Il regolamento rinnova e rimodella il sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione, confermando l’impostazione storica dell’SPG come strumento di politica commerciale coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, diritti umani, diritti del lavoro, protezione del clima e buon governo. La disciplina si fonda sul TFUE, sull’Agenda 2030 dell’ONU e sulla clausola di abilitazione OMC, con l’obiettivo di sostenere i paesi in via di sviluppo più bisognosi senza arrecare danno agli interessi dell’industria dell’Unione.

Struttura del sistema e finalità

L’SPG continua a essere articolato in tre regimi:

  • SPG ordinario;
  • SPG+;
  • EBA (Everything But Arms).

La logica del sistema resta quella di concentrare le preferenze sui paesi più vulnerabili e di modulare il livello di beneficio in funzione dello sviluppo economico, della diversificazione delle esportazioni e dell’adempimento di condizioni normative e di cooperazione. Il regolamento afferma espressamente la necessità di coerenza con la politica dell’Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, anche in sinergia con il regolamento (UE) 2021/947.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento si applica ai paesi ammissibili indicati nell’allegato I e ai loro prodotti originari, con una copertura che comprende l’intero territorio del paese beneficiario, incluse le zone economiche speciali e le zone di trasformazione per l’esportazione. L’applicazione è tuttavia differenziata a seconda del regime e delle condizioni di accesso: il regime ordinario non spetta ai paesi ad alto o medio-alto reddito secondo la classificazione Banca mondiale per tre anni consecutivi, né a quelli che dispongono già di un regime di accesso preferenziale equivalente per quasi la totalità degli scambi; l’EBA è riservato ai paesi meno sviluppati designati dall’ONU.

SPG ordinario

Per lo SPG ordinario i prodotti sono elencati nell’allegato III e distinti tra sensibili e non sensibili. I prodotti non sensibili beneficiano della sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune, ad eccezione dei componenti agricoli. I prodotti sensibili beneficiano invece di una riduzione tariffaria: in via generale di 3,5 punti percentuali sui dazi ad valorem, del 20 % per i prodotti tessili delle sezioni S-11a e S-11b, e del 30 % per i dazi specifici, con regole particolari per dazi minimi e massimi.

Il regime ordinario prevede anche una graduazione settoriale: le preferenze possono essere sospese per determinate sezioni SPG quando le importazioni da un singolo paese superano per tre anni consecutivi le soglie fissate nell’allegato IV. La Commissione effettua un riesame triennale e adotta atti di esecuzione per sospendere o ripristinare le preferenze, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

SPG+

Lo SPG+ è il regime più condizionato. Può accedervi un paese beneficiario dell’SPG che sia vulnerabile per mancanza di diversificazione, abbia ratificato tutte le convenzioni pertinenti, non abbia formulato riserve incompatibili, assuma impegni vincolanti di mantenimento della ratifica e dell’attuazione effettiva, accetti gli obblighi di rendicontazione e collabori con la procedura di monitoraggio dell’Unione. La domanda deve essere presentata per iscritto e contenere informazioni esaustive, compreso un piano d’azione.

Le preferenze dello SPG+ consistono nella sospensione dei dazi ad valorem su tutti i prodotti degli allegati III e VII e, in linea generale, nella sospensione dei dazi specifici, salvo alcune eccezioni. L’accesso è concesso mediante atto delegato della Commissione, che può anche revocare lo status se vengono meno le condizioni richieste.

Il monitoraggio avviene in cicli triennali a decorrere dalla concessione delle preferenze e include discussioni periodiche, raccolta di informazioni, almeno una visita di monitoraggio per ciclo e una relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio entro il 1° gennaio 2030 e successivamente ogni tre anni. Il piano d’azione è reso pubblico al momento dell’entrata nel regime.

Regime transitorio per gli attuali beneficiari SPG+

I paesi che risultano beneficiari SPG+ al 31 dicembre 2026 continuano a esserlo fino al 31 dicembre 2028. Se intendono mantenere il beneficio dal 1° gennaio 2029 devono presentare una nuova domanda entro quella data secondo i nuovi criteri. Durante l’esame, le preferenze continuano ad applicarsi, così da preservare continuità e certezza del diritto per operatori economici e paesi interessati.

EBA

Il regime EBA resta un accesso senza dazi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, escluso il capitolo 93 sulle armi. Se un paese perde lo status di paese meno sviluppato è previsto un periodo transitorio di tre anni prima dell’esclusione; per nuovi Stati indipendenti è prevista un’inclusione provvisoria in attesa della designazione ONU. In allegato II sono già indicati i paesi soggetti a revoche totali o parziali pregresse, che il nuovo regolamento mantiene.

Convenzioni pertinenti e condizionalità sostanziale

L’allegato VI elenca le convenzioni internazionali rilevanti per l’SPG, suddivise tra diritti umani ONU, convenzioni ILO, strumenti ambientali e climatici e convenzioni sul buon governo. Il regolamento aggiunge o valorizza, tra l’altro, l’Accordo di Parigi, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, il Protocollo opzionale sui bambini nei conflitti armati, le convenzioni ILO n. 81 e n. 144 e la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale.

La ratifica e l’effettiva attuazione di tali strumenti costituiscono il nucleo della condizionalità dello SPG+, ma orientano anche il dialogo e l’impegno rafforzato con i beneficiari dell’SPG ordinario e dell’EBA.

Impegno rafforzato, revoca e controllo

La Commissione può avviare un impegno rafforzato, anche su denuncia, quando ciò sia utile per correggere carenze nell’attuazione delle condizioni del regolamento. Tale strumento assume rilievo sia per le violazioni delle convenzioni pertinenti sia, in modo specifico, per i profili di cooperazione in materia di riammissione dei cittadini.

La revoca temporanea è prevista in più ipotesi:

  • per l’SPG+ quando il paese non rispetti gli impegni vincolanti o mantenga riserve vietate;
  • per tutti i regimi quando vi siano violazioni gravi e sistematiche delle convenzioni, lavoro minorile o forzato, gravi carenze doganali su droga, pratiche commerciali sleali gravi e sistematiche, o violazioni gravi in materia di pesca;
  • per frodi, irregolarità e violazioni delle norme di origine o mancata cooperazione amministrativa;
  • in casi specifici legati alla riammissione dei cittadini, previo collegamento con il codice visti.

Le procedure prevedono pubblicazione di avvisi, termini per osservazioni, raccolta di prove, possibilità di dialogo con il paese interessato, decisioni finali mediante atti di esecuzione o delegati e, nei casi urgenti, applicazione accelerata. La revoca è concepita come misura di ultima istanza.

Riammissione e politica dei visti

Il regolamento introduce un collegamento strutturale tra preferenze tariffarie e cooperazione in materia di riammissione. Per i paesi dell’SPG ordinario e dell’SPG+, una revoca per carenze gravi e sistematiche può essere presa in considerazione dopo almeno 12 mesi di impegno rafforzato successivi alla proposta della Commissione ex articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice visti. Per l’EBA il meccanismo si applica dal 1° gennaio 2029 ed è soggetto a un ulteriore periodo transitorio di 24 mesi. La Commissione deve valutare la proporzionalità della misura e informare Parlamento e Consiglio.

Origine, cumulo e adempimenti doganali

Per ottenere le preferenze i prodotti devono essere originari del paese beneficiario secondo le norme di origine del codice doganale dell’Unione e dei relativi atti delegati e di esecuzione. Il regolamento ammette il cumulo regionale e il cumulo ampliato, ma solo se il paese richiedente dimostra che il cumulo risponde a esigenze di sviluppo, finanza e commercio e non reca pregiudizio ad altri paesi, in particolare ai beneficiari EBA.

Sono previste inoltre regole di semplificazione: se il dazio ridotto è pari o inferiore all’1 %, oppure se il dazio specifico è pari o inferiore a 2 EUR, il dazio è totalmente sospeso; l’aliquota finale si arrotonda per difetto al primo decimale.

Salvaguardie e sorveglianza settoriale

Il capo VII contiene un sistema articolato di salvaguardie. Se le importazioni preferenziali causano o rischiano di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione, la Commissione può reintrodurre i dazi CCT, su richiesta o d’ufficio, dopo un’inchiesta e con misure temporanee o definitive. La nozione di gravi difficoltà è legata al deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione e può tenere conto del settore nel suo complesso.

Per taluni prodotti agricoli e agroalimentari è prevista una salvaguardia speciale: il regolamento contiene un meccanismo automatico per il riso, con soglie basate sulla media delle importazioni dei dieci anni precedenti e applicazione di contingenti tariffari quando si supera del 45 % il volume di riferimento. Altri prodotti agricoli possono essere soggetti a sospensione o sorveglianza speciale se perturbano i mercati dell’Unione o, in particolare, delle regioni ultraperiferiche.

Fonti statistiche, trasparenza e ruolo delle parti interessate

Eurostat è la fonte statistica ufficiale ai fini del regolamento. Gli Stati membri devono trasmettere i dati sulle importazioni preferenziali e la Commissione deve pubblicare dati pertinenti in una banca dati accessibile. La società civile è consultata periodicamente e i suoi contributi possono incidere sulle valutazioni, sul monitoraggio e sulle relazioni periodiche. Il regolamento richiama anche lo sportello unico per le denunce in materia commerciale, che può fornire elementi utili nei procedimenti di monitoraggio e revoca.

Poteri delegati, comitologia e controllo istituzionale

La Commissione riceve ampi poteri delegati, a tempo indeterminato dal 12 luglio 2026, per aggiornare allegati, concedere o revocare status e adattare le misure del regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono revocare la delega o sollevare obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due. Per l’esecuzione, la Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate secondo il regolamento (UE) n. 182/2011, con procedura consultiva, d’esame o d’urgenza a seconda dei casi.

Abrogazione, transizione ed efficacia temporale

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 con effetto dal 1° gennaio 2027. Le procedure di revoca e le inchieste aperte sotto il vecchio regime, ma non concluse, sono riaperte automaticamente sotto il nuovo quadro, salvo eccezioni limitate per l’SPG+ in transizione.

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2027, ma alcune disposizioni operative e di governance si applicano dal 12 luglio 2026. La durata generale del regolamento è fissata fino al 31 dicembre 2036, mentre il regime EBA e le disposizioni a esso collegate non sono soggetti a tale termine.

Disposizioni principali

Struttura dell’SPG e definizioni

L’articolo 1 istituisce l’SPG quale accesso preferenziale al mercato unionale e distingue tre regimi: SPG ordinario, SPG+ ed EBA. L’articolo 2 contiene le definizioni chiave, tra cui paesi ammissibili, paesi meno sviluppati, paesi beneficiari, regime di accesso preferenziale al mercato, piano d’azione, impegno rafforzato, attuazione effettiva e denuncia tramite sportello unico.

Elenco dei paesi e aggiornamenti

L’articolo 3 rinvia all’allegato I per l’elenco dei paesi ammissibili e conferisce alla Commissione un potere delegato per aggiornare tale elenco in base a cambiamenti di status internazionale, classificazione o necessità commerciali, finanziarie e di sviluppo. La Commissione informa i paesi interessati dei cambiamenti di status.

SPG ordinario: ammissibilità, prodotti e riduzioni tariffarie

Gli articoli 4-8 disciplinano l’SPG ordinario. Non possono beneficiarne i paesi classificati dalla Banca mondiale come a reddito alto o medio-alto per tre anni consecutivi, né quelli che già godono di un regime di accesso preferenziale equivalente per la quasi totalità degli scambi; tali esclusioni non valgono per i paesi meno sviluppati. I prodotti ammessi sono elencati nell’allegato III e il regime prevede sospensione totale per i prodotti non sensibili, riduzione di 3,5 punti percentuali per i dazi ad valorem dei prodotti sensibili, riduzione del 20 % per i prodotti tessili delle sezioni S-11a e S-11b, e riduzione del 30 % dei dazi specifici, con regole particolari per dazi minimi, massimi e combinati. Sono previste soglie di graduazione/sospensione per sezioni SPG (articolo 8 e allegato IV) e un riesame triennale degli elenchi da parte della Commissione.

SPG+: condizioni di accesso, monitoraggio e revoca

Gli articoli 9-16 disciplinano l’SPG+. L’accesso richiede vulnerabilità economica, ratifica di tutte le convenzioni pertinenti dell’allegato VI, assenza di riserve incompatibili, impegno vincolante a mantenere ratifica e attuazione effettiva sulla base di un piano d’azione, accettazione degli obblighi di rendicontazione e partecipazione al controllo unionale. L’SPG+ è concesso su domanda del paese beneficiario dell’SPG e mediante atto delegato della Commissione; i paesi già beneficiari al 31 dicembre 2026 devono ripresentare domanda entro il 31 dicembre 2028, con mantenimento transitorio delle preferenze. Il monitoraggio avviene in cicli triennali con visite sul campo e relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio entro il 1° gennaio 2030 e poi ogni tre anni. La revoca temporanea può intervenire per mancato rispetto degli impegni o per riserve vietate; la procedura prevede avviso, osservazioni entro tre mesi, decisione entro tre mesi dalla scadenza del termine, atti delegati e possibilità di ripristino.

EBA: accesso senza dazi per i paesi meno sviluppati

Gli articoli 17 e 18 confermano il regime EBA per i paesi meno sviluppati designati dall’ONU, con sospensione totale dei dazi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, salvo il capitolo 93 sulle armi. Se un paese cessa di essere meno sviluppato è previsto un periodo transitorio di tre anni; per nuovi Stati indipendenti, l’inclusione provvisoria è possibile in attesa della designazione ONU, ma la permanenza dipende dal riconoscimento come paese meno sviluppato al primo riesame disponibile.

Impegno rafforzato, diritti umani e riammissione

Gli articoli 19-22 prevedono dialogo con i paesi beneficiari e un impegno rafforzato per correggere carenze nell’attuazione delle condizioni del regolamento e delle convenzioni pertinenti. L’articolo 22 collega inoltre l’SPG alla cooperazione in materia di riammissione dei cittadini: dopo proposta ex articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice visti, la Commissione avvia un impegno rafforzato specifico e, in caso di carenze gravi e sistematiche e persistente insufficiente cooperazione, può arrivare alla revoca temporanea. Per i beneficiari EBA tale meccanismo si applica dal 1° gennaio 2029.

Revoca temporanea comune per violazioni gravi

L’articolo 23 elenca le cause comuni di revoca temporanea di tutti i regimi: violazioni gravi e sistematiche delle convenzioni pertinenti, esportazione di beni prodotti con lavoro minorile o forzato, gravi carenze doganali su droga, pratiche commerciali sleali gravi e sistematiche e violazioni gravi e sistematiche di obiettivi di organizzazioni regionali di gestione della pesca o accordi internazionali in materia. La procedura è avviata con atto di esecuzione; segue pubblicazione di avviso, controllo di sei mesi, relazione al paese interessato, osservazioni e decisione entro sei mesi dalla fine del periodo di controllo. In caso di revoca, l’atto delegato produce effetti dopo sei mesi; sono previste procedure d’urgenza e adattamenti per circostanze eccezionali. L’articolo 24 regola il ripristino delle preferenze quando vengono meno le cause della revoca.

Revoca per frodi, irregolarità e origine

L’articolo 25 disciplina la revoca temporanea per frodi, irregolarità o inosservanza sistematica delle norme di origine e delle relative procedure, nonché per mancata cooperazione amministrativa. Sono elencati gli obblighi di cooperazione del paese beneficiario verso la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri. La revoca iniziale non supera sei mesi, con possibilità di cessazione o proroga mediante atto di esecuzione immediatamente applicabile.

Salvaguardia generale e speciale

Gli articoli 26-38 disciplinano le misure di salvaguardia e sorveglianza. Se importazioni preferenziali causano o rischiano di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione, i dazi CCT possono essere reintrodotti totalmente o parzialmente; la procedura può essere avviata da Stato membro, soggetti legittimati o Commissione. Sono previste inchieste, termini ordinari di 12 mesi e riduzioni a due mesi per taluni prodotti agricoli in casi specifici. Per il riso (codici 1006 10, 1006 20 e 1006 30) è previsto un meccanismo automatico: superamento del 45 % dei volumi di riferimento comporta sospensione immediata delle preferenze per l’anno in corso e contingentamento tariffario per l’anno successivo. Ulteriori misure speciali riguardano anche taluni prodotti agricoli e trasformati, con sospensioni e sorveglianza per specifici codici e settori.

Origine, cumulo e regole doganali

L’articolo 39 rinvia alle norme di origine preferenziale del codice doganale dell’Unione e del diritto delegato/di esecuzione. È ammesso il cumulo regionale e il cumulo ampliato, su richiesta del paese beneficiario, se sussistono esigenze di sviluppo, commercio e finanza e se non vi sono effetti negativi su altri paesi, in particolare beneficiari EBA. L’articolo 41 prevede l’esenzione totale quando il dazio ad valorem ridotto è pari o inferiore all’1 % o il dazio specifico non supera 2 EUR; gli importi finali sono arrotondati per difetto al primo decimale.

Statistiche, trasparenza e ruolo della società civile

L’articolo 42 attribuisce a Eurostat la fonte statistica ufficiale e impone la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri; la Commissione deve rendere pubblicamente disponibili i dati pertinenti. L’articolo 43 prevede consultazioni periodiche con la società civile; l’articolo 44 impone alla Commissione di informare Parlamento e Consiglio sull’attuazione, specie sulle misure del capo VII.

Poteri delegati, esecuzione e riservatezza

Gli articoli 45 e 46 conferiscono alla Commissione ampi poteri delegati, a tempo indeterminato dal 12 luglio 2026, per aggiornare allegati, concedere o revocare status, sospendere o ripristinare preferenze e disciplinare procedure; sono previsti controllo di Parlamento e Consiglio, consultazione di esperti e procedura d’urgenza per gli atti immediatamente applicabili. L’articolo 47 tutela la riservatezza delle informazioni acquisite, salvo autorizzazione del soggetto interessato.

Comitologia e relazioni periodiche

L’articolo 48 affida alla Commissione il supporto del comitato delle preferenze generalizzate e rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per le procedure consultiva e d’esame. L’articolo 49 impone due relazioni: entro il 1° gennaio 2030 e poi ogni tre anni sugli effetti dell’SPG e sui progressi verso gli obiettivi; entro il 1° gennaio 2033 una relazione sull’applicazione del regolamento, con possibile proposta legislativa.

Abrogazione, transizione ed entrata in vigore

L’articolo 50 abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 con effetto dal 1° gennaio 2027. L’articolo 51 riapre automaticamente le inchieste e le procedure di revoca non concluse, salvo specifiche eccezioni per l’SPG+ in transizione; i paesi già beneficiari dell’SPG+ al 31 dicembre 2026 restano tali fino al 31 dicembre 2028, con domanda da presentare prima di tale data per continuare dal 1° gennaio 2029. L’articolo 52 prevede entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, applicazione generale dal 1° gennaio 2027, applicazione anticipata di talune disposizioni dal 12 luglio 2026 e durata fino al 31 dicembre 2036, salvo il regime EBA e le disposizioni connesse.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedazi doganalisviluppo sostenibilecooperazione allo sviluppodiritti umani

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