Circolare numero 195 del 29-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le prime istruzioni operative conseguenti al decreto legge n. 333 dell’11 luglio 1992, in attesa della conversione in legge. I temi principali sono l’introduzione dell’imposta straordinaria immobiliare sui fabbricati posseduti all’11 luglio 1992, l’aumento di varie misure dell’imposta di bollo dal 14 luglio 1992 e l’obbligo di invio all’anagrafe tributaria dei questionari sulle utenze elettriche per il censimento dei fabbricati. Vengono inoltre indicate le scadenze per la restituzione dei tabulati regionali, le modalità di calcolo dell’imposta e le principali esenzioni.
Disposizioni operative su imposta straordinaria immobiliare, imposta di bollo e questionari energia elettrica
Disposizioni operative su imposta straordinaria immobiliare, imposta di bollo e censimento delle utenze elettriche
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative conseguenti al decreto legge n. 333 dell’11 luglio 1992, pubblicato in G.U. n. 162 dell’11 luglio 1992, in attesa della conversione in legge. Le misure trattate riguardano l’imposta straordinaria immobiliare, l’aumento dell’imposta di bollo e l’introduzione di questionari per il censimento dei fabbricati tramite le utenze di energia elettrica.
Imposta straordinaria immobiliare: ambito, soggetti e misura
L’art. 7 del decreto istituisce un’imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, posseduti alla data di entrata in vigore del decreto, avvenuta l’11 luglio 1992. Il soggetto passivo è individuato nel proprietario dell’immobile oppure nel titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione. Il tributo è dovuto in proporzione alla quota di possesso, con aliquota pari al due per mille del valore del fabbricato.
Il versamento deve essere effettuato con modalità di riscossione diretta, secondo le stesse modalità previste per l’imposta sui redditi, entro il 30 settembre 1992.
Determinazione del valore del fabbricato
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile si ottiene applicando alla rendita catastale, determinata secondo la revisione generale disposta con D.M.F. 20 gennaio 1990, i seguenti moltiplicatori:
- 100 per le unità immobiliari delle categorie catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- 50 per gli immobili delle categorie A/10 e D;
- 34 per le unità della categoria C/1.
Per i fabbricati non iscritti in catasto, la rendita catastale da assumere a base di calcolo deve essere determinata con riferimento a quella di unità immobiliari similari, per poi applicare i medesimi moltiplicatori previsti per le categorie corrispondenti.
Adempimenti richiesti alle strutture periferiche
La circolare precisa che le strutture periferiche avevano già provveduto alla determinazione delle nuove rendite catastali in occasione delle precedenti istruzioni relative agli stabili a reddito e agli immobili strumentali. Poiché la normativa ha mantenuto gli stessi moltiplicatori, gli adempimenti ora richiesti consistono essenzialmente nel calcolo dell’imposta applicando l’aliquota del due per mille ai dati già presenti nell’archivio fiscale locale.
A tal fine è stato trasmesso, con plico separato, un tabulato desunto dall’Archivio Fiscale Centrale e aggiornato con i dati comunicati dalle SAP. Il tabulato:
- contiene l’elenco dei fabbricati fino al 1991, anno di riferimento dell’attuale dichiarazione dei redditi;
- deve essere integrato con i fabbricati acquisiti successivamente o depurato di quelli alienati anteriormente a tale data;
- riporta in apposite colonne gli elementi necessari al calcolo dell’imposta.
La Sede Regionale deve compilare il tabulato e restituirlo, firmato, entro il termine improrogabile del 30 agosto 1992. Insieme al tabulato va trasmesso anche il prospetto riepilogativo inviato con lo stesso materiale. La restituzione nei termini è necessaria per consentire le operazioni di competenza e il versamento complessivo dell’imposta entro il 30 settembre 1992.
Compilazione del prospetto su foglio elettronico
Per agevolare la compilazione del prospetto riepilogativo è stato predisposto un programma su foglio elettronico M.P. versione 3.0, fornito su floppy da 5,25" HD. Il programma deve essere compilato soltanto con i dati di input relativi a:
- ubicazione dell’immobile;
- numero delle unità immobiliari per le colonne 1, 3, 5, 8, 10 e 13, riferite alle categorie A, B, C, A/10, C/1 e D;
- nuova rendita catastale complessiva delle unità immobiliari per le colonne 2, 4, 6, 9, 11 e 14.
Le restanti colonne sono bloccate perché contengono formule di calcolo automatico. La circolare raccomanda inoltre di indicare nel tabulato e nel prospetto solo le unità immobiliari soggette all’imposta, escludendo quelle esenti.
Esenzioni dall’imposta straordinaria immobiliare
L’art. 7, comma 4, prevede un duplice ordine di esenzioni: una soggettiva, che non comprende l’Istituto, e una oggettiva, riferita a specifiche tipologie di fabbricati. Per l’Istituto assumono rilievo soprattutto le seguenti esenzioni oggettive:
- costruzioni rurali di cui all’art. 39 del TUIR, già richiamate nelle circolari n. 38 del 12 febbraio 1990 e n. 180 del 5 luglio 1991;
- unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- fabbricati destinati ad usi culturali ai sensi dell’art. 5-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche.
Le unità immobiliari rientranti in tali ipotesi non devono essere considerate nel calcolo dell’imposta.
Aumento dell’imposta di bollo
L’art. 9 del decreto reca nuove disposizioni sull’imposta di bollo, applicabili dal 14 luglio 1992. Le principali misure evidenziate dalla circolare sono:
- aumento dell’imposta fissa da 10.000 a 15.000 lire per atti, documenti e registri soggetti al tributo fin dall’origine o in caso d’uso, se formati successivamente al 13 luglio 1992;
- aumento dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari, secondo gli importi indicati nel comma 2 dell’art. 9;
- aumento dell’imposta per i procedimenti davanti al Consiglio di Stato e ai Tribunali Amministrativi Regionali;
- aumento da 800 a 2.000 lire dell’imposta fissa dovuta su ricevute, quietanze, fatture non recanti addebito di IVA di importo superiore a 150.000 lire e altri documenti di cui all’art. 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, tariffa A;
- aumento da 500 a 2.000 lire dell’imposta fissa dovuta su estratti conto, lettere e altri atti di cui all’art. 20 della medesima disposizione;
- aumento dell’imposta fissa di bollo sui documenti negoziati da aziende di credito di cui all’art. 20-bis del DPR 642/1972;
- elevazione a 15.000 lire della carta bollata e integrazione, prima dell’uso, dei registri e libri già bollati ma ancora in bianco alla data del 14 luglio 1992.
Censimento dei fabbricati tramite le utenze di energia elettrica
L’art. 8 del decreto introduce un sistema di censimento dei fabbricati basato sulla ricognizione delle utenze di energia elettrica e sull’incrocio dei dati tra Amministrazione finanziaria, Catasto ed enti erogatori. L’Anagrafe tributaria invierà agli utenti, tramite le prossime bollette, un questionario per acquisire:
- il codice fiscale dell’utente o, se diverso, del proprietario;
- i dati catastali dell’immobile.
I proprietari che non siano utenti della fornitura elettrica devono comunicare all’utente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il proprio codice fiscale e gli estremi catastali dell’unità immobiliare. La circolare indica il 9 settembre 1992 come termine risultante da tale decorrenza.
Entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto il Ministro delle Finanze dovrà emanare il decreto di approvazione del modello del questionario.
Rilievo per l’Istituto
La disciplina sui questionari interessa l’Istituto sotto tre profili:
- come proprietario di unità immobiliari utilizzate direttamente, cioè immobili strumentali, per i quali deve provvedere al diretto invio del questionario;
- come proprietario di immobili concessi in locazione, per i quali deve comunicare al conduttore il proprio codice fiscale e gli estremi catastali entro il termine previsto;
- come conduttore di immobili di proprietà di terzi, per i quali deve ricevere la comunicazione del proprietario e trasmettere poi il questionario all’Anagrafe tributaria.
Disposizioni finali
La circolare richiama le Sedi Regionali a una scrupolosa osservanza degli adempimenti connessi alla nuova disciplina e sottolinea che il documento ha finalità prevalentemente operative, rinviando per il dettaglio al testo legislativo. Viene inoltre raccomandata la perfetta compilazione del tabulato e il rigoroso rispetto del termine di trasmissione, poiché tale elaborato sarà utilizzato non solo per l’applicazione delle innovazioni fiscali esaminate, ma anche come supporto per la prossima dichiarazione dei redditi e per la predisposizione dei bilanci preventivi.
Punti principali
Imposta straordinaria immobiliare
È istituita un’imposta straordinaria sul valore dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, posseduti all’11 luglio 1992. Il tributo è dovuto dal proprietario o dal titolare di usufrutto, uso o abitazione, in proporzione alla quota di possesso, nella misura del 2 per mille del valore dell’immobile, con versamento diretto entro il 30 settembre 1992. Il valore si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti: 100 per le categorie A, B e C escluse A/10 e C/1; 50 per A/10 e D; 34 per C/1. Per i fabbricati non iscritti in catasto si usa la rendita di unità similari.
Adempimenti delle strutture periferiche e tabulati
Le strutture periferiche devono limitarsi alla determinazione del tributo sugli elementi già acquisiti negli archivi fiscali locali, applicando l’aliquota del 2 per mille. È stato inviato uno specifico tabulato desunto dall’Archivio Fiscale Centrale, da integrare con i fabbricati acquisiti successivamente o da depurare di quelli alienati prima del 1991. Il tabulato, compilato dalla Sede Regionale e firmato, deve essere restituito entro il 30 agosto 1992 insieme al prospetto riepilogativo, per consentire il versamento complessivo entro il 30 settembre 1992. È richiamato anche l’uso di un programma su foglio elettronico per la compilazione dei dati richiesti.
Esenzioni dall’imposta immobiliare
La circolare richiama le esenzioni oggettive più rilevanti per l’Istituto, che non devono essere considerate nel calcolo dell’imposta: costruzioni rurali ex art. 39 TUIR; unità immobiliari delle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto; fabbricati destinati ad usi culturali ai sensi dell’art. 5-bis DPR 601/1973 e successive modifiche. È esclusa anche un’esenzione soggettiva che non riguarda l’Istituto.
Aumenti dell’imposta di bollo
Dal 14 luglio 1992 vengono aumentate varie misure dell’imposta di bollo. In particolare, l’imposta fissa passa da 10.000 a 15.000 lire per gli atti, documenti e registri soggetti al tributo fin dall’origine o in caso d’uso, formati dopo il 13 luglio 1992. Sono inoltre richiamati gli aumenti per atti giudiziari, procedimenti davanti al Consiglio di Stato e ai TAR, ricevute e quietanze oltre 150.000 lire senza IVA, estratti conto e lettere, documenti negoziati da aziende di credito e carta bollata, con integrazione a 15.000 lire dei registri e libri già bollati ma ancora in bianco al 14 luglio 1992.
Questionari per il censimento delle utenze elettriche
L’art. 8 del decreto introduce un sistema di censimento dei fabbricati basato sul collegamento tra dati dell’amministrazione finanziaria, catasto ed enti erogatori di energia elettrica. L’Anagrafe tributaria invierà agli utenti un questionario per acquisire il codice fiscale dell’utente o del proprietario e i dati catastali dell’immobile. I proprietari non utenti della fornitura devono comunicare all’utente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (9 settembre 1992), il proprio codice fiscale e gli estremi catastali. Il Ministero delle Finanze dovrà approvare il modello del questionario entro 20 giorni dall’entrata in vigore.
Obblighi specifici per l’Istituto
La disposizione sulle utenze elettriche interessa l’Istituto in tre qualità: come proprietario di immobili utilizzati direttamente, per i quali deve inviare direttamente il questionario; come proprietario di immobili locati, per i quali deve comunicare al conduttore il proprio codice fiscale e i dati catastali entro il termine previsto; come conduttore di immobili di terzi, per i quali deve ricevere la comunicazione dal proprietario e trasmettere poi il questionario all’Anagrafe tributaria.
Indicazioni finali e raccomandazioni
La circolare invita le Sedi Regionali a un’esecuzione scrupolosa degli adempimenti previsti dal decreto legge, sottolineando che il documento ha funzione di sintesi operativa in attesa del dettaglio normativo. È raccomandata la corretta compilazione del tabulato e il rispetto del termine di trasmissione, poiché il prospetto sarà utilizzato non solo per l’applicazione delle nuove misure, ma anche come supporto per la prossima dichiarazione dei redditi e per la predisposizione dei bilanci preventivi.
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