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Circolare

Circolare numero 198 del 30-7-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 3 del D.L. 21 luglio 1992, n. 345 in materia di pensionamento anticipato, sia di anzianità sia di vecchiaia. Definisce destinatari, requisiti soggettivi e oggettivi, termini per la domanda, criteri di calcolo della prestazione, decorrenza, regime normativo, limiti numerici fissati dal CIPE e oneri a carico delle imprese. Sono inoltre indicate le modalità di trasmissione delle domande e dei dati necessari alla liquidazione, nonché le procedure per la richiesta e il recupero dei contributi dovuti dalle aziende.

Istruzioni applicative sul pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia ex D.L. 21 luglio 1992, n. 345

Pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia ex D.L. 21 luglio 1992, n. 345

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 3 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, recante "Misure urgenti in campo economico e sociale", entrato in vigore il 21 luglio 1992. La disciplina riprende in sostanza quella del precedente D.L. n. 293/1992, decaduto per mancata conversione, e si innesta nel quadro della deliberazione CIPE del 12 giugno 1992 che ha determinato il numero massimo dei pensionamenti anticipati per ciascuna impresa, entro il limite complessivo di 25.000 unità.

Quadro generale e ambito di applicazione

La circolare chiarisce che le istruzioni riguardano due istituti distinti ma collegati:

  • il trattamento anticipato di anzianità;
  • il trattamento anticipato di vecchiaia.

Entrambi sono destinati ai lavoratori dipendenti di imprese industriali individuate dalla deliberazione CIPE come interessate da eccedenze strutturali di manodopera. Le regole operative, i limiti numerici, i termini e gli oneri sono definiti in modo analogo per i due trattamenti, salvo le differenze espressamente previste.

Trattamento anticipato di anzianità: periodo di validità e destinatari

La facoltà di richiedere il trattamento anticipato di anzianità deve essere esercitata entro il 31 dicembre 1992.

Possono richiederlo i lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali oppure da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e investimento. Se l’impresa opera anche nel settore edile, i lavoratori addetti a tale settore sono esclusi dal beneficio.

La concessione è subordinata alla circostanza che l’impresa, singolarmente o come gruppo di appartenenza, risulti destinataria della deliberazione CIPE del 12 giugno 1992, la quale attesta l’esistenza e l’entità delle eccedenze strutturali di manodopera.

Requisiti soggettivi per il trattamento di anzianità

Il lavoratore deve, alla data di presentazione della domanda irrevocabile all’impresa, far valere almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari a 1.560 settimane, utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità ai sensi dell’art. 22 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni.

La circolare precisa che il diritto può essere riconosciuto anche se il requisito si perfeziona dopo la domanda, purché entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro. Quanto ai periodi assicurativi esteri in Stati convenzionati:

  • se occorre la totalizzazione per raggiungere i 30 anni, i periodi esteri vanno considerati per intero secondo gli accordi internazionali di sicurezza sociale;
  • ai fini dell’incremento convenzionale dell’anzianità deve essere presa in considerazione l’intera posizione assicurativa italiana ed estera;
  • se il requisito è raggiunto solo con l’assicurazione italiana, l’incremento si calcola solo su quest’ultima;
  • se il lavoratore matura anche il diritto alla pensione di anzianità in regime internazionale, ma è più favorevole la liquidazione in regime autonomo, non si applica la normativa internazionale e la posizione estera non rileva per l’incremento convenzionale.

Non hanno titolo al trattamento i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità.

Numero massimo di ammessi e misura del trattamento di anzianità

Il numero dei lavoratori prepensionabili per ciascuna impresa non può superare le eccedenze accertate dal CIPE, entro il tetto complessivo di 25.000 unità, includendo anche i pensionamenti anticipati di vecchiaia previsti dal comma 4 dell’art. 3.

Il trattamento è calcolato secondo le norme comuni, maggiorando l’anzianità contributiva utile di un numero di settimane pari a quelle necessarie per raggiungere i 35 anni di contribuzione. In ogni caso, l’incremento non può superare le settimane comprese tra la data di cessazione del rapporto e quella di compimento dell’età pensionabile:

  • 60 anni per gli uomini;
  • 55 anni per le donne.

Per effetto di tale limite, la prestazione può essere liquidata anche con un numero di settimane contributive inferiore a 1.820. Ai fini del calcolo della pensione devono comunque essere considerati anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa non rilevanti per il diritto.

Decorrenza e regime normativo dell’anzianità

Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.

Esso è equiparato, a tutti gli effetti, alla pensione di anzianità di cui all’art. 22 della legge n. 153/1969, con conseguente applicazione del divieto di cumulo e delle altre regole proprie della pensione di anzianità, inclusa l’equiparazione alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile.

Domanda, selezione e trasmissione all’INPS

La domanda irrevocabile deve essere presentata all’impresa entro 30 giorni:

  • dalla comunicazione all’impresa o al gruppo degli accertamenti del CIPE;
  • oppure, se successiva, dalla data di maturazione dei 30 anni di anzianità.

La data di comunicazione alle imprese coincide con la pubblicazione della deliberazione CIPE sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30 giugno 1992. Inoltre, per effetto della deliberazione CIPE, i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 1992 e intendono avvalersi della facoltà devono manifestare tale volontà entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera, quindi entro il 30 luglio 1992. La circolare precisa che:

  • chi possiede già i requisiti alla data di pubblicazione non può differire la domanda oltre il 30 luglio 1992;
  • non è ammesso differire la domanda oltre 30 giorni dal perfezionamento dei requisiti se questi si maturano dopo il 30 giugno 1992 e fino al 31 dicembre 1992;
  • per chi matura i requisiti nel mese di dicembre non opera integralmente il termine di 30 giorni.

In ogni caso, il termine ultimo per il perfezionamento dei requisiti e per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 1992.

Se le richieste superano le eccedenze accertate dal CIPE, l’impresa procede alla selezione dei lavoratori da ammettere, tenendo conto delle esigenze di gestione della crisi o della ristrutturazione e del criterio prioritario richiamato nella delibera CIPE. Le domande, dopo l’eventuale selezione, devono essere inviate alle sedi INPS competenti entro 10 giorni dalla scadenza del termine concesso al lavoratore per la presentazione all’impresa; pertanto la trasmissione all’Istituto non può avvenire oltre il 10 gennaio 1993.

Risoluzione del rapporto e oneri a carico delle imprese

Il rapporto di lavoro si estingue nell’ultimo giorno del mese in cui l’impresa effettua la trasmissione delle domande all’Istituto.

Per ogni lavoratore che ottenga il trattamento anticipato, l’impresa è tenuta a versare, entro 30 giorni dalla richiesta dell’INPS, un contributo pari al 50% dell’onere complessivo connesso al prepensionamento. L’onere comprende:

  • una somma calcolata applicando l’aliquota contributiva vigente alla data di risoluzione del rapporto, sul Fondo pensioni lavoratori dipendenti, all’ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore, ragguagliata a mese;
  • una somma pari all’importo mensile della pensione anticipata, comprensiva della tredicesima mensilità.

Per l’anno 1992 l’aliquota contributiva è indicata nel 26,17%, con possibile variazione per effetto del D.L. n. 333/1992. L’impresa può optare per il versamento rateale, con interessi al 10% annuo, in un numero di rate mensili non superiore ai mesi di anticipazione della pensione.

Comunicazioni, piano di ammortamento e recupero crediti

Le sedi INPS, una volta liquidato il trattamento, devono comunicare all’impresa, con raccomandata A/R, l’importo degli oneri a suo carico mediante il modulo allegato. Insieme alla comunicazione devono essere inviati:

  • il piano di ammortamento del debito, cumulativo per tutti i pensionati;
  • un congruo numero di bollettini di conto corrente postale.

Il pagamento deve avvenire in unica soluzione oppure, se rateizzato, con versamenti mensili cumulativi. L’importo di ciascuna rata va calcolato dividendo il contributo complessivo, comprensivo di interessi, per il numero di mesi compresi tra la data della comunicazione e la fine del periodo di anticipazione; le rate già scadute alla data della comunicazione vanno corrisposte insieme alla prima rata utile.

Il versamento dell’intero importo o della prima rata deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inadempienza totale o parziale, le sedi richiedono le somme aggiuntive previste dall’art. 4, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, e, se necessario, procedono al recupero del credito secondo legge.

Istruzioni operative e gestione delle domande

La circolare avverte che, nella maggior parte dei casi, le domande trasmesse dalle imprese non saranno redatte sul modulo prescritto né corredate dalla documentazione necessaria. In tali casi, le sedi devono invitare i lavoratori a presentare il mod. Vo 1 e la documentazione di rito, precisando che tali adempimenti non sono soggetti a termini di legge.

La Direzione Generale acquisirà dalle imprese gli elenchi nominativi dei lavoratori eccedenti da ammettere al prepensionamento e li trasmetterà via telefax alle sedi interessate, che dovranno verificare la corrispondenza tra le domande ricevute e gli elenchi pervenuti. Se una sede riceve domande relative a imprese incluse nella delibera CIPE ma non ha ricevuto l’elenco nominativo, deve segnalare il caso alla Direzione Centrale per le pensioni.

Per i gruppi societari, le capogruppo indicate nella deliberazione CIPE devono fornire al CIPE l’informativa sul numero dei lavoratori prepensionabili per ciascuna impresa del gruppo.

Trattamento anticipato di vecchiaia: criteri generali e destinatari

Il comma 4 dell’art. 3 attribuisce ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali indicate al comma 1 la facoltà di chiedere la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia, con le medesime procedure, limiti e contribuzioni previste per il pensionamento anticipato di anzianità.

La facoltà va esercitata entro il 31 dicembre 1992. A differenza dell’anzianità, essa può essere esercitata solo dai lavoratori dipendenti da imprese che abbiano previsto l’utilizzazione del trattamento in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991. Le imprese, nel trasmettere le domande, devono allegare copia dell’accordo; le sedi devono limitarsi a verificare che la data dell’accordo sia anteriore al 31 luglio 1991.

Requisiti, limiti e misura della pensione di vecchiaia anticipata

Anche per il trattamento di vecchiaia la concessione è subordinata alla presenza della delibera CIPE sulle eccedenze di manodopera e alla previsione dell’utilizzazione in un accordo aziendale o di comparto precedente al 31 luglio 1991.

Alla data della domanda irrevocabile all’impresa, il lavoratore deve avere:

  • un’anzianità contributiva nell’AGO dei lavoratori dipendenti non inferiore a 15 anni e non superiore a 30 anni;
  • un’età compresa tra 55 e 60 anni per gli uomini e tra 50 e 55 anni per le donne.

Come per l’anzianità, il diritto può essere riconosciuto anche se i requisiti si perfezionano dopo la domanda, ma comunque entro la cessazione del rapporto di lavoro. Per i periodi assicurativi esteri valgono i criteri già richiamati per il trattamento di anzianità.

Sono ammessi al trattamento anche i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità.

Il numero dei lavoratori ammissibili per ciascuna impresa, sommato a quello dei lavoratori aventi titolo al pensionamento anticipato di anzianità, non può superare le eccedenze accertate dal CIPE. La misura del trattamento si determina aumentando l’anzianità contributiva di un numero di settimane pari a quelle comprese tra la cessazione del rapporto e il compimento del 60° anno per gli uomini o del 55° per le donne. Per i titolari di pensione o assegno di invalidità si applicano le istruzioni specifiche richiamate dalla circolare.

La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto. Sul regime normativo, la circolare precisa che in caso di rioccupazione alle dipendenze di terzi opera il divieto di cumulo dell’art. 22 della legge n. 153/1969, poiché la pensione anticipata di vecchiaia è attribuita con le medesime procedure, limiti e contribuzioni del trattamento di anzianità. Per i titolari di invalidità o assegno di invalidità, dalla decorrenza del trattamento essi sono equiparati agli altri assicurati che ottengono il prepensionamento e, se rioccupati, subiscono il divieto totale di cumulo sino all’età pensionabile.

Dati da segnalare per la liquidazione

Ai fini della liquidazione delle pensioni anticipate di anzianità e di vecchiaia devono essere indicati nel campo natura pensione il codice "1" nel primo e nel secondo sottocampo.

Per i supplementi spettanti ai titolari di pensione o assegno di invalidità ammessi al prepensionamento occorre inoltre:

  • segnalare il codice "x" nel terzo sottocampo del campo natura pensione nel pannello PB1;
  • indicare nel pannello VS1 i dati previsti dalla circolare n. 1017 EAD del 13 giugno 1985.

Le istruzioni contabili relative ai prepensionamenti saranno fornite con successiva circolare.

Punti principali

Ambito e presupposti della disciplina

La circolare si riferisce all’art. 3 del D.L. 21 luglio 1992, n. 345, che riproduce sostanzialmente la disciplina già contenuta nel D.L. n. 293/1992 decaduto. L’intervento si colloca nel quadro della deliberazione CIPE del 12 giugno 1992, che ha individuato il numero massimo di pensionamenti anticipati per impresa entro il limite complessivo di 25.000 unità.

Pensionamento anticipato di anzianità

Possono accedervi i lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi o ristrutturazioni, purché l’impresa sia inclusa nella deliberazione CIPE per eccedenze di manodopera. Sono richiesti almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva alla data della domanda irrevocabile, con possibilità di perfezionamento successivo ma entro la risoluzione del rapporto e comunque entro il 31 dicembre 1992. Il trattamento si calcola con incremento convenzionale fino a 35 anni di contribuzione, con limite massimo dato dal periodo tra cessazione e età pensionabile. La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto.

Pensionamento anticipato di vecchiaia

La facoltà è riconosciuta ai dipendenti delle medesime imprese, ma solo se l’utilizzazione è stata prevista in accordi aziendali o di comparto stipulati prima del 31 luglio 1991. I requisiti sono un’anzianità contributiva tra 15 e 30 anni e un’età compresa tra 55 e 60 anni per gli uomini e tra 50 e 55 anni per le donne, con possibile maturazione successiva entro la cessazione del rapporto. Anche questo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto e segue, per procedure e limiti, la disciplina del pensionamento anticipato di anzianità.

Domande, selezione e rapporti con le imprese

La domanda irrevocabile va presentata all’impresa entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera CIPE o dal perfezionamento dei requisiti, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1992. Se le richieste superano le eccedenze CIPE, l’impresa effettua una selezione secondo le esigenze di crisi o ristrutturazione. Le imprese trasmettono poi le domande all’INPS entro 10 giorni dalla scadenza del termine concesso ai lavoratori, e il rapporto di lavoro si estingue nell’ultimo giorno del mese in cui l’impresa effettua la trasmissione.

Oneri a carico delle imprese e istruzioni operative

Per ogni lavoratore ammesso al prepensionamento l’impresa deve versare il 50% dell’onere complessivo, costituito dalla copertura dell’aumento convenzionale dell’anzianità e delle rate di pensione anticipata. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o ratealmente con interessi al 10% annuo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’INPS. La circolare disciplina anche le modalità di comunicazione agli interessati, la formazione del piano di ammortamento, il recupero coattivo in caso di inadempienza e le codifiche da usare per la liquidazione e per i supplementi sulle pensioni di invalidità/assegni di invalidità.

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