Circolare numero 194 del 29-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette il fac-simile del mod. ANF 58, aggiornato con le motivazioni di mancato accoglimento delle domande di assegno per il nucleo familiare. Il modello deve essere usato per comunicare la reiezione delle domande di autorizzazione e delle richieste di prestazioni nei casi residui di pagamento diretto. Le sedi possono riprodurre il modulo localmente; i dirigenti regionali possono anche accentrare la riproduzione presso una sede o presso la sede regionale per esigenze di rapidità o di risparmio. Il fac-simile contiene anche le principali causali di rigetto e le indicazioni sui mezzi di ricorso.
Fac-simile mod. ANF 58 per la reiezione delle domande di assegno per il nucleo familiare
Fac-simile mod. ANF 58 per la reiezione delle domande di assegno per il nucleo familiare
La circolare trasmette il fac-simile del mod. ANF 58, aggiornato con le motivazioni di mancato accoglimento delle domande in materia di assegno per il nucleo familiare. Il modello è predisposto per la comunicazione formale della reiezione sia delle domande di autorizzazione sia delle richieste di prestazioni nei casi residui di pagamento diretto.
Finalità e modalità di utilizzo del modulo
Il documento ha funzione meramente operativa e serve a standardizzare le comunicazioni di rigetto. Le sedi possono riprodurre il modulo localmente; inoltre, per esigenze di rapidità di fornitura o di contenimento della spesa, i dirigenti regionali possono accentrare la riproduzione presso una sede o presso la sede regionale.
Motivazioni di reiezione riportate nel fac-simile
Il fac-simile contiene un elenco dettagliato delle principali cause di mancato accoglimento, da indicare nel provvedimento in relazione al caso concreto. Tra le ipotesi espressamente previste figurano:
- il superamento del limite massimo di reddito del nucleo familiare per il diritto all’assegno richiesto, in rapporto al numero dei componenti;
- la circostanza che il reddito da lavoro dipendente sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo;
- l’esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato dalla composizione del nucleo;
- la mancata inclusione del coniuge non separato, oppure il diniego per assenza della dichiarazione del coniuge di non percepire trattamenti di famiglia;
- le situazioni che evidenziano una separazione soltanto di fatto, non idonea a escludere il coniuge dal nucleo;
- l’insufficienza della documentazione a provare legalmente l’abbandono della famiglia da parte del coniuge;
- l’esclusione dei figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
- la mancata riconducibilità al nucleo di familiari non permanentemente inabili in modo assoluto o di minori che non presentino persistenti difficoltà nello svolgimento dei compiti propri dell’età;
- i casi relativi ai figli coniugati, affidati all’altro genitore, o ai figli naturali non inseriti nella famiglia legittima o non conviventi con il richiedente;
- le limitazioni previste per i cittadini stranieri extracomunitari che richiedano l’assegno per familiari residenti all’estero, quando il Paese di appartenenza non assicuri parità di trattamento agli italiani e non esista una convenzione internazionale;
- la non includibilità del familiare residente all’estero quando per lo stesso sia già percepito un trattamento di famiglia a carico dello Stato di residenza.
Riferimenti normativi richiamati
Le causali sono accompagnate dai richiami normativi essenziali, in particolare all’art. 2 della legge 13 maggio 1988, n. 153, nei commi 2, 6, 8 bis, 10 e 12. Per alcune fattispecie familiari sono inoltre richiamati l’art. 211 della legge 15 maggio 1976, n. 151 e l’art. 252 del codice civile.
Ricorso amministrativo e tutela successiva
Il provvedimento informa il destinatario della possibilità di proporre ricorso al Comitato provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data della lettera. Il ricorso deve essere presentato in carta non bollata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure direttamente presso la sede, e deve essere corredato dalla documentazione utile alla decisione. È prevista anche l’assistenza gratuita di un ente di patronato.
Se il ricorso è respinto oppure non viene deciso entro 90 giorni dalla sua presentazione, l’interessato può adire l’autorità giudiziaria entro i successivi 5 anni.
Punti principali
Trasmissione e utilizzo del mod. ANF 58
Viene inviato il fac-simile del mod. ANF 58, aggiornato con il quadro delle motivazioni di mancato accoglimento delle domande in materia di assegno per il nucleo familiare. Il modulo è destinato alla comunicazione della reiezione delle domande di autorizzazione e delle richieste di prestazioni nei residui casi di pagamento diretto per i quali sia necessario.
Riproduzione del modulo
Le sedi sono autorizzate a provvedere alla riproduzione in loco del modulo. I dirigenti regionali possono, ove lo ritengano opportuno per motivi di rapidità di fornitura o di economia di spesa, accentrare le operazioni di riproduzione presso una Sede o presso la Sede Regionale.
Motivazioni di mancato accoglimento
Il fac-simile elenca diverse cause di reiezione, tra cui: superamento del limite di reddito del nucleo familiare; reddito da lavoro dipendente inferiore al 70% del reddito complessivo; esclusione o mancata inclusione del coniuge nei casi previsti; mancata dichiarazione del coniuge di non percepire trattamenti di famiglia; elementi che indicano separazione di fatto o insufficienza della prova di abbandono del nucleo da parte del coniuge; esclusione di figli maggiorenni non inabili, figli coniugati, affidati all'altro genitore o figli naturali non inseriti nella famiglia legittima o non conviventi con il richiedente; mancanza dei requisiti per l'assegno per familiari residenti all'estero per cittadini extracomunitari; percezione, per il familiare residente all'estero, di un trattamento di famiglia a carico dello Stato di residenza.
Riferimenti normativi richiamati
Le motivazioni riportano i riferimenti alla legge 13 maggio 1988, n. 153, in particolare l'art. 2, commi 2, 6, 8 bis, 10 e 12, oltre all'art. 211 della legge 15 maggio 1976, n. 151 e all'art. 252 del codice civile per i casi relativi ai figli e ai rapporti familiari.
Ricorso contro il provvedimento
Il destinatario può proporre ricorso, anche avvalendosi gratuitamente di un ente di patronato, al Comitato provinciale INPS entro 90 giorni dalla data della lettera. Il ricorso va presentato in carta non bollata, con invio alla sede tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure con deposito diretto, allegando la documentazione utile. Se il ricorso è respinto o non è deciso entro 90 giorni dalla presentazione, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria entro i successivi 5 anni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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