Sentenza n. 4025/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione presso l'ambasciata italiana in Pakistan per poter presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione, che aveva rifiutato di concedergli un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in Pakistan, impedendogli di formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio dopo la preiscrizione universitaria. Ha inoltre sollecitato il rilascio del visto. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha concesso l'appuntamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di essere posti in condizione di presentare la domanda di visto, poiché l'appuntamento è stato concesso nelle more del giudizio e il ricorrente ha così ottenuto quanto richiesto con l'istanza a provvedere. Ha invece rigettato la pretesa relativa al rilascio del visto, rilevando che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che l'amministrazione deve fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato. Il Tribunale ha escluso di poter ordinare il rilascio del visto, trattandosi di potere discrezionale non ancora esercitato dall'amministrazione. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande gravante sull'ambasciata.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
termine di 90 giorni per provvedere
Il termine per la definizione del procedimento relativo al visto decorre dalla presentazione della domanda; prima di tale momento l'amministrazione è comunque tenuta a fissare tempestivamente l'appuntamento richiesto per consentire la formalizzazione della domanda.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio, il termine per provvedere decorre dalla presentazione della domanda; l'amministrazione deve tuttavia fissare tempestivamente l'appuntamento richiesto dall'interessato quando tale adempimento è necessario per consentire la formalizzazione della domanda.
- Quando, nel corso del giudizio sul silenzio-inadempimento, l'amministrazione concede l'appuntamento richiesto per presentare una domanda amministrativa, viene meno l'interesse alla decisione su tale specifica pretesa e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Il giudice amministrativo non può ordinare il rilascio di un visto quando la relativa domanda non è stata ancora presentata e il potere amministrativo discrezionale non è stato ancora esercitato; in tale situazione può essere scrutinata soltanto l'inerzia relativa agli adempimenti preliminari necessari alla presentazione della domanda.
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