Cassazione Penale, Sentenza n. 34635/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava il divieto di dimora disposto dal GIP di Cosenza per il reato di tentata estorsione. Le censure principali sono: (i) violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. per omessa citazione dell'indagato all'udienza del riesame e mancata notifica presso il difensore nonostante l'asserita temporanea irreperibilità; (ii) violazione dell'art. 309 commi 5 e 9 c.p.p. per tardiva trasmissione degli atti e pronunciamento oltre il termine, con perdita di efficacia della misura (contestando anche motivi tecnici relativi alla trasmissione PEC e formati dei file); (iii) vizio di motivazione e illegittimità nella valutazione dei gravissimi indizi di colpevolezza, sostenendo che le minacce, se avvenute, sarebbero state atto di autotutela per recuperare somme da una presunta truffa; (iv) violazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione al pericolo di reiterazione, affermato soltanto in termini generici e senza attualità del pericolo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il G.I.P. del Tribunale di Cosenza disposto successivamente (1/06/2023) la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per decorso dei termini e la revoca. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare (art. 568, comma 4 c.p.p.) deve essere concreto e correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato; essendo venuta meno la misura, non sussiste più un interesse concreto alla decisione. Per tale motivo il giudizio sul merito delle censure non è stato affrontato. Inoltre la Corte ha disposto che, per effetto della sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non si procede alla condanna alle spese processuali né al pagamento di somme in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di notifiche e citazioni; la pronuncia non ha deciso nel merito sulla mancata citazione poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
art. 179 c.p.p.
Richiamato in relazione all'omessa citazione; la Corte non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse
art. 161, comma 4 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza al difensore quando l'indagato è irreperibile; non valutata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità
art. 309, commi 5 e 9 c.p.p.
Richiamati in ordine ai termini e alla tempestività nella trasmissione degli atti per il riesame; la questione non è stata decisa nel merito perché il ricorso è divenuto inammissibile
art. 274 c.p.p.
Invocato in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione; la Corte osserva che il ricorrente aveva contestato la genericità della motivazione ma non ha approfondito la questione essendo venuto meno l'interesse
art. 568, comma 4 c.p.p.
Interpretata dalla Corte come prescrizione dell'interesse concreto e attuale ad impugnare: l'impugnazione è ammissibile solo se idonea a realizzare una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante; la sopravvenuta revoca della misura elimina l'interesse e rende il ricorso inammissibile
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato per osservare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale; non influisce sul motivo di inammissibilità
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata prima della decisione della Corte di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché viene meno l'effetto pratico che si intendeva ottenere
- L'interesse ad impugnare (art. 568 c.p.p.) deve essere concreto e correlato agli effetti diretti del provvedimento impugnato: va valutato se la decisione richiesta può ancora produrre un vantaggio pratico per il ricorrente
- La sopravvenuta carenza di interesse non comporta, se non imputabile al ricorrente, condanna alle spese processuali né ammenda
- Per contestare omissioni nella notifica dell'udienza è importante documentare le comunicazioni e l'effettiva irreperibilità: in caso di irreperibilità temporanea la notifica presso il difensore (art. 161 c.p.p.) è la misura idonea; la mancata adozione di questa strada deve essere provata con elementi precisi
- In ipotesi di problemi tecnici nella trasmissione telematica degli atti, conservare ricevute e prove della trasmissione formale e, se necessario, ritrasmettere tempestivamente in formato leggibile per evitare eccezioni di tardività imputabili al difensore
- Nel merito della misura cautelare, le censure relative ai gravi indizi e al pericolo di reiterazione richiedono argomentazioni specifiche e prove: affermazioni generiche di assoluta natura processuale o motivazioni ipotetiche sulla causa del comportamento (es. autotutela per truffa subita) sono normalmente insufficienti senza elementi probatori concreti
- Se la misura viene revocata, valutare di notificare alla Corte la sopravvenuta revoca per ottenere la declaratoria di inammissibilità e, se opportuno, evitare soccombenza e spese
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