Ordinanza n. 57/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del decreto di esclusione prot. n. M_D ARM039 REG2025 0002148 del 28 ottobre 2025; - del parere della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 REG2025 0437590 02-10-2025; - del parere della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 REG2025 0484861 del 27 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione da una procedura concorsuale per ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali, unitamente ai pareri presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale e i pareri dell'Amministrazione militare, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda l'interpretazione della clausola del bando, riproduttiva dell'art. 653, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, relativa all'innalzamento del limite di età da 35 a 40 anni per l'accesso al concorso. La questione consiste nello stabilire se tale beneficio spetti anche a chi abbia rivestito in passato la qualifica di ufficiale in ferma prefissata, ma non la possieda più al momento della partecipazione, oppure esclusivamente a chi sia attualmente in possesso di tale status.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, reputando corretta la ricostruzione giuridica dell'Amministrazione. Ha interpretato l'art. 2, comma 1, del bando, in conformità all'art. 653, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, nel senso che l'innalzamento del limite di età da 35 a 40 anni opera soltanto per chi, al momento della partecipazione alla procedura concorsuale, rivesta la qualifica di ufficiale in ferma prefissata. Il beneficio non si estende a chi abbia ricoperto tale posizione in passato, ma abbia successivamente perso il relativo status, poiché la ratio della previsione è incentivare la partecipazione degli ufficiali attualmente in ferma prefissata ai concorsi per il servizio permanente, non valorizzare un'esperienza pregressa non più attuale. L'istanza cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 653, comma 1, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
deve essere interpretato nel senso che l’innalzamento del limite d’età da 35 anni a 40 anni opera solamente nei riguardi di chi al momento di partecipazione alla procedura concorsuale rivesta la qualifica di ufficiale in ferma prefissata e non anche a favore di chi, pur avendo in passato assunto tale posizione, abbia successivamente perduto il relativo status
Il limite di età elevato da 35 a 40 anni si applica esclusivamente ai candidati che possiedono attualmente, al momento della partecipazione al concorso, la qualifica di ufficiale in ferma prefissata.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 2, comma 1, del bando di concorso
La clausola del bando, riproduttiva dell'art. 653, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, limita l'innalzamento del limite di età agli ufficiali in ferma prefissata in servizio al momento della partecipazione.
Massime di principio
- L'innalzamento del limite di età previsto per la partecipazione ai concorsi destinati al transito degli ufficiali in ferma prefissata nei ruoli normali si applica soltanto a chi possieda tale qualifica al momento della partecipazione alla procedura, e non a chi l'abbia rivestita in passato ma abbia successivamente perso il relativo status.
- La ratio dell'innalzamento del limite di età per gli ufficiali in ferma prefissata è incentivare la partecipazione di coloro che ricoprono attualmente tale posizione al concorso per il servizio permanente; la disposizione non è diretta a valorizzare indistintamente l'esperienza pregressa maturata nel ruolo.
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