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Circolare

Circolare numero 193 del 28-7-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando le domande di rimborso o discarico per quote iscritte a ruolo e risultate inesigibili devono essere trattate secondo il D.P.R. n. 43/1988 e quando, invece, restano escluse dalla procedura speciale dell’art. 17 della legge n. 413/1991. Vengono riepilogati i termini ordinari e quelli modificati dalla legge n. 331/1990, le ipotesi di proroga, la documentazione necessaria, il ruolo di controllo delle SAP, la disciplina del verbale di pignoramento, le cause di decadenza dal beneficio e l’iter dei provvedimenti amministrativi e dei ricorsi. È inoltre precisato il diritto del concessionario al rimborso di una parte delle spese esecutive infruttuose.

Rimborso e discarico delle quote esattoriali inesigibili e disciplina dei termini procedurali

Rimborso e discarico delle quote inesigibili nei ruoli esattoriali

La circolare disciplina il trattamento delle domande di rimborso o discarico per quote iscritte a ruolo risultate inesigibili, chiarendo quando tali domande debbano essere esaminate secondo il titolo IV del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e quando restino escluse dalla procedura speciale prevista dall’art. 17 della legge n. 413/1991. Il documento fornisce inoltre indicazioni operative su termini, documentazione, controlli, decadenze e rimedi amministrativi.

Ambito di applicazione

Rientrano nella disciplina del D.P.R. n. 43/1988 le domande di rimborso o discarico per quote risultate inesigibili per irreperibilità o infruttuosa esecuzione quando non siano comprese nella previsione dell’art. 17 della legge n. 413/1991. La circolare precisa che ciò avviene, in particolare, quando:

  • le quote sono state iscritte a ruolo successivamente al 31 dicembre 1989;
  • le domande di rimborso o discarico sono state presentate successivamente al 1 gennaio 1992;
  • le partite erano state consegnate per la riscossione direttamente ai concessionari e non agli ex esattori.

Regime ordinario: presupposti e termini

Ai sensi della disciplina richiamata, il concessionario ha diritto al rimborso, senza interessi, delle somme al cui versamento era tenuto per le partite sottoposte al regime del non riscosso per riscosso, oppure al discarico delle somme per le quali tale obbligo non sussisteva, purché dimostri l’impossibilità della riscossione per irreperibilità o insolvenza del debitore.

Per ottenere il beneficio, il concessionario deve provare di avere espletato con esito negativo le procedure esecutive nei termini dell’art. 75 del D.P.R. n. 43/1988, e precisamente:

  • entro sei mesi dal giorno 25 del mese di scadenza dell’ultima rata, per l’espropriazione mobiliare;
  • entro dieci mesi dal giorno 25 del mese di scadenza dell’ultima rata, per l’espropriazione immobiliare.

Deve inoltre provare:

  • nelle espropriazioni presso terzi, che la procedura è stata iniziata entro quattro mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza delle notizie necessarie per promuoverla e che il provvedimento definitivo del giudice dell’esecuzione è stato eseguito entro quattro mesi;
  • nelle procedure delegate, di avere inviato la delega per la richiesta di esecuzione entro quattro mesi dalla conoscenza delle notizie necessarie.

Le domande di rimborso e discarico, corredate dell’avviso di mora e di tutta la documentazione relativa alle procedure eseguite, devono essere presentate in via generale entro il dodicesimo mese da quello di scadenza della rata. Se la procedura esecutiva si è protratta oltre tale termine per causa non imputabile al concessionario, la domanda va presentata entro quattro mesi dal compimento della procedura.

Termini speciali e fattispecie concorsuali

La circolare richiama anche le ipotesi in cui la domanda può essere presentata entro quattro mesi da specifici eventi previsti dall’art. 77 del D.P.R. n. 43/1988. In particolare:

  • fallimento: dalla data di pubblicazione nel F.A.L. della chiusura del fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria: dalla data in cui diventa definitiva la ripartizione finale dell’attivo fra i creditori;
  • concordato preventivo o fallimentare: dalla scadenza del termine stabilito per la sua esecuzione;
  • concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori: dalla data del provvedimento del giudice delegato che accerta la completa esecuzione del concordato;
  • eredità accettata con beneficio di inventario, separazione dei beni chiesta dai creditori ed eredità giacente: dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel F.A.L. dello stato di graduazione ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sui reclami.

Effetti della legge n. 331 del 12 novembre 1990

Sui termini sopra richiamati interviene la legge n. 331/1990, di conversione del D.L. n. 261/1990, che all’art. 3 introduce una sospensione dei termini per i residui di gestione consegnati ai concessionari e modifica la decorrenza per le rate poste in riscossione nel 1990.

Per i residui di gestione consegnati dagli ex esattori ai nuovi concessionari:

  • tutti i termini, anche processuali, in corso al 1 gennaio 1990 sono sospesi;
  • i termini riprendono a decorrere dal 1 gennaio 1991 per il tempo residuo.

Per i ruoli o le rate posti in riscossione nel 1990:

  • i termini per la denuncia di morosità ex art. 97 del D.P.R. n. 602/1973 decorrono dal 1 ottobre 1990;
  • dalla stessa data decorrono i termini per l’espletamento della procedura necessaria al rimborso o al discarico;
  • il 1 ottobre 1990 costituisce il termine iniziale unico anche per gli atti che, altrimenti, avrebbero avuto decorrenze differenziate in relazione alle scadenze della rata di febbraio e del ruolo di aprile.

Per i ruoli emessi nel 1989 con rate scadenti anche nel 1990, per i quali i cessati esattori non si siano avvalsi della facoltà di optare per la gestione in proprio dei residui, la circolare chiarisce che i termini decorrono dal 1 ottobre 1990. In tali casi il termine ordinario di presentazione delle domande di rimborso o discarico scade il 31 ottobre 1991. Tutti questi termini sono espressamente qualificati come perentori.

Esonero dalla procedura immobiliare e contenuto della documentazione

In materia di esecuzione immobiliare, l’art. 76 del D.P.R. n. 43/1988 consente, su richiesta del concessionario, che l’Intendenza di Finanza o l’Ente impositore, cioè l’INPS, conceda l’esonero dalla procedura quando si ritenga che il ricavato della vendita sarebbe assorbito dai crediti aventi prelazione sul debito da soddisfare oppure dalle spese di procedura.

La documentazione prodotta a corredo delle domande deve dimostrare che la riscossione è insufficiente o impossibile nonostante siano state esperite con accuratezza e diligenza tutte le procedure richieste. Le SAP hanno il compito di valutare:

  • l’idoneità dell’azione esecutiva svolta ai fini di un effettivo recupero;
  • l’adeguatezza delle giustificazioni addotte a sostegno dell’inesigibilità;
  • la completezza della prova dell’attività svolta dal concessionario.

In caso di dubbi o incertezze sulla regolarità dell’attività, le SAP possono avvalersi della collaborazione degli Uffici legali.

Verbali di pignoramento e informazioni sul debitore

Particolare rilievo è attribuito al verbale di pignoramento. Ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n. 43/1988, nel caso di pignoramento mobiliare negativo o insufficiente, quando il credito supera L. 500.000, il concessionario deve trasmettere all’Ente impositore il verbale entro 90 giorni dal termine di scadenza della procedura, allegando il certificato anagrafico da cui risulti l’ultimo domicilio delle persone fisiche intestatarie del verbale oppure l’attestazione della loro mancata iscrizione anagrafica.

In caso di irreperibilità al momento della notificazione dell’avviso di mora relativo all’ultima rata del ruolo non pagata, l’avviso di mora tiene luogo del verbale di pignoramento negativo e deve essere esibito al visto anche se il credito complessivamente non supera L. 500.000, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 43/1988.

Il termine di 90 giorni per il concessionario è perentorio e la sua inosservanza comporta la perdita del diritto al rimborso o discarico. Il corrispondente termine di 90 giorni previsto per l’Ente che ha emesso il ruolo ha invece valore soltanto ordinatorio.

Le SAP, al momento del visto, devono fornire al concessionario ulteriori elementi e notizie utili al recupero del credito, e tali indicazioni possono essere comunicate anche successivamente alla presentazione della domanda. Devono inoltre attivarsi per reperire i dati catastali relativi agli eventuali cespiti immobiliari del debitore, avvalendosi del collegamento telematico INPS-FISCO e dei dati disponibili nell’archivio dell’Ufficio del Registro.

Cause di decadenza dal diritto al rimborso o discarico

La circolare richiama l’art. 82 del D.P.R. n. 43/1988 e indica le ipotesi in cui il concessionario decade dal diritto al rimborso o al discarico. La decadenza si verifica quando:

  • la domanda di rimborso o discarico è presentata oltre i termini stabiliti, oppure l’azione esecutiva è avviata oltre i termini;
  • gli atti della procedura esecutiva risultano viziati da irregolarità, salvo prova che tali irregolarità non abbiano influito sull’esito della procedura;
  • la mancata riscossione è dovuta a fatto imputabile al custode dei beni pignorati, nel qual caso il rimborso o discarico spetta solo sulla parte eccedente il valore dei beni pignorati;
  • non viene effettuata all’Ente impositore, entro 60 giorni dalla scadenza della rata, la comunicazione del mancato pagamento ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. n. 602/1973.

Se il concessionario non dimostra nei modi e nei termini previsti di non aver potuto riscuotere le somme iscritte a ruolo, le SAP annotano le proprie osservazioni sulla domanda e la trasmettono, con la documentazione, all’Intendenza di Finanza, restituendone un esemplare al concessionario.

Provvedimenti, ricorsi e fase contenziosa amministrativa

L’Intendente di Finanza provvede con atto motivato ad accogliere la domanda di rimborso o discarico delle quote riconosciute inesigibili oppure a rigettarla per mancanza di adeguata documentazione dell’inesigibilità. Il provvedimento è trasmesso all’Ente impositore, che lo notifica al concessionario.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla notifica. La decisione ministeriale sul ricorso viene trasmessa all’Intendente di Finanza per la notifica al concessionario e per gli ulteriori adempimenti.

Se il Ministero rigetta il ricorso avverso il diniego di rimborso o discarico, il concessionario deve versare all’Ente impositore le somme non discaricate entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento ministeriale, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 43/1988.

Il decreto del Ministero delle Finanze chiude definitivamente la fase amministrativa. Contro la decisione sfavorevole del Ministero è possibile proporre ricorso alla Corte dei Conti entro 90 giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso non sospende l’obbligo di versamento delle somme addebitate al concessionario.

Compensi del concessionario e spese di esecuzione

Quando la procedura di riscossione non va a buon fine, e risulta che il concessionario abbia eseguito tutti gli accertamenti necessari per verificare l’assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore o la loro insufficienza, gli spetta il rimborso, da parte dell’Istituto, delle spese relative ai corrispondenti articoli di ruolo.

Tale rimborso è pari al 50% delle spese documentate della procedura esecutiva infruttuosa e non è soggetto ad IVA, ai sensi dell’art. 61, punto 5.

Indicazioni finali

La circolare annuncia infine che saranno trasmesse successive istruzioni operative per l’acquisizione delle partite riconosciute inesigibili.

Punti principali

Ambito di applicazione e disciplina di riferimento

Le domande di rimborso o discarico relative a quote risultate inesigibili per irreperibilità o infruttuosa esecuzione, se non comprese nella disciplina dell’art. 17 della legge n. 413/1991, devono essere esaminate secondo il titolo IV del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Sono ricompresi in tale regime anche i casi in cui le partite siano state iscritte a ruolo dopo il 31 dicembre 1989 o le domande siano state presentate dopo il 1 gennaio 1992, nonché le partite consegnate direttamente ai concessionari e non agli ex esattori.

Termini ordinari per procedure e domande

In via generale, il concessionario ha diritto al rimborso, senza interessi, o al discarico se dimostra l’impossibilità della riscossione e l’avvenuto esperimento infruttuoso delle procedure esecutive nei termini previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 43/1988. Le procedure devono essere avviate entro sei mesi per l’espropriazione mobiliare e entro dieci mesi per l’espropriazione immobiliare, calcolati dal giorno 25 del mese di scadenza dell’ultima rata. Le domande, corredate dell’avviso di mora e della documentazione delle procedure svolte, vanno presentate di regola entro il dodicesimo mese da quello di scadenza della rata. Se la procedura si prolunga per causa non imputabile al concessionario, la domanda va presentata entro quattro mesi dal compimento della procedura.

Termini speciali per le fattispecie concorsuali

Per fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o fallimentare, concordato con cessione dei beni ed eredita’ particolari, la circolare richiama il termine di quattro mesi decorrente da eventi specifici: pubblicazione della chiusura del fallimento nel F.A.L., definitività della ripartizione finale dell’attivo, scadenza del termine di esecuzione del concordato, accertamento giudiziale della sua completa esecuzione, pubblicazione dello stato di graduazione o passaggio in giudicato della sentenza sui reclami.

Effetti della legge n. 331/1990 sui termini

Per i residui di gestione consegnati ai concessionari, tutti i termini in corso al 1 gennaio 1990 per procedure esecutive e domande sono stati sospesi e sono ripresi dal 1 gennaio 1991 per il tempo residuo. Per i ruoli o le rate posti in riscossione nel 1990, i termini decorrono dal 1 ottobre 1990, che viene considerato termine iniziale unico anche per gli atti che avrebbero avuto decorrenze differenziate. Per i ruoli emessi nel 1989 con rate scadenti anche nel 1990, ove non sia stata esercitata l’opzione per la gestione in proprio dei residui, la decorrenza è ugualmente fissata al 1 ottobre 1990; in tali casi il termine ordinario per presentare le domande scade il 31 ottobre 1991. Tali termini sono perentori.

Esonero dalla procedura immobiliare e valutazione della documentazione

L’art. 76 del D.P.R. n. 43/1988 consente, su richiesta del concessionario, l’esonero dalla procedura immobiliare quando il ricavato della vendita sarebbe assorbito dai crediti con prelazione o dalle spese di procedura. La documentazione allegata alle domande deve dimostrare che la riscossione è insufficiente o impossibile nonostante l’espletamento diligente di tutte le attività dovute. Le SAP devono valutare l’idoneità dell’azione esecutiva e la congruità delle giustificazioni addotte, potendo avvalersi degli uffici legali in caso di dubbi.

Verbale di pignoramento e obblighi informativi

Nelle procedure mobiliari negative o insufficienti, se il credito supera L. 500.000, il verbale di pignoramento deve essere trasmesso all’Ente impositore entro 90 giorni dalla scadenza della procedura, con il certificato anagrafico relativo all’ultimo domicilio del debitore o l’attestazione della mancata iscrizione anagrafica. In caso di irreperibilità al momento della notifica dell’avviso di mora relativo all’ultima rata non pagata, l’avviso di mora sostituisce il verbale di pignoramento negativo anche se il credito non supera complessivamente L. 500.000. Il termine di 90 giorni per il concessionario è perentorio; quello di pari durata per l’Ente è invece ordinatorio. Le SAP devono inoltre fornire elementi utili al recupero, compresi dati sulla reperibilità e sui cespiti immobiliari, anche tramite il collegamento telematico INPS-FISCO e l’archivio dell’Ufficio del Registro.

Decadenza dal diritto e provvedimenti amministrativi

Il concessionario decade dal diritto al rimborso o discarico se agisce fuori termine, se gli atti esecutivi sono irregolari senza prova che l’irregolarità sia irrilevante, se la mancata riscossione dipende da fatto imputabile al custode dei beni pignorati, oppure se non comunica all’Ente impositore il mancato pagamento entro 60 giorni dalla scadenza della rata. Se la prova dell’inesigibilità non è sufficiente, le SAP formulano osservazioni e trasmettono la domanda con documentazione all’Intendenza di Finanza, che decide con provvedimento motivato di accoglimento o rigetto. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni; la decisione ministeriale definisce la fase amministrativa e, se sfavorevole, può essere impugnata davanti alla Corte dei Conti entro 90 giorni, senza sospensione dei versamenti dovuti.

Compensi e spese di esecuzione

Quando la riscossione non va a buon fine, e risulta che il concessionario abbia svolto tutti gli accertamenti per verificare la mancanza o insufficienza di beni mobili e immobili del debitore, gli spetta il rimborso delle spese relative ai corrispondenti articoli di ruolo. Il rimborso è pari al 50% delle spese documentate della procedura esecutiva infruttuosa e non è soggetto a IVA.

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