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Circolare

Circolare numero 197 del 30-7-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni applicative della legge n. 223/1991. In materia di mobilità, stabilisce che, in attesa del decreto interministeriale previsto dall'art. 7, comma 5, i datori di lavoro versino le rate dovute con il mod. DM10/2, anche per le posizioni pregresse, indicando specifici codici e modalità di compilazione. Inoltre chiarisce il calcolo dell'importo dovuto, l'eventuale conguaglio a credito o la rateizzazione del residuo a debito. Per i contratti a termine ex art. 8, comma 2, recepisce l'orientamento ministeriale che li considera una fattispecie autonoma rispetto alla legge n. 230/1962 e dispone l'assegnazione del codice autorizzativo 5Q previa documentazione.

Istruzioni operative su versamenti per lavoratori in mobilità e contratti a termine ex art. 8, comma 2, legge n. 223/1991

Istruzioni operative sulla legge n. 223/1991: mobilità e contratti a termine

La circolare integra le precedenti istruzioni applicative della legge 23 luglio 1991, n. 223, intervenendo su due profili distinti: da un lato il versamento delle somme dovute per i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6; dall'altro l'utilizzo dei contratti a termine previsti dall'art. 8, comma 2, per i lavoratori in mobilità.

Versamenti dovuti per i lavoratori in mobilità

La circolare precisa che l'impresa, per ogni lavoratore posto in mobilità, deve versare una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità, ridotta a tre volte in presenza di accordo sindacale. Se il collocamento in mobilità avviene nel periodo compreso tra la fine del dodicesimo mese successivo al decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e la fine del dodicesimo mese successivo al completamento del programma nell'unità produttiva interessata, la somma è aumentata del 5% per ogni periodo di trenta giorni compreso tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma.

Nella determinazione dell'importo dovuto va considerata anche la riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, poiché la base di calcolo è il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Dall'importo complessivo va sottratta l'anticipazione già versata nella fase di avvio della procedura di mobilità. La circolare segnala inoltre che il numero dei lavoratori inizialmente ritenuti eccedenti può essere superiore a quello effettivamente collocato in mobilità, con conseguente possibilità che il risultato finale sia a credito o a debito per l'azienda.

Modalità di versamento e utilizzo del mod. DM10/2

Poiché il decreto interministeriale previsto dall'art. 7, comma 5, non è ancora stato emanato, la circolare dispone che, nelle more, i datori di lavoro versino le rate scadute e quelle correnti mediante il mod. DM10/2. La scelta è motivata anche dall'esigenza di uniformare i comportamenti delle aziende che, in alcuni casi, avevano già utilizzato il conto corrente previsto dalla circolare n. 212 del 9 agosto 1991 o il DM10/2.

Per i collocamenti in mobilità effettuati dal mese in corso alla data della circolare, il pagamento rateale deve iniziare immediatamente e la prima rata va versata con la denuncia contributiva relativa al mese nel quale è stato comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991.

Per i collocamenti già effettuati nei mesi precedenti, le rate ancora dovute devono essere versate a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di emanazione delle istruzioni. Le rate già scadute, maturate dal mese in cui è stato comunicato il recesso, vanno versate con la denuncia relativa al mese di agosto 1992, da effettuare entro il 20 settembre 1992, oppure con quella relativa al mese di settembre 1992, da effettuare entro il 20 ottobre 1992. Per la fase di avvio della nuova procedura, le imprese che non riescano a effettuare alla scadenza la rata relativa al mese in corso possono comunque versarla entro il 20 ottobre 1992 utilizzando il medesimo codice previsto per gli arretrati.

La circolare precisa anche che, quando l'importo complessivo calcolato risulti a credito dell'azienda, il conguaglio deve essere effettuato sulla prima denuncia contributiva utile, secondo le istruzioni già emanate; se invece il saldo è a debito, l'importo residuo deve essere ripartito in trenta rate mensili senza applicazione di interessi.

Codici DM10/2 e compilazione delle denunce

Per il versamento delle rate ordinarie deve essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, con la dicitura "ART 5, c.4/6 L.223/91" e il codice di nuova istituzione "M000". Se il datore di lavoro intende versare l'importo dovuto in unica soluzione, per esempio per l'esiguità della somma o per cessazione dell'attività, deve usare gli stessi quadri del DM10/2 con la dicitura "ART 5, c.4/6 L.223/91" e il codice "M001".

Per le rate arretrate o per le somme ancora dovute relative a periodi precedenti, deve essere utilizzata la dicitura "ARR. ART 5, c.4/6 L.223/91" con il codice "M002". In ogni caso, nella casella "numero dipendenti" va indicato il numero dei lavoratori posti in mobilità cui il versamento si riferisce; non devono invece essere compilate le caselle "numero giornate" e "retribuzioni".

Contratti a termine per lavoratori in mobilità

La seconda parte della circolare riguarda l'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991. Richiamando la circolare ministeriale n. 55/92 del 23 aprile 1992, viene chiarito che tale disposizione non si limita a introdurre un incentivo contributivo nei casi già previsti dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni, ma configura una fattispecie autonoma di apposizione lecita del termine al contratto di lavoro.

Secondo l'interpretazione ministeriale recepita, la norma amplia la possibilità di assunzione a tempo determinato dei lavoratori in mobilità, con la finalità di favorirne il reimpiego, anche temporaneo, e la successiva trasformazione dei rapporti in contratti a tempo indeterminato mediante ulteriori agevolazioni contributive.

Codice 5Q e documenti necessari

In applicazione di tale orientamento, le Sedi devono assegnare il codice "5Q", previsto dalla circolare n. 260 del 12 novembre 1991, previa presentazione di copia del contratto a termine, purché di durata non superiore a dodici mesi, e della copia del nulla-osta rilasciato dalla sezione circoscrizionale dell'impiego ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.

Per le modalità di esposizione dei dati nel mod. DM10/2, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nel punto 2.2 della circolare n. 260 del 12 novembre 1991.

Punti principali

Versamenti dovuti per la mobilità ex art. 5, commi 4 e 6

La circolare disciplina il versamento delle somme dovute dall'impresa per ogni lavoratore collocato in mobilità, pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità, ovvero tre volte in caso di accordo sindacale. Se il collocamento avviene nel periodo compreso tra il tredicesimo mese successivo al decreto di ammissione alla CIG e il dodicesimo mese successivo al completamento del programma, l'importo va aumentato del 5% per ogni periodo di 30 giorni decorrente dall'inizio del tredicesimo mese fino al completamento del programma. Viene precisato che il calcolo deve tenere conto della riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986 e che dall'importo globale va sottratta l'anticipazione già versata nella fase iniziale della procedura.

Modalità di versamento con mod. DM10/2

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 7, comma 5, le aziende devono versare le rate scadute e quelle correnti mediante mod. DM10/2, per garantire uniformità di comportamento. Per i collocamenti in mobilità effettuati dal mese della circolare in poi, la prima rata va versata con la denuncia del mese in cui è stato comunicato il recesso. Per le posizioni già avviate in mesi precedenti, le rate ancora dovute si versano dalla denuncia del mese di emanazione delle istruzioni, mentre le rate già scadute vanno corrisposte con la denuncia di agosto 1992 o, in alternativa, con quella di settembre 1992, secondo le scadenze indicate.

Codici e compilazione del DM10/2 per la mobilità

Per le rate ordinarie va utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2 con la dicitura "ART 5, c.4/6 L.223/91" e il codice M000. Per il pagamento in unica soluzione si usa la medesima sezione del modello con il codice M001. Per le rate arretrate o per l'eventuale rata del mese in corso non versata nei termini previsti si utilizza la dicitura "ARR. ART 5, c.4/6 L.223/91" e il codice M002. In tutti i casi, nella casella "numero dipendenti" va indicato il numero dei lavoratori posti in mobilità cui si riferisce il versamento, mentre non vanno compilate le caselle "numero giornate" e "retribuzioni".

Conguagli e debiti residui

La circolare chiarisce che, a seconda del numero dei lavoratori effettivamente collocati in mobilità rispetto a quelli inizialmente ritenuti eccedenti, il risultato del calcolo può essere a credito o a debito dell'azienda. Se emerge un credito, esso va conguagliato sulla prima denuncia contributiva utile secondo le istruzioni già impartite. Se emerge un debito, l'importo residuo va ripartito in trenta rate mensili senza aggravio di interessi.

Contratti a termine ex art. 8, comma 2

In materia di assunzioni a termine di lavoratori in mobilità, la circolare recepisce la circolare ministeriale n. 55/92 del 23.4.1992, secondo cui l'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 configura una fattispecie autonoma e ulteriore rispetto alla legge n. 230/1962 e successive modifiche. Tale norma consente quindi una nuova facoltà per il datore di lavoro, finalizzata ad ampliare il reimpiego dei lavoratori eccedenti e a favorire la trasformazione successiva dei rapporti in contratti a tempo indeterminato, con ulteriori agevolazioni contributive.

Assegnazione del codice 5Q e documentazione richiesta

Per l'applicazione dell'art. 8, comma 2, le Sedi devono assegnare il codice 5Q dietro presentazione di copia del contratto a termine, di durata non superiore a dodici mesi, e della copia del nulla-osta rilasciato dalla sezione circoscrizionale dell'impiego. Per l'esposizione dei dati sul mod. DM10/2 si rinvia alle modalità già stabilite nella circolare n. 260 del 12.11.1991.

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